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740.330

Ordinanza cantonale sugli stambecchi

(OCStam)

del 27.03.2007 (stato 01.05.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 marzo 2007

visti gli art. 21c e 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Colonie di stambecchi

Nel Cantone dei Grigioni vengono definite le seguenti colonie di stambecchi:

  1. Albris;
  2. Julier;
  3. Flüela-Rätikon;
  4. Macun-Terza-Sesvenna;
  5. Umbrail;
  6. Rothorn-Weissfluh-Hochwang;
  7. Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco;
  8. Oberalp-Tödi-Calanda;
  9. Cadagno-Unteralp-Maighels.

L'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio) può catturare e trasferire stambecchi. *

Art. 2 Rilevamento degli effettivi e pianificazione degli abbattimenti

L'Ufficio rileva gli effettivi nelle singole colonie, allestisce i piani di abbattimento, effettua il controllo degli abbattimenti e comunica i dati necessari alle autorità federali competenti. *

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità sottopone per approvazione alla Confederazione i piani per la regolazione degli effettivi degli stambecchi. *

Art. 3 Donazione e vendita di stambecchi

Il Governo può donare o vendere stambecchi.

Il prezzo per la vendita di un animale vivo ammonta al massimo a 3000 franchi.

Art. 4 Tasse di licenza e di abbattimento

La tassa di licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco ammonta a 200 franchi.

Per ogni stambecco abbattuto vengono riscosse le seguenti tasse di abbattimento:

  1. femmine fr. 160.–
  2. maschi da uno fino a tre anni fr. 160.–
  3. maschi di quattro e cinque anni fr. 400.–
  4. maschi di sei e più anni fr. 660.–

In caso di animali ammalati e feriti la tassa di abbattimento si conforma alla possibilità di utilizzazione dell'animale e al valore del trofeo.

2. Iscrizione alla caccia allo stambecco

Art. 5 Pubblicazione

L'Ufficio pubblica l'avviso nel Foglio ufficiale cantonale. *

Art. 6 Iscrizione

I cacciatori che intendono esercitare la caccia allo stambecco devono iscriversi presentando il libretto per le licenze di caccia presso l'ufficio designato dall'Ufficio nel Foglio ufficiale cantonale. *

Possono iscriversi i cacciatori che: *

  1. hanno esercitato la caccia alta grigionese per almeno cinque anni;
  2. non hanno mai partecipato alla caccia allo stambecco oppure possono iscriversi di nuovo in base alla pubblicazione.

In caso di nuova iscrizione si presuppone che il cacciatore abbia preso parte di nuovo per almeno cinque anni alla caccia alta grigionese dopo l'ultima caccia allo stambecco. Fa eccezione la caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo.

L'iscrizione alla caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo presuppone che il cacciatore abbia esercitato almeno una volta la caccia allo stambecco ordinaria nel Cantone dei Grigioni. *

Art. 7 Diritto di partecipazione

Il numero dei cacciatori aventi diritto di partecipare alla caccia si basa sul numero di stambecchi da abbattere annualmente.

… *

Se entro il termine vengono inoltrate più iscrizioni di quelle necessarie per realizzare il piano di abbattimento, si decide tramite sorteggio.

3. Acquisto della licenza di caccia

Art. 8 * Uffici di rilascio

La licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco può essere acquistata presso gli uffici di rilascio delle licenze designati dall'Ufficio nel Foglio ufficiale cantonale. *

Art. 9 Documentazione

Al momento dell'acquisto della licenza di caccia devono essere presentati agli uffici di rilascio un documento d'identità valido, il libretto per le licenze di caccia, il certificato comprovante la stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge e la conferma relativa alla partecipazione al corso d'introduzione. Deve inoltre essere inoltrato il modulo con la conferma firmata di proprio pugno che:

  1. non sussistono motivi di rifiuto conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sulla caccia[2];
  2. il tiro dell'arma utilizzata per la caccia alta è stato aggiustato personalmente e che il tiro di caccia obbligatorio è stato svolto.

Art. 10 Verifica dei dati

Se esiste il fondato sospetto che i dati non siano corretti, gli uffici di rilascio delle licenze possono richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. Il rilascio della licenza viene negato fino al chiarimento della fattispecie.

Su domanda degli interessati l'Ufficio emana una decisione sull'esistenza dei presupposti per il rilascio della licenza (decisione d'accertamento). *

4. Caccia allo stambecco

Art. 11 Istruzione

L'Ufficio istruisce i cacciatori che partecipano alla caccia allo stambecco. Questi sono tenuti a frequentare per intero il corso d'introduzione. *

La partecipazione al corso viene confermata per iscritto dall'Ufficio. *

Art. 12 Periodi di caccia

La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 1° ottobre al 15 novembre. Essa dura per ogni cacciatore al massimo 20 giorni. *

… *

Art. 13 Caccia allo stambecco 1. Principio

Durante la caccia allo stambecco ordinaria a ogni cacciatore viene assegnato l'abbattimento di una femmina non allattante e di un maschio della classe giovane, media o anziana. La femmina deve essere abbattuta prima del maschio. *

Durante la caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo a ogni cacciatore vengono assegnate due femmine non allattanti. L'Ufficio può limitare le classi di età cacciabili. *

Al fine di mantenere nelle singole colonie la struttura naturale per quanto riguarda l'età e il sesso, il contingente di abbattimento può essere modificato in base ai piani di abbattimento approvati.

