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920.110

Ordinanza cantonale sulle foreste

(OCFo)

del 03.12.2012 (stato 01.01.2021)

Preambolo

emanata dal Governo il 3 dicembre 2012

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e gli art. 9, 14 cpv. 1, 25, 35, 42 e 56 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste[2]

1. Procedura di dissodamento

Art. 1 Permessi di dissodamento 1. Approvazione

I permessi di dissodamento richiedono l'approvazione del proprietario della foresta.

Art. 2 2. Compensazione in natura

Quale compensazione in natura vengono di regola riconosciute le estensioni naturali del bosco e le superfici rimboschite volontariamente. Per i rimboschimenti devono essere utilizzate piante adatte al luogo.

Nel caso di dissodamenti con una durata superiore a dieci anni, di misure a favore della protezione della natura e del paesaggio nonché di rimboschimento compensativo a posteriori a seguito di destinazione a un'altra utilizzazione conformemente all'articolo 7 capoverso 4 della legge federale sulle foreste, l'Ufficio può far menzionare nel registro fondiario l'obbligo di compensazione. Le spese del registro fondiario sono a carico del richiedente. *

Art. 3 Garanzia 1. Principio

Per i dissodamenti occorre prestare una garanzia della compensazione. Ciò avviene stipulando un vincolo di prestazione o tramite una garanzia finanziaria.

Art. 4 2. Vincolo di prestazione

In caso di enti di diritto pubblico quali Confederazione, Cantone e comuni, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può garantire il rimboschimento compensativo stipulando un vincolo di prestazione. È esclusa la prestazione compensativa da parte di terzi.

Art. 5 3. Garanzia finanziaria a. Principio

Se il rimboschimento compensativo non viene garantito tramite accordo di prestazioni, il richiedente deve depositare un'adeguata somma di denaro per il rimboschimento.

Se la superficie di dissodamento è inferiore ai 200 m² si rinuncia di norma a una garanzia finanziaria. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in merito alle eccezioni.

Art. 6 b. Ufficio di deposito, interessi sul capitale e controllo

L'Ufficio designa l'ufficio di deposito per la garanzia finanziaria.

Gli aventi diritto possono disporre liberamente degli interessi sul capitale.

Il controllo sulle somme di denaro depositate spetta all'Ufficio.

Art. 7 c. Svincolo

Una volta fornita la prestazione compensativa, l'Ufficio svincola le somme di denaro depositate. Su domanda motivata possono essere concessi anche svincoli parziali.

Art. 8 4. Progetti di grande portata

Per progetti di grande portata con notevole impiego del bosco e lunga durata, con l'assistenza specialistica dell'Ufficio, può essere costituito un fondo di compensazione per i dissodamenti riferiti al progetto.

Gli interessi sul capitale confluiscono nel fondo.

Art. 8a * Fondo di compensazione per i dissodamenti

Nel fondo di compensazione per i dissodamenti confluiscono versamenti di compensazione conformemente all'articolo 8 della legge cantonale sulle foreste dell'11 giugno 2012, nonché mezzi derivati dal rimboschimento compensativo in caso di permessi di dissodamento con compenso in natura.

Questi mezzi vanno destinati ai provvedimenti per la conservazione della foresta, nonché al prefinanziamento di progetti di rimboschimento compensativo.

2. Procedura d'accertamento del carattere forestale

Art. 9 Base per l'accertamento del carattere forestale

Per l'accertamento del carattere forestale sono determinanti le direttive approvate dal Dipartimento.

Art. 10 Coordinamento con la pianificazione delle utilizzazioni

I piani di utilizzazione con i margini della foresta iscritti vengono esposti pubblicamente e resi noti a norma dell'articolo 13 dell'ordinanza cantonale sulla pianificazione territoriale del 24 maggio 2005.

Nel testo della pubblicazione va indicato che:

  1. il piano delle zone contiene i margini della foresta ai sensi dell'articolo 13 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e che
  2. le opposizioni contro i margini della foresta devono essere sollevate in questa procedura, sotto pena di decadenza in caso di omissione.

