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740.010

Ordinanza cantonale sulla caccia

(OCC)

del 29.05.1998 (stato 01.12.2016)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1998[1]

visti gli art. 20 e 33 della legge cantonale sulla caccia[2] *

1. Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. i principi che regolano la pianificazione della caccia;
  2. la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.

Art. 2 Perimetro del Parco nazionale svizzero per i danni della selvaggina

La prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nel perimetro del Parco nazionale svizzero per i danni della selvaggina si conformano agli accordi fra la Fondazione "Parco nazionale svizzero" e il Cantone nonché i comuni.

Il Governo disciplina l'esecuzione. A tale scopo il Governo può stipulare rispettivi accordi con la Fondazione "Parco nazionale svizzero" e i comuni.

Art. 3 Parificazione dei sessi

Le denominazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente ordinanza d'esecuzione si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso delle disposizioni non risulti altrimenti.

2. Pianificazione della caccia

Art. 4 Concetto

La pianificazione della caccia comprende la determinazione delle basi, l'allestimento dei piani di abbattimento e un controllo dei risultati.

Art. 5 Estensione

La caccia deve essere pianificata per stambecchi, cervi, caprioli e camosci.

La pianificazione della caccia per lo stambecco avviene in osservanza del diritto federale.

Per le altre specie di selvaggina occorre una pianificazione della caccia, se è necessaria per la protezione della specie stessa, per la circoscrizione dei danni causati dalla selvaggina, per la conservazione della varietà delle specie oppure per la lotta contro le epizoozie.

Art. 6 Determinazione delle basi: 1. Inventari

L'ufficio competente accerta la diffusione degli effettivi di selvaggina e li registra.  *

Tramite gli inventari vengono rilevati la statura, la struttura per età e sesso nonché lo sviluppo degli effettivi della selvaggina.

L'ufficio competente esamina i singoli effettivi in relazione con le altre specie di selvaggina, con l'offerta di cibo e con le possibilità di accoppiamento e valuta la dimensione sostenibile. *

Art. 7 * 2. Esame della selvaggina

L'ufficio competente accerta lo stato generale e soprattutto quello di salute degli effettivi della selvaggina. A tale fine esso esamina gli animali abbattuti, catturati e periti.

Art. 8 3. Situazione dei danni causati dalla selvaggina: a) Economia forestale

Il danno causato dalla selvaggina al bosco non deve superare il limite entro il quale la naturale rigenerazione con tipi di piante conformi al luogo ai fini della conservazione sostenibile del bosco è di regola garantita senza dover ricorrere a particolari misure protettive.

Gli interventi sono sostenibili, se la rigenerazione naturale con alberi conformi al luogo è garantita regionalmente almeno per il 75 per cento della superficie boschiva.

Art. 9 b) Agricoltura

Il danno causato dalla selvaggina alle colture agricole non ne deve pregiudicare eccessivamente la gestione.

Sono considerati eccessivi in una regione i danni verificatisi su più superfici, se la perdita del provento supera a più riprese il 15 per cento.

Art. 10 4. Protezione della natura e delle specie

Le singole specie di selvaggina non devono aumentare in misura da minacciare l'esistenza di altre specie di piante o di animali.

Art. 11 Piani di abbattimento 1. Principi

Sulla base dei rilevamenti effettuati l'ufficio competente allestisce i piani di abbattimento. Questi definiscono le quote da prelevare dagli effettivi. *

Devono essere tenute in opportuna considerazione le esigenze dell'agricoltura e dell'economia forestale.

Dove la selvaggina si presenta in soprannumero o causa danni eccessivi oppure minaccia altre specie di animali o di piante, occorre ridurne l'effettivo.

Art. 12 2. Approvazione

I piani di abbattimento per la selvaggina cacciabile vengono deliberati dalla Commissione cantonale per la caccia. L'approvazione avviene per mano del Governo.

L'approvazione dei piani di abbattimento per la selvaggina protetta si conforma al diritto federale.

3. Caccia speciale

4. Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

4.1. Disposizioni collettive

Art. 15 Provvedimenti generali

Al fine di limitare e riparare i danni causati dalla selvaggina, le autorità cantonali e comunali competenti adottano, nei limiti delle loro competenze, i necessari provvedimenti volti a regolare gli effettivi di selvaggina e a conservare habitat idonei alla selvaggina.

I proprietari fondiari, gli affittuari e i proprietari di boschi sono tenuti a sostenere questi provvedimenti e a metterli in pratica giusta le disposizioni legali.