Se il contingente di abbattimento non viene realizzato, esso decade. Gli abbattimenti mancanti possono venire eseguiti dagli organi di vigilanza sulla caccia.

Se il contingente di abbattimento di due animali per cacciatore è raggiunto, il diritto di esercitare la caccia decade. *

Art. 14 2. Differenziazione dei maschi per classi d'età

I maschi vengono suddivisi per età nelle seguenti classi:

  1. classe giovane A: maschi di uno e due anni;
  2. classe giovane B: maschi da uno fino a tre anni;
  3. classe giovane C: maschi di quattro e cinque anni;
  4. classe media: maschi da sei fino a dieci anni;
  5. classe anziana: maschi di undici e più anni.

Art. 15 3. Assegnazione dei maschi

I maschi vengono assegnati ai cacciatori in base all'età come segue: *

  1. classe giovane A: cacciatori da 24 fino a 29 anni;
  2. classe giovane B: cacciatori da 30 fino a 44 anni;
  3. classe giovane C: cacciatori da 45 fino a 54 anni;
  4. classe media ed anziana: cacciatori di 55 anni e più anziani.

Se per gli abbattimenti in singole classi d'età sono pervenute troppe poche iscrizioni, possono essere considerati i cacciatori delle classi seguenti.

In caso di rinnovata partecipazione alla caccia allo stambecco, ai cacciatori ai quali in una caccia precedente è già stato attribuito un maschio della classe media o anziana deve essere attribuito l'abbattimento di un maschio della classe giovane A.

Art. 16 Svolgimento della caccia allo stambecco 1. Organizzazione

L'assegnazione dei cacciatori alle singole colonie viene eseguita dall'Ufficio. Gli organi di vigilanza sulla caccia assegnano ai cacciatori la zona in cui cacciare. *

Art. 17 2. Presentazione e controllo

Gli stambecchi abbattuti devono essere presentati agli organi di vigilanza sulla caccia. Se i capi corrispondono ai criteri di assegnazione, questi vengono lasciati al cacciatore.

La valutazione della cacciabilità dei capi abbattuti che presentano uno sviluppo anormale per quanto riguarda la costituzione fisica e la struttura delle corna avviene in base alle direttive dell'Ufficio. *

Art. 18 3. Disposizioni speciali

Le funivie e i veicoli a motore possono essere utilizzati per recarsi nella zona di caccia.

Sono vietate le battute di caccia. Per quanto la presente ordinanza non stabilisca diversamente, per l'esercizio della caccia allo stambecco si applicano per il resto le disposizioni valide per la caccia alta.

5. Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto previgente

È abrogata l'ordinanza cantonale sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (OCRS) del 21 giugno 1994[3].

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.03.2007 01.06.2007 atto normativo prima versione -
17.11.2009 01.01.2010 Art. 6 cpv. 1 modifica -
17.11.2009 01.01.2010 Art. 8 revisione totale -
28.02.2017 01.06.2017 Art. 9 cpv. 1, b) modifica 2017-006
28.02.2017 01.06.2017 Art. 12 cpv. 1 modifica 2017-006
28.02.2017 01.06.2017 Art. 12 cpv. 2 abrogazione 2017-006
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1 cpv. 1, h) modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1 cpv. 1, i) introduzione 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 1 cpv. 2 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 2 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 2 cpv. 2 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 5 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 6 cpv. 2 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 6 cpv. 3 introduzione 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 7 cpv. 2 abrogazione 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 8 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 10 cpv. 2 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 11 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 11 cpv. 2 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 13 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 13 cpv. 1bis introduzione 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 13 cpv. 4 introduzione 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 15 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 16 cpv. 1 modifica 2025-030
08.04.2025 01.05.2025 Art. 17 cpv. 2 modifica 2025-030

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.03.2007 01.06.2007 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, h) 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 1 cpv. 1, i) 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-030
Art. 1 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 2 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 2 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 5 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 6 cpv. 1 17.11.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 6 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 6 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 6 cpv. 3 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-030
Art. 7 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 abrogazione 2025-030
Art. 8 17.11.2009 01.01.2010 revisione totale -
Art. 8 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 9 cpv. 1, b) 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-006
Art. 10 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 11 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 11 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 12 cpv. 1 28.02.2017 01.06.2017 modifica 2017-006
Art. 12 cpv. 2 28.02.2017 01.06.2017 abrogazione 2017-006
Art. 13 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 13 cpv. 1bis 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-030
Art. 13 cpv. 4 08.04.2025 01.05.2025 introduzione 2025-030
Art. 15 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 16 cpv. 1 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030
Art. 17 cpv. 2 08.04.2025 01.05.2025 modifica 2025-030