Le opposizioni contro gli accertamenti del carattere forestale vanno inviate all'Ufficio.

Art. 11 Costi nella procedura coordinata

I costi per la determinazione dei margini della foresta sono a carico del Cantone.

I costi per il geometra, nonché i costi per il trasferimento delle superfici e dei margini della foresta nei piani di utilizzazione sono a carico dei comuni.

3. Costruzioni e impianti forestali

Art. 12 Concetto

Per costruzioni e impianti forestali si intendono in particolare ripari antivalanghe, opere contro la caduta di pietre e massi, arginature di torrenti e frane, laghetti e bacini antincendio nonché strade forestali, piste da esbosco, opere di evacuazione delle acque, gallerie artificiali, stazioni di misurazione, sistemi di preallarme, impianti fissi per il distacco di valanghe, centri di manutenzione forestali e impianti per la formazione forestale e per l'ecologia forestale. *

Art. 13 Approvazione del progetto

Il progetto di costruzione costituisce l'oggetto della procedura di approvazione del progetto. *

I progetti di cura della foresta e le riserve forestali non sono sottoposti alla procedura di approvazione del progetto.

Art. 14 Progetto di costruzione *

Il progetto di costruzione si basa su: *

  1. piano di sviluppo del bosco;
  2. decisione di principio dell'Ufficio;
  3. conferma vincolante del committente.

L'Ufficio dispone la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 15 Calcolo del sussidio cantonale

Per il calcolo del sussidio cantonale, l'Ufficio allestisce una chiave di valutazione. *

I criteri determinanti in caso di misure di protezione sono l'indice dei danni potenziali e lo stato della gestione integrale dei rischi dei comuni, nonché l'efficacia del progetto. *

I criteri determinanti in caso di vie d'accesso forestali sono la quota di superficie di bosco di protezione dei comuni e l'efficacia del progetto. Per quanto riguarda l'assegnazione dei mezzi, alla sistemazione e all'ampliamento delle strade forestali esistenti viene dato maggiore peso rispetto alla nuova costruzione di strade forestali. *

Per misure di protezione e per allacciamenti di boschi di protezione il sussidio si situa tra il 55 e l'80 per cento. Per progetti di urbanizzazione i quali non prevedono l'allacciamento di boschi di protezione viene concesso un sussidio tra il 40 e il 50 per cento. *

4. Foresta e pianificazione del territorio

Art. 16 Piccole costruzioni e piccoli impianti forestali

Piccole costruzioni e piccoli impianti forestali sono segnatamente sentieri, piccole strutture per la formazione forestale e per l'ecologia forestale, piste d'esbosco, recinzioni per la protezione dalla selvaggina, strutture di protezione in legno e pietra nonché depositi di legname. *

Art. 17 Piccole costruzioni e impianti non forestali 1. Concetto

Sono considerate piccole costruzioni e impianti non forestali in particolare costruzioni annesse, tralicci, focolari, sentieri sportivi e didattici, condotte interrate, rifugi sui passi, alveari, dispositivi di fissaggio al suolo per le condotte in superficie, nonché lungo le strade e le linee ferroviarie, sbarramenti di torrenti e bacini di raccolta di materiale. *

Art. 18 2. Principi della procedura

Il permesso di dissodamento necessario per costruzioni e impianti non forestali e il consenso dell'Ufficio necessario per piccole costruzioni e impianti non forestali vanno richiesti anche se per il progetto di costruzione non è necessaria un'autorizzazione secondo il diritto in materia di pianificazione del territorio.

5. Protezione della foresta

5.1. Danni alla foresta, utilizzazioni nocive e sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 19 Danni alla foresta 1. Concetto

Sono considerati danni al bosco i danni che pregiudicano notevolmente il bosco nelle sue funzioni e che sono provocati da: *

  1. eventi naturali come tempeste, incendi boschivi o siccità;
  2. organismi nocivi come determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

Art. 20 2. Vigilanza

Il servizio di vigilanza e di consulenza viene assunto dall'Ufficio. Lo stesso vale per l'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi[3], se è interessata la foresta, nonché dell'ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste[4]*

Art. 21 3. Incendi e costi di spegnimento

L'Ufficio assicura un servizio di allarme in caso di pericolo elevato d'incendio di boschi e di campi e se necessario coordina tale servizio di allarme con i Cantoni limitrofi. *

L'Ufficio e l'Assicurazione fabbricati offrono consulenza ai comuni quando si tratta di determinare luoghi sicuri in cui accendere focolari. *

Esso sostiene i proprietari di foreste nella lotta agli incendi.

