La presente ordinanza disciplina il settore della gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali che si occupa di prevenzione.
920.150
Ordinanza concernente la gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali
(OGIR)
Preambolo
visti l'art. 19 della legge federale sulle foreste[1], l'art. 15 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sulle foreste[2], l'art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua[3] nonché l'art. 28 e l'art. 31 della legge cantonale sulle foreste[4]
Allegati
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Art. 2 Definizione
La gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali definisce la procedura sistematica per il rilevamento, la riduzione e la documentazione dei rischi mediante basi inerenti i pericoli e i rischi, obiettivi di protezione e pianificazione integrale delle misure, al fine di ottenere un livello di sicurezza accettabile per i pericoli naturali.
Art. 3 Competenze
L'Ufficio foreste e pericoli naturali (Ufficio) è il servizio cantonale specializzato nel settore della gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali che si occupa di prevenzione.
L'Ufficio è il servizio specializzato competente per la valutazione di allerte meteo e di allerte relative a pericoli naturali emanate da servizi federali a destinazione dei servizi competenti conformemente alla legislazione in materia di protezione della popolazione.
2. Valutazione dei pericoli
Art. 4 Basi inerenti i pericoli e i rischi
Tra le basi inerenti i pericoli e i rischi che l'Ufficio deve elaborare rientrano in particolare:
- catasto e analisi degli eventi;
- catasto delle opere di protezione;
- carte dei pericoli;
- carte indicative dei pericoli;
- carte indicative dei rischi;
- dati per il monitoraggio di pericoli naturali.
Art. 5 Settori di rilevamento
I settori di rilevamento sono determinati dall'Ufficio in accordo con l'Ufficio per lo sviluppo del territorio e pubblicati in una forma adeguata.
Art. 6 Accordi di prestazioni per il catasto degli eventi e il catasto delle opere di protezione
Al fine di garantire la completezza del catasto degli eventi e del catasto delle opere di protezione l'Ufficio stipula accordi di prestazioni con i gestori delle infrastrutture competenti.
Art. 7 Livelli di valutazione dei pericoli
L'Ufficio valuta la minaccia potenziale al di fuori dei settori di rilevamento mediante carte indicative dei pericoli e, in particolare per quanto riguarda i vettori di traffico, tenendo conto del catasto degli eventi.
L'Ufficio valuta la minaccia potenziale nei settori di rilevamento mediante carte dei pericoli.
La valutazione dettagliata della minaccia potenziale è parte integrante dei progetti forestali. In qualità di responsabile del progetto l'Ufficio provvede alla loro elaborazione.
Per altri progetti, su richiesta l'Ufficio può procedere alla valutazione della minaccia potenziale sotto forma di presa di posizione.
3. Valutazione dei rischi
Art. 8 Analisi dei rischi
L'Ufficio elabora carte indicative dei rischi per i settori di rilevamento nonché per i vettori di traffico nazionali e cantonali.
L'analisi dettagliata dei rischi è parte integrante dei progetti forestali. In qualità di responsabile del progetto l'Ufficio provvede alla loro elaborazione.
Per altri progetti, su richiesta l'Ufficio può procedere all'analisi dei rischi sotto forma di presa di posizione.
Art. 9 Valutazione dei rischi con obiettivi di protezione
L'Ufficio valuta i rischi per i settori di rilevamento nonché per i vettori di traffico nazionali e cantonali e determina la necessità di agire sulla scorta di matrici degli obiettivi di protezione (cfr. allegato 1 e 2).
La valutazione dei rischi mediante obiettivi di protezione per pericoli naturali riconosciuti a livello nazionale è parte integrante dei progetti forestali. In qualità di responsabile del progetto l'Ufficio provvede alla loro valutazione.
Per altri progetti, su richiesta l'Ufficio può procedere alla valutazione dei rischi sotto forma di presa di posizione.
Art. 10 Dialogo sui rischi
L'Ufficio contribuisce all'informazione sulle cognizioni relative ai potenziali rischi derivanti dai pericoli naturali.
