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Ordinanza sul servizio avarie

del 27.10.1998 (stato 01.01.2005)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 ottobre 1998

visto l'articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)[1], l'articolo 59 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)[2], l'articolo 29 capoverso 4 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 1997 (legge cantonale sulla protezione della acque, LCPAc)[3], nonché l'articolo 52 capoverso 2 dell'ordinanza sulla polizia del fuoco e i pompieri nel Cantone dei Grigioni del 30 settembre 1970[4] *

Allegati

1. Scopo e organizzazione

Art. 1 * Scopo

L'ordinanza disciplina i compiti, l'organizzazione e il finanziamento del servizio avarie (difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze chimiche).

Art. 2 * Persone coinvolte, compiti

Il servizio avarie è gestito dalla Polizia cantonale, dal corpo pompieri, dagli ispettori dei pompieri, dai consulenti specialistici e dall'Ufficio per la natura e l'ambiente.

In caso di fuoriuscita di sostanze e organismi dannosi per l'ambiente le persone e le organizzazioni interessate devono adottare misure adeguate volte a proteggere le persone e l'ambiente dai pericoli, nonché ad accertare ed eliminare i danni.

Art. 3 * Organizzazione

L'Ufficio della polizia del fuoco provvede alla pianificazione e alla preparazione di misure precauzionali, nonché di misure volte a far fronte a incidenti con sostanze e organismi dannosi per l'ambiente. Deve essere sentito l'Ufficio per la natura e l'ambiente. È fatta salva l'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente fornisce consulenza all'Ufficio della polizia del fuoco in questioni tecniche ed organizzative.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente provvede ad un servizio di picchetto.

Art. 5 * Punti di appoggio

I punti di appoggio cantonali del servizio avarie per la difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze chimiche vengono allestiti in base ad un contratto stipulato tra l'Ufficio della polizia del fuoco e l'ente responsabile (ad es. comune, corporazione di comuni, azienda).

L'Ufficio della polizia del fuoco stabilisce le aree d'intervento, i compiti e l'equipaggiamento dei punti di appoggio.

L'intervento, l'equipaggiamento, l'istruzione e le indennità dei punti di appoggio vengono disciplinate tramite un contratto stipulato tra l'Ufficio della polizia del fuoco e l'ente responsabile dei punti d'appoggio.

2. Equipaggiamento e istruzione

Art. 7 * Direttive per l'equipaggiamento

L'Ufficio della polizia del fuoco emana le necessarie direttive per l'equipaggiamento.

Art. 8 * Equipaggiamento dei pompieri

I pompieri devono acquistare a spese del loro ente responsabile l'equipaggiamento necessario conformemente al loro incarico.

L'Ufficio della polizia del fuoco può ordinare l'acquisto dell'equipaggiamento necessario. *

Art. 9 Equipaggiamento dei punti d'appoggio

L'Ufficio della polizia del fuoco mette a disposizione l'equipaggiamento per i punti di appoggio (veicoli del servizio avarie e materiale tecnico). *

Esso versa agli enti responsabili dei punti d'appoggio indennizzi per la manutenzione dell'equipaggiamento conformemente al contratto. *

Gli enti responsabili dei punti d'appoggio mettono a disposizione, dietro adeguato compenso, gli edifici necessari per sistemarvi l'equipaggiamento in dotazione. *

Essi sono responsabili per un'accurata conservazione dell'intero equipaggiamento.

Art. 10 * Istruzione dei pompieri

L'istruzione di base dei quadri e delle squadre impiegate nei punti d'appoggio avviene ad opera dell'Ufficio della polizia del fuoco in collaborazione con l'Ufficio per la natura e l'ambiente. L'Ufficio della polizia del fuoco si assume le spese.

L'istruzione delle squadre per il servizio generale di pompiere spetta al competente comando dei pompieri.

L'Ufficio della polizia del fuoco versa agli enti responsabili dei punti d'appoggio un indennizzo per il perfezionamento dei pompieri.

Il programma di aggiornamento deve essere presentato per approvazione all'Ufficio della polizia del fuoco contemporaneamente al programma globale.

3. Misure in caso di avarie

Art. 12 Notifica, informazione

I sinistri devono essere immediatamente notificati alla Centrale per chiamate d'emergenza e di pronto intervento della Polizia cantonale. Essa trasmette l'informazione secondo l'apposito schema.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente decide se trasmettere l'informazione agli enti pubblici interessati. *

L'Ufficio per la natura e l'ambiente informa l'opinione pubblica sul sinistro e sulle misure adottate. Di regola le informazioni vengono fornite dalla Polizia cantonale tramite un comunicato stampa in forma scritta. *

Art. 13 Misure

In caso di sinistri il corpo pompieri adotta le necessarie misure di protezione nel proprio campo d'intervento e nei limiti delle proprie possibilità.

Se il corpo pompieri non riesce a far fronte immediatamente al sinistro con mezzi propri, il comandante operativo sul luogo del sinistro deve richiedere immediatamente il sostegno del competente punto di appoggio.