Il Cantone versa un contributo fino al 50 per cento per i costi di spegnimento computabili in caso di incendi, se l'ammontare dei danni per evento supera i 5000 franchi.

Art. 22 4. Prevenzione ed eliminazione dei danni alla foresta

L'Ufficio ordina i provvedimenti necessari atti alla prevenzione e all'eliminazione di danni alla foresta, vigila sulla loro esecuzione e dispone esecuzioni sostitutive. *

… *

… *

Art. 23 5. Eventi straordinari

In caso di eventi straordinari con grande produzione di legname, l'Ufficio stabilisce le priorità e i provvedimenti per la raccolta del legname e l'eliminazione dei danni.

Art. 24 Utilizzazioni nocive

Sono considerate utilizzazioni nocive segnatamente la pascolazione nella foresta, i diritti di superficie all'interno dell'area boschiva e le servitù limitanti l'altezza degli alberi. *

La pascolazione in boschi pascolati, su pascoli boscati o in selve non è considerata utilizzazione nociva.

Per quanto riguarda il divieto di foraggiamento della selvaggina vale l'articolo 29a della legge cantonale sulla caccia. La rimozione di mangiatoie per la selvaggina illegali si conforma all'articolo 29c della legge cantonale sulla caccia. *

Art. 25 Sostanze pericolose per l'ambiente

È vietato portare e depositare nella foresta letame, colaticcio, balle di insilato e simili.

L'Ufficio è competente per il rilascio dell'autorizzazione per l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti nella foresta.

5.2. Circolazione di veicoli a motore

Art. 26 Concetto di strada forestale

Sono considerate strade forestali le strade per la cui costruzione o per il cui ampliamento la Confederazione o il Cantone hanno versato contributi forestali.

Le piste sterrate non consolidate sono considerate suolo boschivo.

Art. 27 Eccezioni al divieto di circolazione

I comuni disciplinano in un atto normativo comunale le eccezioni al divieto di circolazione ai sensi dell'articolo 34 capoverso 3 della legge cantonale sulle foreste dell'11 giugno 2012.

Art. 28 Segnaletica

I divieti di circolazione su strade forestali devono essere segnalati a norma della legislazione sulla circolazione stradale federale e cantonale, in virtù di una decisione dell'autorità competente.

6. Gestione della foresta

Art. 29 Principio

Dev'essere garantita la rigenerazione naturale della foresta con sufficienti alberi adatti al luogo.

Art. 30 Boschi pascolati e selve

I boschi pascolati sono superfici boschive che servono anche alla pascolazione.

Le selve sono zone boscate di castagni e noci che servono contemporaneamente al ricavo di legna, frutta e fieno oppure come pascoli.

Art. 31 Materiale di riproduzione forestale

Per semine e piantagioni nella foresta, nonché per rimboschimenti possono essere utilizzate soltanto sementi e piante sane e adatte al luogo.

L'Ufficio tiene un catasto dei boschi da seme e delle riserve genetiche.

La produzione di materiale di riproduzione forestale come sementi, arbusti non innestati, talee e simili per scopi commerciali è ammessa unicamente con il consenso del proprietario della foresta, nonché dell'Ufficio.

Art. 32 Sfruttamento del legno

La martellatura è eseguita dall'ingegnere forestale regionale. Egli può delegare questo compito al competente forestale di settore.

Il legname deve essere abbattuto secondo le istruzioni del forestale di settore. Nel caso di esecuzioni di lavori a cottimo e di tagli a ceppaia le prescrizioni di taglio vanno stabilite in un contratto scritto.