4.2. Agricoltura

Art. 17 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina: 1. Ragionevoli provvedimenti di difesa

I proprietari fondiari, gli affittuari e i coltivatori diretti sono tenuti ad adottare i ragionevoli provvedimenti di difesa volti a prevenire danni della selvaggina. Sono considerati ragionevoli in particolare i seguenti provvedimenti:

  1. posizionare le colture intensive minacciate fuori da territori esposti alla selvaggina;
  2. recintare le colture intensive notevolmente minacciate;
  3. sorvegliare il bestiame da reddito dall'assalto di animali predatori

Art. 18 2. Provvedimenti di difesa aventi diritto a sussidio

Ai proprietari fondiari e agli affittuari possono essere accordati sussidi per la recinzione di colture intensive notevolmente minacciate.

Non vengono versati sussidi per la recinzione di giardini domestici.

Art. 19 3. Aliquota di sussidio e garanzia del sussidio

Il Cantone accorda alle spese computabili un sussidio pari al 20-60 per cento. L'ammontare del sussidio oscilla a dipendenza se le recinzioni servono in parte, preponderatamente o esclusivamente alla difesa dalla selvaggina. *

Vengono accordati sussidi unicamente se questi sono stati garantiti precedentemente dal dipartimento competente.

Art. 20 Risarcimento per danni causati dalla selvaggina: 1. Oggetto

Il danno causato alle colture agricole e agli animali da reddito da parte di selvaggina e stambecchi cacciabili è risarcito dal Cantone. La perdita del raccolto può essere indennizzata anche sotto forma di compenso in natura

Se il danno può essere ridotto provvedendo a una nuova piantagione, viene risarcita la spesa additiva.

Il Cantone risarcisce il danno causato da specie protette di selvaggina, quali linci, aquile, orsi, lupi, sciacalli dorati, castori e lontre, per quanto il danno non venga assunto dalla Confederazione. *

Art. 21 2. Rifiuto o riduzione

Il diritto ad un risarcimento cade se:

  1. la perdita di reddito è inferiore al 5 per cento;
  2. il danno per coltivatore diretto è inferiore a 200 franchi;
  3. possono essere adottati provvedimenti di autodifesa.

Il diritto al risarcimento cade o viene ridotto se:

  1. il danno è stato notificato troppo tardi;
  2. la notifica del danno contiene manifestamente indicazioni errate o che possono indurre all'errore;
  3. il raccolto non è stato messo tempestivamente al riparo per colpa propria;
  4. il danneggiato non ha adottato le misure di difesa che si potevano pretendere da lui;
  5. il danneggiato è corresponsabile del danno.

Art. 22 3. Stima del danno

Gli organi responsabili della stima devono stabilire senza indugio la causa e l'entità del danno e redigere un verbale sul danno. Qualora vi sia la speranza che la coltura danneggiata si riprenda, la stima può essere rinviata fino a prima del raccolto.

Art. 23 4. Spese dovute alla stima

Di regola il Cantone si assume le spese dovute alla stima. A colui che ha disposto la stima possono essere addebitate le spese in misura totale o parziale, se dalla stima risulta che:

  1. il danno va chiaramente attribuito ad un'altra causa e non alla selvaggina;
  2. si tratta di un danno irrisorio.

Art. 24 * 5. Decisione

Se la stima del danno viene riconosciuta dal danneggiato, la decisione degli organi di stima è definitiva. In caso contrario l'ufficio competente decide in merito all'entità del danno. A questo scopo è possibile consultare dei periti.

4.3. Economia forestale

Art. 25 * Principio

Se la superficie boschiva, sulla quale la rigenerazione naturale tramite specie di alberi conformi al luogo è garantita nonostante l’influsso di selvaggina o stambecchi cacciabili, ammonta a livello regionale a meno del 75 per cento o se questo sviluppo è prevedibile, il Cantone adotta, nell'ambito della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, le necessarie misure venatorie e forestali onde limitare e riparare i danni provocati dalla selvaggina.

Art. 26 * Valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina

L'ufficio competente valuta ad intervalli periodici la situazione dei danni causati dalla selvaggina. Le basi per la valutazione di tale situazione sono costituite in particolare dallo stato dell'effettivo di bosco giovane nonché dall'influsso attribuibile alla selvaggina sull'effettivo di bosco giovane.

Art. 27 Piano per la limitazione e la riparazione dei danni causati dalla selvaggina

Se dalla valutazione della situazione dei danni causati dalla selvaggina risulta che sussiste un bisogno d'intervento, gli uffici competenti elaborano un piano. Esso deve contenere quali misure venatorie, forestali e di altra natura sono necessarie per limitare e riparare i danni causati dalla selvaggina e il costo di questi provvedimenti. *

Nel quadro dei piani per la limitazione e riparazione dei danni causati dalla selvaggina la regolazione degli effettivi di selvaggina a unghia fessa ha la precedenza sulle misure tecniche.

I provvedimenti giusta il piano devono essere, per quanto possibile, coordinati con i previsti progetti forestali e di cura della selvaggina.

