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820.150

Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

(OCEIA)

del 07.07.2009 (stato 10.04.2017)

Preambolo

emanata dal Governo il 7 luglio 2009

in base all'art. 45 cpv. 1 e all'art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

Art. 1 Campo di validità

L'ordinanza regola l'esecuzione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) nel Cantone dei Grigioni.

Con l'EIA si constata se gli impianti che sono soggetti all'obbligo EIA corrispondono alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone. Ne fanno parte in modo particolare la legge sulla protezione dell'ambiente e le prescrizioni che concernono la protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, la protezione del paesaggio e delle acque, la conservazione del bosco, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica.

Art. 2 Ufficio specialistico

L'Ufficio per la natura e l'ambiente è il servizio specialistico in materia di protezione dell'ambiente (Ufficio specialistico) ai sensi dell'articolo 10c e dell'articolo 42 LPA[2].

L'Ufficio specialistico è competente per questioni interdisciplinari di protezione dell'ambiente nonché per valutare se l'impianto progettato corrisponde alle prescrizioni sulla protezione ambientale. Esso funge da consulente per l'autorità decisionale nell'esecuzione dell'EIA e provvede alla tempestiva consultazione degli uffici interessati.

Per la valutazione delle questioni di diritto speciale che devono essere affrontate nel corso dell'EIA sono competenti gli uffici nel cui ambito di competenza rientrano le relative prescrizioni.

Art. 3 Autorità decisionale e procedura decisiva

L'EIA è condotto dall'autorità del Cantone o da un comune che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione (procedura decisiva), decide circa il progetto (autorità decisionale).

La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato alla presente ordinanza, per quanto non ordinato dal diritto federale. Il Governo decide in merito a conflitti di competenza.

Art. 4 Richiedente

Sono considerati richiedenti:

  1. per impianti privati (concessionati e non concessionati) nella procedura per il rilascio della licenza edilizia e nel quadro di pianificazioni d'utilizzazione relative a progetti: il committente privato;
  2. per impianti pubblici: l'ufficio amministrativo del Cantone o del comune, per le corporazioni di comuni il competente organo corporativo nonché altre corporazioni, che allestiscono il progetto;
  3. per le bonifiche: la corporazione.

Art. 5 Compiti dell'autorità decisionale

L'autorità decisionale provvede alla preparazione dell'esame, come pure al coordinamento con altre procedure ed esegue l'esame.

All'autorità decisionale spettano segnatamente i seguenti compiti:

  1. la decisione circa l'obbligo EIA di un impianto. In caso di controversia essa emana una disposizione impugnabile dopo aver udito l'Ufficio specialistico;
  2. la presa in consegna di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e del rapporto dell'esame dell'impatto sull'ambiente (rapporto) nonché la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;
  3. la trasmissione di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e della presa di posizione dell'Ufficio specialistico all'Ufficio federale dell'ambiente, (Ufficio federale) per progetti, per i quali, giusta l'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)[3], va ascoltato il parere dell'Ufficio federale;
  4. l'approvazione del libretto degli obblighi e dei doveri;
  5. la decisione della validità degli esami preliminari quale rapporto d'impatto ambientale;
  6. l'esecuzione della procedura di corapporto interna all'amministrazione;
  7. la raccolta delle prese di posizione delle autorità che rilasciano le autorizzazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 OEIA e la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;
  8. la raccolta della presa di posizione dell'autorità federale che accorda il sussidio secondo l'articolo 22 capoverso 1 OEIA, se un progetto può probabilmente essere realizzato unicamente con un sussidio della Confederazione;
  9. l'esecuzione della procedura di consultazione presso l'Ufficio federale giusta l'articolo 14 capoverso 4 OEIA;
  10. il render noto il rapporto secondo l'articolo 15 OEIA;
  11. il render noto il rapporto, la valutazione dell'Ufficio specialistico, i risultati di un'eventuale procedura di consultazione presso l'Ufficio federale e della decisione, nella misura in cui quest'ultima contenga gli esiti dell'EIA, giusta l'articolo 20 OEIA;
  12. la decisione sulle proposte del richiedente in merito alla tutela del segreto nonché le proposte dell'Ufficio specialistico e dell'Ufficio federale circa chiarimenti suppletivi.