L'ufficio forestale del settore deve registrare la quantità del legname sfruttato.

L'Ufficio verifica il raggiungimento degli obiettivi di protezione della foresta.

Art. 33 Promozione delle vendite

In caso di sovraproduzione straordinaria, il Cantone può concedere sussidi per provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall'economia forestale e del legno.

Art. 34 Riserve forestali 1. Riserve forestali di protezione e riserve forestali speciali, isole di legno invecchiato, alberi habitat *

Le riserve forestali di protezione sono foreste nelle quali non possono avvenire interventi forestali. Esse mirano alla conservazione di specie animali e vegetali che per la loro evoluzione hanno bisogno di uno sviluppo forestale naturale e indisturbato. Le riserve forestali di protezione servono inoltre all'osservazione dello sviluppo naturale della foresta.

Le riserve forestali speciali sono foreste nelle quali, con interventi forestali, si promuovono particolari forme di foresta, biocenosi o specie animali e vegetali.

Le isole di legno invecchiato sono effettivi boschivi o parti di boschi nei quali non possono essere effettuati interventi forestali. Esse servono per l'accumulo di legno invecchiato e legno morto e sono importanti elementi di collegamento tra le riserve forestali di protezione. *

Gli alberi habitat sono singoli alberi con diametro del fusto elevato oppure che presentano elementi ecologici particolarmente pregiati, che vengono lasciati fino a quando non si decompongono per via naturale. Essi fungono da spazio vitale per specie rare e sono importanti elementi di collegamento tra le riserve forestali di protezione e le isole di legno invecchiato. *

Se è necessario per adempiere in modo duraturo la funzione protettiva, l'articolo 31b della legge cantonale sulle foreste si applica anche per le riserve forestali. *

Art. 35 2. Delimitazione di riserve forestali

Le riserve forestali di protezione vengono di regola delimitate nel quadro dei piani di sviluppo forestale. *

Art. 36 3. Regolamentazioni nelle riserve forestali

Le riserve forestali di protezione e le isole di legno invecchiato devono essere stabilite per la durata di almeno 50 anni e le riserve forestali speciali per la durata di almeno 30 anni. Gli alberi habitat vengono conservati a tempo indeterminato fino alla loro decomposizione naturale. *

Le riserve forestali di protezione vengono conservate mediante contratti di servitù e le riserve forestali speciali, le isole di legno invecchiato nonché gli alberi habitat mediante contratti di diritto pubblico. *

In particolare gli obiettivi di protezione, le responsabilità, le misure di protezione e di manutenzione nonché l'ammontare del sussidio cantonale devono essere disciplinati con i proprietari dei boschi tramite contratto. *

Per le isole di legno invecchiato e gli alberi habitat l'Ufficio stipula contratti e garantisce i sussidi nel quadro delle sue competenze finanziarie conformemente alla legislazione sulla gestione finanziaria. *

7. Formazione e perfezionamento professionale degli operai forestali

Art. 38 Competenza e organizzazione della formazione di base obbligatoria *

In collaborazione con le organizzazioni specializzate l'Ufficio organizza i corsi riconosciuti dalla Confederazione per manodopera forestale non qualificata. *

… *

Art. 42 Formazione equivalente *

Gli operai forestali che sono in grado di provare di aver conseguito una formazione nell'ambito dei lavori di raccolta del legname equivalente al corso di base obbligatorio o al corso di perfezionamento ricevono dall'Ufficio, previa richiesta, il riconoscimento di equivalenza. In casi dubbi, per simili riconoscimenti l'Ufficio può far verificare le capacità. *

Esperienze professionali nell'ambito della raccolta del legname di almeno cinque mesi negli ultimi cinque anni vengono riconosciute come equivalenti al corso di base. *

Esperienze professionali nell'ambito della raccolta del legname di almeno 30 mesi negli ultimi cinque anni vengono riconosciute come equivalenti al corso di perfezionamento. *

L'Ufficio disciplina i dettagli relativi al riconoscimento dell'equivalenza. *

Art. 43 Sussidio cantonale

Il Cantone si assume i costi residui, al massimo però il 50 per cento dei costi dei corsi riconosciuti dalla Confederazione, per la formazione e il perfezionamento professionale di operai forestali domiciliati nel Cantone. *

I costi residui risultano dopo deduzione del contributo federale, nonché dopo considerazione di ricavi dei corsi e di altri contributi.