Art. 28 Approvazione dei piani

I piani per la limitazione e riparazione dei danni causati dalla selvaggina vengono approvati dal dipartimento competente. I proprietari di boschi devono essere interpellati in precedenza.

Art. 29 Sussidi del Cantone

Il Cantone accorda alle spese computabili per misure concernenti i biotopi, per piantagioni, recinzioni di piantagioni e rigenerazioni naturali nonché per singoli provvedimenti protettivi un sussidio pari al 40 per cento, fatto salvo l'articolo 30 lettera c della presente ordinanza. *

… *

I sussidi cantonali vengono concessi unicamente se, essi sono stati precedentemente garantiti dal dipartimento competente e se il proprietario del bosco si assume le spese restanti.

Art. 30 Rifiuto di concedere sussidi

Non vengono versati sussidi se:

  1. il proprietario del bosco non ha messo in pratica provvedimenti disposti o raccomandati per la limitazione e riparazione dei danni causati dalla selvaggina;
  2. le piantagioni non sono state effettuate con alberi conformi al luogo e non rispettando le conoscenze ecologico-forestali;
  3. i provvedimenti vengono già finanziati dalla Confederazione e dal Cantone sulla base della legislazione forestale federale e cantonale.

Art. 31 Misure preventive

Il dipartimento competente può, per propria iniziativa o su domanda dei proprietari di boschi, disporre in qualsiasi momento misure preventive volte a limitare e riparare i danni causati dalla selvaggina, per quanto queste misure siano urgenti, non siano già previste nel quadro di progetti forestali e di protezione della selvaggina o in piani ai sensi dell'articolo 27 della presente ordinanza e non sussista alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 della presente ordinanza.

4.4. Esecuzione e rimedi legali

Art. 32 Esecuzione

Il Governo disciplina la procedura concernente la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Esso stabilisce in particolare spese computabili per provvedimenti atti a:

  1. prevenire i danni causati dalla selvaggina all'agricoltura;
  2. limitare e riparare i danni causati dalla selvaggina all'economia forestale.

Il dipartimento competente nomina gli organi di stima per la valutazione dei danni alle colture agricole.

5. Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione del diritto finora vigente

L'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla caccia del 28 febbraio 1989[3] è abrogata.

Art. 35 Disposizioni transitorie

Le domande di sussidio ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono valutate secondo il vecchio diritto.

Art. 36 Entrata in vigore

Il Governo determina la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza[4].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
29.05.1998 01.04.1999 atto normativo prima versione -
11.03.2003 01.12.2003 Art. 19 cpv. 1 modifica -
11.03.2003 01.12.2003 Art. 21 cpv. 1, b) modifica -
11.03.2003 01.12.2003 Art. 25 revisione totale -
11.03.2003 01.12.2003 Art. 29 cpv. 1 modifica -
11.03.2003 01.12.2003 Art. 29 cpv. 2 modifica -
14.02.2006 01.01.2007 ingresso modifica -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 1 cpv. 1, b) abrogazione -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 1 modifica -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 6 cpv. 3 modifica -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 7 revisione totale -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 11 cpv. 1 modifica -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 13 abrogazione -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 14 abrogazione -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 16 abrogazione -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 24 revisione totale -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 26 revisione totale -
14.02.2006 01.01.2007 Art. 27 cpv. 1 modifica -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 33 abrogazione 2006, 5021
18.10.2016 01.12.2016 Art. 20 cpv. 3 modifica 2016-026
18.10.2016 01.12.2016 Art. 29 cpv. 1 modifica 2016-026
18.10.2016 01.12.2016 Art. 29 cpv. 2 abrogazione 2016-026

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 29.05.1998 01.04.1999 prima versione -
ingresso 14.02.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 1 cpv. 1, b) 14.02.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 6 cpv. 1 14.02.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 6 cpv. 3 14.02.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 7 14.02.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 11 cpv. 1 14.02.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 13 14.02.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 14 14.02.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 16 14.02.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 19 cpv. 1 11.03.2003 01.12.2003 modifica -
Art. 20 cpv. 3 18.10.2016 01.12.2016 modifica 2016-026
Art. 21 cpv. 1, b) 11.03.2003 01.12.2003 modifica -
Art. 24 14.02.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 25 11.03.2003 01.12.2003 revisione totale -
Art. 26 14.02.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 27 cpv. 1 14.02.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 29 cpv. 1 11.03.2003 01.12.2003 modifica -
Art. 29 cpv. 1 18.10.2016 01.12.2016 modifica 2016-026
Art. 29 cpv. 2 11.03.2003 01.12.2003 modifica -
Art. 29 cpv. 2 18.10.2016 01.12.2016 abrogazione 2016-026
Art. 33 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 5021