Il comandante operativo sul luogo del sinistro e l'Ufficio per la natura e l'ambiente possono avvalersi di altri esperti e ausiliari. *

Art. 14 * Interventi in proprietà altrui

Le persone e le organizzazioni facenti parte del servizio avarie sono autorizzate ad intervenire, per quanto necessario, nella proprietà altrui per attuare le misure necessarie. Per quanto possibile devono essere rispettati gli interessi delle persone coinvolte.

Art. 15 Rapporto

Il comandante operativo sul luogo del sinistro è tenuto a presentare rapporto sullo svolgimento dell'intervento del servizio avarie entro dieci giorni all'Ufficio della polizia del fuoco.

L'Ufficio della polizia del fuoco inoltra immediatamente il rapporto all'Ufficio per la natura e l'ambiente. *

Art. 16 Eliminazione dei danni

L'Ufficio per la natura e l'ambiente provvede ad accertare e ad eliminare i danni. Esso ordina le misure necessarie. *

È tenuto a porre rimedio ai danni il titolare dell'infrastruttura o dell'impianto che ha portato al sinistro o chi ha causato il danno.

Se chi è tenuto all'eliminazione dei danni non è in grado o non è disposto ad adottare le misure disposte, l'Ufficio per la natura e l'ambiente ordina l'esecuzione delle misure a sue spese. *

4. Assunzione delle spese

Art. 17 * Risarcimento delle spese da parte del Cantone

Le spese risultanti ai pompieri o a terzi chiamati a consulto devono essere presentate con fattura dettagliata all'Ufficio per la natura e l'ambiente. Sulla base di questa fattura le spese vengono rimborsate dal Cantone in base alle aliquote contenute nell'appendice 1 rispettivamente in base al dispendio. Il pagamento avviene ad opera dell'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Art. 18 Assunzione delle spese da parte di chi è all'origine del sinistro

L'Ufficio per la natura e l'ambiente addebita, tramite decisione, a chi è all'origine del sinistro le spese complessive per le misure che le autorità hanno adottato per la protezione dell'ambiente e delle acque da un pericolo incombente, nonché per l'accertamento e l'eliminazione di un danno. *

Si tratta segnatamente delle spese per:

  1. l'intervento dei pompieri, del servizio di picchetto, del personale cantonale e comunale, nonché di terzi chiamati a consulto;
  2. il materiale di consumo;
  3. l'impiego, la messa a punto e la sostituzione di materiale;
  4. l'indagine circa effetti verificatisi o che minacciano di verificarsi (misurazioni, prelievi di campioni, analisi, perizie);
  5. la riparazione del difetto rispettivamente il ripristino dello stato conforme alle norme di polizia;
  6. le pretese di risarcimento in caso di interventi necessari in proprietà altrui.

Art. 19 Ammontare delle spese

Le spese si basano sulle aliquote contenute nell'appendice 2. Ulteriori spese vengono conteggiate in base al dispendio.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente è autorizzato ad adeguare al rincaro le aliquote contenute nell'appendice 1 del 20 percento al massimo.. *

Su tutte le prestazioni di terzi (fatture di terzi) viene riscosso un supplemento amministrativo del 5 per cento. *

5. Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1998.

A tale data sono abrogate l'ordinanza sul servizio avarie del 6 luglio 1987[5], nonché la tariffa del servizio avarie del 29 marzo 1993[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.10.1998 01.12.1998 atto normativo prima versione -
21.12.2004 01.01.2005 ingresso modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 1 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 2 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 3 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 4 abrogazione -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 5 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 6 abrogazione -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 7 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 8 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 8 cpv. 2 introduzione -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 9 cpv. 1 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 9 cpv. 2 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 9 cpv. 3 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 10 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 11 abrogazione -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 12 cpv. 2 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 12 cpv. 3 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 13 cpv. 3 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 14 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 15 cpv. 2 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 16 cpv. 1 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 16 cpv. 3 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 17 revisione totale -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 18 cpv. 1 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 19 cpv. 2 modifica -
21.12.2004 01.01.2005 Art. 19 cpv. 3 introduzione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.10.1998 01.12.1998 prima versione -
ingresso 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 1 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 2 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 3 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 4 21.12.2004 01.01.2005 abrogazione -
Art. 5 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 6 21.12.2004 01.01.2005 abrogazione -
Art. 7 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 8 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 8 cpv. 2 21.12.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 9 cpv. 1 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 9 cpv. 2 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 9 cpv. 3 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 10 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 11 21.12.2004 01.01.2005 abrogazione -
Art. 12 cpv. 2 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 12 cpv. 3 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 13 cpv. 3 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 14 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 15 cpv. 2 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 16 cpv. 1 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 16 cpv. 3 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 17 21.12.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 18 cpv. 1 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 19 cpv. 2 21.12.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 19 cpv. 3 21.12.2004 01.01.2005 introduzione -