… *

Art. 45 Formazione mancante *

Gli operai forestali senza conferma di frequenza dei corsi e senza valutazioni possono essere impiegati per il taglio di legname e per l'esbosco sotto vigilanza, se si sono iscritti a un corso di base o a un corso di perfezionamento che si terrà entro un termine utile. Prima di iniziare il lavoro il datore di lavoro deve comunicare al committente i nominativi di questi operai. *

Per il proprio fabbisogno, senza formazione di base minima possono essere sfruttati per persona e anno al massimo 30 metri cubi a tariffa di legno.

Art. 46 Controllo

I collaboratori responsabili del Cantone, dei comuni o degli enti forestali responsabili controllano il rispetto delle prescrizioni.

Essi possono ordinare la sospensione dei lavori se viene riscontrata la presenza di operai forestali privi del necessario attestato attivi nel taglio di legname o nell'esbosco. Per il datore di lavoro non ne risulta alcun diritto a un indennizzo.

8. Accordi di prestazioni, prescrizioni sui progetti e informazione *

Art. 47 Accordo di prestazioni

L'Ufficio è competente per la stipulazione degli accordi di prestazioni con gli enti forestali responsabili e per la garanzia dell'indennizzo.

La stipulazione di un accordo di prestazioni presuppone un'organizzazione di settore approvata dall'Ufficio. L'Ufficio decide in particolare se i volumi minimi d'impiego dei forestali sono soddisfatti.

Art. 47a * Prescrizioni sui progetti

L'Ufficio disciplina i dettagli relativi ai progetti forestali.

Art. 48 Informazione

Il Cantone provvede a informare opportunamente le autorità, i proprietari di foreste, nonché l'opinione pubblica sulle funzioni e lo stato della foresta, nonché sull'economia forestale e del legno.

8.a Disposizioni penali *

Art. 49 Denuncia penale 1. Principio

I forestali impiegati presso il Cantone, un comune o un ente forestale responsabile sono tenuti a denunciare infrazioni alla legislazione sulle foreste.

Art. 50 2. Infrazioni di poco conto

L'Ufficio risolve le infrazioni di poco conto alla legislazione sulle foreste ordinando ed esigendo il ripristino.

In caso di recidiva devono essere denunciati anche casi di lieve entità.

9. Disposizioni finali

Art. 51 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Disposizioni d'attuazione della legge cantonale forestale del 19 dicembre 1995 (CSC 920.120);
  2. Disposizioni d'attuazione concernenti l'accertamento del carattere forestale del 27 novembre 1995 (CSC 920.130);
  3. Disposizioni d'attuazione concernenti il rapporto di servizio per i sottoispettori forestali del 27 novembre 1995 (CSC 920.140).

Art. 52 Disposizioni transitorie 1. Distanze dalla foresta

Per i piani di quartiere cresciuti in giudicato prima del 1996, le distanze minime dalla foresta conformemente all'articolo 29 della legge cantonale sulle foreste dell'11 giugno 2012 non esplicano effetto giuridico.

Art. 53 2. Depositi forestali

I depositi forestali di privati, versati prima del 1996, possono essere svincolati dall'Ufficio, se non vi è più alcun obbligo in sospeso.

I depositi forestali di enti di diritto pubblico versati prima del 1996 vengono svincolati dall'Ufficio. Ciò a condizione che i mezzi finanziari vengano impiegati conformemente alla decisione di deposito per rimboschimenti compensativi o per migliorie forestali.

