Le presenti direttive valgono per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo.
803.210
Direttive per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo
Preambolo
giusta l'art. 19 della legge cantonale sui comprensori del 28 settembre 1980[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Finalità
Le direttive hanno per scopo l'equa ripartizione dei costi e lo svolgimento ordinato, senza difficoltà e rapido della procedura di comprensorio.
2. Organizzazione delle commissioni dei comprensori
Art. 3 Nomina
Di regola come membri delle commissioni dei comprensori vanno nominate a maggioranza persone con cognizioni tecniche, giuridiche e agrarie o con particolare esperienza nel campo dei comprensori, che non possiedono fondi nel territorio del comprensorio.
Art. 4 * Motivi di esclusione e di ricusa
Per l'esclusione e la ricusa fanno stato per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria.
Art. 5 Amministrazione
Il presidente convoca la commissione e dirige i dibattiti.
Qualora il presidente fosse tenuto a ricusarsi oppure fosse impedito a causa di altri motivi importanti a svolgere le proprie funzioni, egli trasmetterà gli atti ad un altro membro della commissione per il disbrigo.
Art. 6 Protocollo
Di tutti i dibattiti dev'essere steso un protocollo delle decisioni.
L'attuariato dev'essere svolto dal presidente o da un altro membro.
La commissione può incaricare in casi motivati un apposito protocollista, il quale deve controfirmare il protocollo.
Art. 7 Rapporto
La commissione deve presentare all'ente dell'opera pubblica alla fine di ogni anno civile un rapporto sulla propria attività.
Art. 8 Indennità a) Principio
Il presidente, i membri delle commissioni dei comprensori e gli eventuali protocollisti percepiscono le stesse indennità di lavoro e di spese come le commissioni di espropriazione.[2]
Art. 9 b) Eccezioni
Per lavori che richiedono particolari conoscenze tecniche, su decisione della commissione possono essere conteggiati degli adeguati supplementi.
3. Calcolo dei contributi di comprensorio
Art. 10 Cointeressenza pubblica a) Per impianti infrastrutturali di pianificazione territoriale
Per impianti dell'infrastruttura di massima, la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento e per quelli particolareggiati dallo 0 al 50 percento.
L'aliquota dell'ente pubblico per gli impianti del traffico comporta di regola:
| strade | carreggiata | marciapiede |
|---|---|---|
| strade cantonali | 70-100% | 50-100% |
| strade collettrici | 40-60% | 40-60% |
| strade pubbliche di quartiere | 10-40% | 10-40% |
| strade private di quartiere | 0% | 0% |
Art. 11 b) Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali
Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento.
Art. 12 Cointeressenza privata a) Principio
I costi con obbligo di contributo per principio vengono calcolati secondo le superfici dei fondi e le cifre di sfruttamento.
Inoltre quali parametri schematici possono essere considerati anche altri criteri quali la lunghezza del confine, la cubatura dell'edificio, il valore assicurativo del fabbricato, oppure una combinazione di questi valori.
Art. 13 b) Zone di comprensorio
Si può tener conto di un interesse differenziato all'opera tramite la creazione di diverse zone di comprensorio.
Art. 14 c) Condizioni particolari
Se nel caso specifico a causa di condizioni particolari l'ammontare accertato in base alle regole di cui sopra dovesse manifestamente non corrispondere al vantaggio del fondo risultante dall'opera pubblica, la commissione di comprensorio può ridurre o aumentare il contributo corrispondentemente alle condizioni.
4. Disposizioni finali
Art. 15 Abrogazione
Le direttive per le commissioni dei comprensori del 18 dicembre 1953[3] vengono abrogate per tutti i casi che rientrano nell'articolo 16.
Art. 16 Entrata in vigore
Le presenti direttive valgono per tutte le commissioni dei comprensori istituite dal Governo in base alla nuova legge cantonale sui comprensori.
Art. 17 Disposizioni transitorie
Le presenti direttive entrano in vigore insieme con la legge cantonale sui comprensori.[4]
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.1980 | 01.01.1981 | atto normativo | prima versione | - |
| 20.03.2007 | 01.01.2008 | Art. 4 | revisione totale | 2007, 1054 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 01.12.1980 | 01.01.1981 | prima versione | - |
| Art. 4 | 20.03.2007 | 01.01.2008 | revisione totale | 2007, 1054 |