La presente legge disciplina l'introduzione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP) nel Cantone dei Grigioni.
803.600
Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(LAdCIAP)
Preambolo
visti l'art. 5, l'art. 9 e l'art. 11 della legge federale sul mercato interno (LMI) del 6 ottobre 1995[2] e l'art. 63 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 novembre 2019[3],
visto il messaggio del Governo del 17 agosto 2021[4],
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Campo d'applicazione (art. 10 cpv. 1 CIAP)
L'eccezione dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 CIAP non vale per commesse aggiudicate a organizzazioni attive nell'integrazione professionale.
Art. 3 Pubblicazioni (art. 48 cpv. 1 CIAP)
I committenti pubblicano le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse secondo l'articolo 21 capoverso 2 CIAP che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
Art. 4 Protezione giuridica (art. 52 CIAP)
Il ricorso contro decisioni dei committenti è ammesso a partire dalla procedura mediante invito.
Art. 5 Comunicazione di esclusioni (art. 45 cpv. 3 CIAP)
In caso di esclusioni conformemente all'articolo 45 capoverso 1 CIAP il committente recapita al Cantone una copia della decisione esecutiva. Quest'ultimo ne fa comunicazione all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp).
Art. 6 Disposizioni di esecuzione (art. 63 cpv. 4 CIAP)
Il Governo emana le disposizioni di esecuzione riguardo al CIAP e vi disciplina i dettagli inerenti la procedura, l'esecuzione e l'organizzazione.
In particolare esso viene autorizzato a:
- designare gli organi responsabili per l'esecuzione, i controlli e la vigilanza (art. 12 cpv. 5, art. 28 cpv. 1, art. 45 cpv. 1-cpv. 5, art. 50 cpv. 1 e art. 62 cpv. 1 e cpv. 2 CIAP);
- definire le modalità relative alla procedura elettronica (consegna elettronica di offerte e notificazione di decisioni) (art. 34 cpv. 2 CIAP);
- prevedere aperture pubbliche delle offerte (art. 37 CIAP);
- prevedere ulteriori organi di pubblicazione (art. 48 cpv. 7 CIAP);
- prevedere statistiche e obblighi di annuncio aggiuntivi a carico dei committenti;
- delegare la competenza del committente di procedere alla notificazione di decisioni (art. 51 cpv. 1 CIAP);
- designare l'organo cantonale competente per l'esecuzione uniforme, la tenuta delle statistiche, la fornitura di informazioni nonché la formazione e il perfezionamento professionali nel settore degli appalti pubblici;
- istituire un servizio indipendente per la segnalazione di irregolarità nel settore degli appalti pubblici;
- prevedere misure che committenti adottano contro rischi come comportamenti scorretti di offerenti o del personale che si occupa dell'appalto.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2021 | 01.10.2022 | atto normativo | prima versione | 2022-029 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 07.12.2021 | 01.10.2022 | prima versione | 2022-029 |