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Accordo di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Cantone di Argovia e il Governo del Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni

Preambolo

Accordo di reciprocità fra il Consiglio di Stato del

Cantone diArgovia e il Governo del Cantone dei

Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle

successioni e sulle donazioni

approvato dal Governo il 15 giugno 1999

approvato dal Consiglio di Stato del Cantone di Argovia il 21 aprile 1999

Il Consiglio di Stato del Cantone di Argovia ed il Governo del Cantone

dei Grigioni convengono:

Art. 1

Il Cantone di Argovia e il Cantone dei Grigioni osservano la re- ciprocità nell'ambito dell'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 2

L'esenzione si riferisce per il Cantone di Argovia alle imposte sulle successioni e sulle donazioni argoviesi e per il Cantone dei Grigioni alle imposte cantonali sulla massa successoria e sulle donazioni.

Per eventuali imposte sulle successioni e sulle donazioni dei comuni politici del Cantone dei Grigioni, il presente accordo si applica solo in caso di avvenuta adesione.

Art. 3

L'esenzione reciproca concerne:

  1. il Cantone e i suoi istituti;
  2. i circondari, i circoli, i comuni politici e i comuni patriziali ed i loro istituti, le corporazioni di comuni, i comuni parrocchiali e le Chiese riconosciute dallo Stato;
  3. le persone giuridiche se nel Cantone in cui hanno la propria sede sono esentate dall'obbligo fiscale poiché perseguono scopi pubblici, di utilità pubblica o culturali.

Art. 4

Le autorità dei due Cantoni s'impegnano a comunicarsi recipro- camente se una modifica della legge sulle imposte in uno dei due Cantoni crea un nuovo diritto o se per altri motivi le premesse materiali o formali, sulle quali è costituito il presente accordo di reciprocità, subiscono modifiche essenziali.

.310 Accordo concernente le imposte sulle successioni e sulle donazioni

Art. 5

Entrambi i Cantoni possono recedere in ogni momento dal presente accordo, osservando un termine di sei mesi.

Art. 6

Il presente accordo di reciprocità entra in vigore con effetto retroattivo il

° gennaio 1999 e sostituisce l'accordo di reciprocità del 13 gennaio/10 febbraio 19561) .

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