Se il Governo è autorità decisionale, la direzione della procedura spetta, giusta il capoverso 2, al dipartimento che avanza la proposta.

L'autorità decisionale può affidare i compiti, giusta il capoverso 2 lettere b-j, all'Ufficio specialistico.

Art. 6 Libretto degli obblighi

Dopo aver sentito gli uffici interessati l'Ufficio specialistico prende posizione in merito al libretto degli obblighi e chiede entro due mesi all'autorità competente la sua approvazione.

Per esami dell'impatto sull'ambiente plurifasi nel libretto degli obblighi deve essere indicata la ripartizione delle ripercussioni rilevanti dal profilo ecologico da esaminare in ogni singola fase.

Art. 7 Pubblicazione del rapporto

L'autorità decisionale rende noto nel Foglio ufficiale cantonale e in eventuali altri organi di pubblicazione usuali per il luogo, dove il rapporto può essere consultato durante 30 giorni. Restano riservati termini derogatori concernenti esposizioni nella procedura decisiva.

La pubblicazione avviene di regola insieme alla pubblicazione nella procedura decisiva.

Se per la domanda non è prevista alcuna esposizione pubblica, la pubblicazione viene effettuata quanto prima.

Art. 8 Valutazione dell'impatto ambientale

L'Ufficio specialistico valuta il rapporto entro quattro mesi. Dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria per la valutazione, in particolare il rapporto completo e le prese di posizione degli uffici interessati, all'Ufficio specialistico restano ancora almeno due mesi di tempo per effettuare la valutazione. In caso di progetti complessi l'autorità decisionale può adeguatamente prorogare questi termini.

La valutazione dell'Ufficio specialistico contiene segnatamente:

  1. le dichiarazioni essenziali del rapporto e le indicazioni sulla sua completezza ed esattezza oggettiva;
  2. i risultati delle prese di posizione inoltrate;
  3. l'esposizione di eventuali divergenze d'opinione di diversi uffici;
  4. le decisive basi legali;
  5. le considerazioni se l'impianto corrisponde alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone.

L'Ufficio specialistico comunica il risultato della sua valutazione all'autorità decisionale; se necessario esso propone oneri e condizioni.

Art. 9 Competenza di un'autorità federale

In caso di progetti che vengono esaminati da un'autorità federale l'Ufficio specialistico prende posizione, all'attenzione del dipartimento cantonale competente, in merito all'analisi preliminare e al libretto degli obblighi e doveri, nonché circa il rapporto dell'esame dell'impatto ambientale. Nella sua presa di posizione l'Ufficio specialistico tiene conto delle prese di posizione degli uffici interessati.

Art. 10 Decisione ed esposizione pubblica

L'autorità decisionale decide circa il progetto tenendo conto della valutazione dell'Ufficio specialistico.

L'autorità decisionale rende noto, sul Foglio Ufficiale Cantonale nonché in eventuali altri organi di pubblicazione usuali per il luogo, dove il rapporto, la valutazione dell'Ufficio specialistico, i risultati di un'eventuale consultazione dell'ufficio federale nonché la decisione, per quanto essa concerna gli esiti dell'esame, possono essere consultati durante 30 giorni. Restano riservati i termini derogatori in merito all'esposizione nella procedura decisiva.

Art. 11 Obbligo di sopportare le spese

Le spese per la conduzione dell'EIA vengono accollate al richiedente in ragione del lavoro richiesto alle autorità partecipanti alla procedura e delle spese causate.

Per impianti che vengono costruiti dal Cantone in qualità committente oppure ai quali il Cantone versa dei sussidi, si rinuncia alla contabilizzazione delle spese.

Art. 12 Entrate in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale[4] con la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale[5].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.07.2009 12.11.2009 atto normativo prima versione -
19.10.2015 28.12.2015 Allegato 1 contenuto modificato 2015-052
21.02.2017 10.04.2017 Allegato 1 contenuto modificato 2017-014

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.07.2009 12.11.2009 prima versione -
Allegato 1 19.10.2015 28.12.2015 contenuto modificato 2015-052
Allegato 1 21.02.2017 10.04.2017 contenuto modificato 2017-014