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740.040

Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura

del 08.12.1998 (stato 01.03.2018)

Preambolo

emanata dal Governo l'8 dicembre 1998

ai sensi dell'art. 32 dell'ordinanza cantonale sulla caccia[1]

1. Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

Art. 1 Domande di sussidio

I proprietari fondiari, gli affittuari e i gestori devono inoltrare all'Ufficio le domande di sussidio per la recinzione di colture intensive altamente minacciate. *

Essi sono tenuti a motivare la necessità della recinzione. La domanda deve inoltre contenere una breve descrizione del progetto, una planimetria e un preventivo dei costi.

Art. 1a * Prescrizioni per la posa di recinzioni di protezione contro cervi e caprioli 1. Principio

Per la posa di recinzioni di protezione contro cervi e caprioli valgono le seguenti prescrizioni:

  1. recinzione per cervi: altezza verticale 2,00 m; recinzione per caprioli: altezza verticale almeno 1,50 m; rete a nodo rettangolare, reti metalliche diagonali o materiale equivalente;
  2. pali di recinzione e pali d'angolo in castagno, quercia o larice, su superfici rocciose pali metallici o tubi, distanza dei pali di regola circa 3,00 m. Tutte le recinzioni devono essere dotate di un'adeguata via d'uscita.

Tutte le recinzioni devono essere dotate di un'adeguata via d'uscita.

In caso di caduta di massi, pericolo di slavine o in caso di pendii ripidi devono essere previste costruzioni particolari che garantiscano l'efficacia delle recinzioni.

Art. 1b * 2. Spese forfetarie

Le spese forfetarie computabili vengono stabilite dall'Ufficio e adeguate periodicamente al rincaro.

Art. 1c * 3. Esame della domanda

L'Ufficio esamina le domande. In casi motivati può derogare alle prescrizioni di cui all'articolo 1a della presente ordinanza.

Per il calcolo e la garanzia di un sussidio cantonale è determinante l'articolo 19 dell'ordinanza cantonale sulla caccia del 29 maggio 1998.

Art. 2 * Decisione

Il Dipartimento decide in merito alla domanda ed eventualmente in merito a una garanzia di sussidio.

Art. 4 Versamento del sussidio cantonale

I conteggi devono essere trasmessi all'Ufficio. Quest'ultimo esamina i conteggi e versa i sussidi. *

… *

… *

2. Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

Art. 5 Organi e circoli di stima

Gli organi di stima sono gli stimatori dei danni causati dalla selvaggina nominati dal dipartimento.

Ogni distretto di caccia costituisce di regola un circolo di stima. *

Art. 6 Notifica dei danni

I proprietari fondiari, gli affittuari e i coltivatori diretti devono inoltrare al competente stimatore dei danni causati dalla selvaggina la notifica dei danni immediatamente dopo il verificarsi del danno rivendicato.

Art. 7 Effettuazione della stima

Lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina deve effettuare la stima entro sette giorni dalla notifica del danno. Resta riservato l'articolo 22 frase 2 dell'ordinanza cantonale sulla caccia del 29 maggio 1998. *

La stima deve essere precedentemente comunicata a chi l'ha ordinata e al competente guardiano della selvaggina.

Il risultato della stima deve essere iscritto nel verbale dei danni. Lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina deve recapitarlo a chi ha ordinato la stima e all'Ufficio entro dieci giorni dalla stima. *

Art. 8 Decisione 1. Procedura semplificata

Se il danneggiato e il competente guardiano della selvaggina riconoscono il risultato della stima, devono confermarlo per iscritto nel verbale dei danni.

Qualora dalla stima risulti che sussiste un diritto al risarcimento di danni causati dalla selvaggina, l'Ufficio deve risarcire il danno a chi lo ha subito. *

Art. 9 2. Procedura ordinaria

Se il risultato della stima non viene riconosciuto, l'Ufficio decide in merito all'entità di un eventuale danno e al diritto al risarcimento. La decisione dell'Ufficio è comunicata per iscritto al danneggiato. *

Un eventuale danno è risarcito al danneggiato solo quando è disponibile una decisione cresciuta in giudicato.

Art. 10 * Accertamento della perdita di reddito

L'accertamento della perdita di reddito avviene giusta le corrispondenti direttive del Plantahof. *

Art. 11 * Sorveglianza di animali da reddito

Al sopraggiungere di animali predatori il Governo può emanare le necessarie istruzioni per la sorveglianza di animali da reddito.

I danni causati da specie di selvaggina quali linci, tassi, orsi e lupi prima dell'emanazione delle relative istruzioni, devono essere risarciti al danneggiato, se ha adottato le misure di difesa che si potevano pretendere da lui.

3. Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

Le disposizioni di attuazione concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina del 29 ottobre 1990[2] sono abrogate.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1999.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.12.1998 01.04.1999 atto normativo prima versione -
07.11.2006 01.01.2007 Art. 10 revisione totale -
17.11.2009 01.01.2010 Art. 11 revisione totale -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 1 cpv. 1 modifica -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 1a introduzione -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 1b introduzione -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 1c introduzione -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 2 revisione totale -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 3 abrogazione -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 4 cpv. 1 modifica -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 4 cpv. 2 abrogazione -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 4 cpv. 3 abrogazione -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 5 cpv. 2 modifica -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 7 cpv. 1 modifica -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 7 cpv. 3 modifica -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 8 cpv. 2 modifica -
25.03.2014 01.04.2014 Art. 9 cpv. 1 modifica -
27.02.2018 01.03.2018 Art. 10 cpv. 1 modifica 2018-004

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.12.1998 01.04.1999 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 1a 25.03.2014 01.04.2014 introduzione -
Art. 1b 25.03.2014 01.04.2014 introduzione -
Art. 1c 25.03.2014 01.04.2014 introduzione -
Art. 2 25.03.2014 01.04.2014 revisione totale -
Art. 3 25.03.2014 01.04.2014 abrogazione -
Art. 4 cpv. 1 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 4 cpv. 2 25.03.2014 01.04.2014 abrogazione -
Art. 4 cpv. 3 25.03.2014 01.04.2014 abrogazione -
Art. 5 cpv. 2 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 7 cpv. 1 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 7 cpv. 3 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 8 cpv. 2 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 9 cpv. 1 25.03.2014 01.04.2014 modifica -
Art. 10 07.11.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 10 cpv. 1 27.02.2018 01.03.2018 modifica 2018-004
Art. 11 17.11.2009 01.01.2010 revisione totale -