4. Misure di protezione
Art. 11 Pianificazione integrale delle misure
Fondandosi sulle basi inerenti i pericoli e i rischi l'Ufficio elabora una panoramica delle possibili combinazioni di misure pianificatorie, organizzative, biologiche e selvicolturali per i settori di rilevamento nonché per i vettori di traffico nazionali e cantonali.
In qualità di responsabile del progetto, mediante la pianificazione integrale delle misure l'Ufficio determina le misure più efficienti dal punto di vista economico.
Per ulteriori progetti, l'Ufficio può valutare la pianificazione integrale delle misure su richiesta presentata sotto forma di presa di posizione.
Le misure di protezione non devono comportare uno spostamento significativo dei pericoli e dei rischi.
4.1. Misure pianificatorie
Art. 12 Commissioni dei pericoli
Ogni commissione dei pericoli è composta da tre membri: da un presidente, da un membro permanente e da un membro non permanente. Di norma i membri sono collaboratori dell'Ufficio che assumono questo compito nell'esercizio delle loro funzioni.
L'Ufficio provvede al perfezionamento professionale dei membri della commissione dei pericoli e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 13 Piano della commissione dei pericoli
I settori di rilevamento vengono sottoposti a un'analisi su tutto il territorio tramite il piano della commissione dei pericoli.
Nel piano della commissione dei pericoli la minaccia potenziale all'interno dei settori di rilevamento viene suddivisa in minaccia elevata (rosso) e minaccia media (blu).
Le misure organizzative non sono tenute in considerazione nel piano della commissione dei pericoli.
Misure edilizie e biologiche possono essere tenute in considerazione nel piano della commissione dei pericoli.
Il protocollo della commissione dei pericoli è parte integrante del piano della commissione dei pericoli.
Art. 14 Adeguamento del piano della commissione dei pericoli
Il piano della commissione dei pericoli deve essere riesaminato e se necessario adeguato:
- in caso di revisione dell'ordinamento base;
- in caso di cambiamento della minaccia;
- in caso di nuovo metodo di valutazione dei pericoli.
Art. 15 Valutazione dei pericoli caso per caso
Al di fuori dei settori di rilevamento, le commissioni dei pericoli procedono su richiesta a valutazioni dei pericoli caso per caso.
4.2. Misure organizzative
Art. 16 Consulente locale specializzato in pericoli naturali
Il Cantone offre ai comuni la possibilità di formare un consulente locale specializzato in pericoli naturali.
Il consulente locale specializzato in pericoli naturali fornisce consulenza al comune, allo stato maggiore di condotta comunale e alle forze d'intervento in materia di gestione dei pericoli naturali.
In accordo con l'Ufficio del militare e della protezione civile, l'Ufficio definisce il contenuto e lo svolgimento della formazione e del perfezionamento professionale del consulente locale specializzato in pericoli naturali.
Art. 17 Pianificazioni delle misure d'emergenza per pericoli naturali
Su richiesta del comune, l'Ufficio può assumere la direzione del progetto per l'elaborazione e la tenuta a giorno delle pianificazioni delle misure d'emergenza per pericoli naturali. La direzione del progetto per il processo pericoloso acqua viene assunta dall'Ufficio insieme all'Assicurazione fabbricati.
Il criterio determinante per il sovvenzionamento delle pianificazioni delle misure d'emergenza è costituito dall'integrazione di un consulente locale specializzato in pericoli naturali in seno allo stato maggiore di condotta comunale.
La procedura e la tenuta a giorno delle pianificazioni delle misure d'emergenza per pericoli naturali per il processo pericoloso acqua sono stabilite dall'Ufficio in accordo con l'Assicurazione fabbricati e l'Ufficio tecnico quale servizio Opere idrauliche.
Art. 18 Consulenza
L'Ufficio può fornire consulenza ai comuni e a terzi competenti riguardo alla gestione di pericoli naturali e di eventi naturali.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2020 | 01.01.2021 | atto normativo | prima versione | 2020-073 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 15.12.2020 | 01.01.2021 | prima versione | 2020-073 |