Art. 53a * 3. Calcolo del sussidio cantonale

In caso di progetti per i quali il committente ha consegnato all'Ufficio una dichiarazione di costruzione giuridicamente vincolante prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, per il calcolo del sussidio cantonale valgono le aliquote di sussidio più vantaggiose per il committente.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
03.12.2012 01.01.2013 atto normativo prima versione -
08.09.2015 01.01.2016 Art. 8a introduzione 2015-034
08.09.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1 modifica 2015-034
08.09.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2 introduzione 2015-034
08.09.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 3 introduzione 2015-034
08.09.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 4 introduzione 2015-034
08.09.2015 01.01.2016 Art. 35 cpv. 1 modifica 2015-034
08.09.2015 01.01.2016 Art. 53a introduzione 2015-034
25.04.2017 01.07.2017 Art. 2 cpv. 2 modifica 2017-018
25.04.2017 01.07.2017 Art. 19 cpv. 1 modifica 2017-018
25.04.2017 01.07.2017 Art. 19 cpv. 1, a) introduzione 2017-018
25.04.2017 01.07.2017 Art. 19 cpv. 1, b) introduzione 2017-018
25.04.2017 01.07.2017 Art. 24 cpv. 3 introduzione 2017-018
15.12.2020 01.01.2021 Art. 12 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 13 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 14 modifica titolo 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 14 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 15 cpv. 2 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 15 cpv. 4 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 16 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 17 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 20 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 21 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 21 cpv. 1bis introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 22 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 22 cpv. 2 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 22 cpv. 3 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 24 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 34 modifica titolo 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 3 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 4 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 34 cpv. 5 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 36 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 36 cpv. 1bis introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 36 cpv. 2 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 36 cpv. 3 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 37 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 38 modifica titolo 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 38 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 38 cpv. 2 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 39 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 40 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 41 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 42 modifica titolo 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 42 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 42 cpv. 2 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 42 cpv. 3 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 42 cpv. 4 introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 43 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 43 cpv. 3 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 44 abrogazione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 45 modifica titolo 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 45 cpv. 1 modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Titolo 8. modifica 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Art. 47a introduzione 2020-072
15.12.2020 01.01.2021 Titolo 8.a introduzione 2020-072

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 03.12.2012 01.01.2013 prima versione -
Art. 2 cpv. 2 25.04.2017 01.07.2017 modifica 2017-018
Art. 8a 08.09.2015 01.01.2016 introduzione 2015-034
Art. 12 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 13 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 14 15.12.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-072
Art. 14 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 15 cpv. 1 08.09.2015 01.01.2016 modifica 2015-034
Art. 15 cpv. 2 08.09.2015 01.01.2016 introduzione 2015-034
Art. 15 cpv. 2 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 15 cpv. 3 08.09.2015 01.01.2016 introduzione 2015-034
Art. 15 cpv. 4 08.09.2015 01.01.2016 introduzione 2015-034
Art. 15 cpv. 4 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 16 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 17 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 19 cpv. 1 25.04.2017 01.07.2017 modifica 2017-018
Art. 19 cpv. 1, a) 25.04.2017 01.07.2017 introduzione 2017-018
Art. 19 cpv. 1, b) 25.04.2017 01.07.2017 introduzione 2017-018
Art. 20 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 21 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 21 cpv. 1bis 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 22 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 22 cpv. 2 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 22 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 24 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 24 cpv. 3 25.04.2017 01.07.2017 introduzione 2017-018
Art. 34 15.12.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-072
Art. 34 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 34 cpv. 4 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 34 cpv. 5 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 35 cpv. 1 08.09.2015 01.01.2016 modifica 2015-034
Art. 36 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 36 cpv. 1bis 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 36 cpv. 2 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 36 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 37 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 38 15.12.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-072
Art. 38 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 38 cpv. 2 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 39 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 40 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 41 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 42 15.12.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-072
Art. 42 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 42 cpv. 2 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 42 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 42 cpv. 4 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 43 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 43 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 44 15.12.2020 01.01.2021 abrogazione 2020-072
Art. 45 15.12.2020 01.01.2021 modifica titolo 2020-072
Art. 45 cpv. 1 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Titolo 8. 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-072
Art. 47a 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Titolo 8.a 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-072
Art. 53a 08.09.2015 01.01.2016 introduzione 2015-034