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803.210

Direttive per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo

del 01.12.1980 (stato 01.01.2008)

Preambolo

emanate dal Governo il 1° dicembre 1980

giusta l'art. 19 della legge cantonale sui comprensori del 28 settembre 1980[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Le presenti direttive valgono per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo.

Art. 2 Finalità

Le direttive hanno per scopo l'equa ripartizione dei costi e lo svolgimento ordinato, senza difficoltà e rapido della procedura di comprensorio.

2. Organizzazione delle commissioni dei comprensori

Art. 3 Nomina

Di regola come membri delle commissioni dei comprensori vanno nominate a maggioranza persone con cognizioni tecniche, giuridiche e agrarie o con particolare esperienza nel campo dei comprensori, che non possiedono fondi nel territorio del comprensorio.

Art. 4 * Motivi di esclusione e di ricusa

Per l'esclusione e la ricusa fanno stato per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 5 Amministrazione

Il presidente convoca la commissione e dirige i dibattiti.

Qualora il presidente fosse tenuto a ricusarsi oppure fosse impedito a causa di altri motivi importanti a svolgere le proprie funzioni, egli trasmetterà gli atti ad un altro membro della commissione per il disbrigo.

Art. 6 Protocollo

Di tutti i dibattiti dev'essere steso un protocollo delle decisioni.

L'attuariato dev'essere svolto dal presidente o da un altro membro.

La commissione può incaricare in casi motivati un apposito protocollista, il quale deve controfirmare il protocollo.

Art. 7 Rapporto

La commissione deve presentare all'ente dell'opera pubblica alla fine di ogni anno civile un rapporto sulla propria attività.

Art. 8 Indennità a) Principio

Il presidente, i membri delle commissioni dei comprensori e gli eventuali protocollisti percepiscono le stesse indennità di lavoro e di spese come le commissioni di espropriazione.[2]

Art. 9 b) Eccezioni

Per lavori che richiedono particolari conoscenze tecniche, su decisione della commissione possono essere conteggiati degli adeguati supplementi.

3. Calcolo dei contributi di comprensorio

Art. 10 Cointeressenza pubblica a) Per impianti infrastrutturali di pianificazione territoriale

Per impianti dell'infrastruttura di massima, la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento e per quelli particolareggiati dallo 0 al 50 percento.

L'aliquota dell'ente pubblico per gli impianti del traffico comporta di regola:

strade carreggiata marciapiede
strade cantonali 70-100% 50-100%
strade collettrici 40-60% 40-60%
strade pubbliche di quartiere 10-40% 10-40%
strade private di quartiere 0% 0%

Art. 11 b) Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali

Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento.

Art. 12 Cointeressenza privata a) Principio

I costi con obbligo di contributo per principio vengono calcolati secondo le superfici dei fondi e le cifre di sfruttamento.

Inoltre quali parametri schematici possono essere considerati anche altri criteri quali la lunghezza del confine, la cubatura dell'edificio, il valore assicurativo del fabbricato, oppure una combinazione di questi valori.

Art. 13 b) Zone di comprensorio

Si può tener conto di un interesse differenziato all'opera tramite la creazione di diverse zone di comprensorio.

Art. 14 c) Condizioni particolari

Se nel caso specifico a causa di condizioni particolari l'ammontare accertato in base alle regole di cui sopra dovesse manifestamente non corrispondere al vantaggio del fondo risultante dall'opera pubblica, la commissione di comprensorio può ridurre o aumentare il contributo corrispondentemente alle condizioni.

4. Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione

Le direttive per le commissioni dei comprensori del 18 dicembre 1953[3] vengono abrogate per tutti i casi che rientrano nell'articolo 16.

Art. 16 Entrata in vigore

Le presenti direttive valgono per tutte le commissioni dei comprensori istituite dal Governo in base alla nuova legge cantonale sui comprensori.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Le presenti direttive entrano in vigore insieme con la legge cantonale sui comprensori.[4]

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
01.12.1980 01.01.1981 atto normativo prima versione -
20.03.2007 01.01.2008 Art. 4 revisione totale 2007, 1054

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 01.12.1980 01.01.1981 prima versione -
Art. 4 20.03.2007 01.01.2008 revisione totale 2007, 1054