Lexipedia

AS 1998 2283

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d'economia domestica

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali

del 10 luglio 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 19781 sulla forma- zione professionale, ordina:

Sezione 1: Scopo e contenuto degli studi

Art. 1 Scopo Le scuole universitarie professionali d’economia domestica formano persone del mestiere chiamate ad assumere responsabilità tecniche e dirigenziali nel settore del- l’economia domestica di grandi aziende e nelle economie domestiche collettive.

Art. 2 Contenuto 1 Lo studio comprende le materie di cultura generale e quelle di formazione specifi- ca. 2 Esso si basa sulle conoscenze acquisite nel corso di un pertinente tirocinio profes- sionale o di una formazione equivalente.

Sezione 2: Durata degli studi e materie insegnate

Art. 3 Durata degli studi 1 La formazione si estende su almeno 2200 lezioni d’insegnamento teorico e almeno

40 settimane di praticantato. Una lezione dura almeno 45 minuti.

2 Gli esami, i lavori di diploma, le escursioni e le giornate di studio fanno parte del- l’insegnamento. 3 La formazione svolta parallelamente all’esercizio della professione comprende al- meno 1600 lezioni; gli studenti devono esercitare la loro attività professionale di regola al 50 per cento durante tutta la formazione.

RS 412.111.0 1 RS 412.10

1998-0007 2283

Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali RU 1998

Art. 4 Insegnamento delle materie di cultura generale 1 Le materie di cultura generale servono quale base per le materie specifiche della professione. Esse contribuiscono a sviluppare la comprensione dei rapporti sociali e gli interessi culturali. L’insegnamento comprende almeno 600 lezioni. 2 L’insegnamento nelle lingue nazionali permette allo studente di sviluppare le sue capacità d’espressione offrendogli contemporaneamente la possibilità di familiariz- zarsi con tutto quanto concerne la cultura della rispettiva regione linguistica. 3 Per lingua nazionale s’intende quella in cui la scuola impartisce l’insegnamento. 4 L’insegnamento nelle lingue straniere deve permettere agli studenti di comunicare, nel corso della loro futura attività professionale, con le persone che parlano un’altra lingua.

Art. 5 Insegnamento specifico L’insegnamento comprende almeno 1100 lezioni concernenti i settori economia do- mestica aziendale, gestione del personale e gestione aziendale.

Art. 6 Programmi d’insegnamento Per ogni materia le scuole elaborano programmi d’insegnamento che devono essere adattati all’evoluzione scientifica, economica e sociale.

Sezione 3: Materiale didattico, mezzi ausiliari, locali ed impianti

Art. 7 1 Le scuole devono disporre di impianti, materiale didattico e mezzi ausiliari come biblioteche, installazioni di dimostrazione e impianti per l’elaborazione dei dati nel- la misura necessaria per completare la formazione acquisita durante il periodo di pratica. 2 Gli impianti, le installazioni, il materiale didattico ed i mezzi ausiliari devono esse- re conformi alla costante evoluzione della tecnica e tener conto dei principi di una sana gestione aziendale.

Sezione 4: Corpo insegnante

Art. 8 1 Gli insegnanti delle materie di cultura generale devono possedere una pertinente formazione universitaria completa o una formazione equivalente. 2 Sono autorizzati ad insegnare le materie professionali specifiche coloro che hanno concluso gli studi universitari o che sono titolari del diploma di una scuola univer- sitaria professionale d’economia domestica o dispongono di una formazione equi- valente, a condizione che il loro perfezionamento professionale, in particolare anche

Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali RU 1998

nel settore metodico-didattico, e la loro attività pratica offrano basi solide per l’insegnamento. 3 Le scuole devono vigilare affinché gli insegnanti adeguino i loro programmi al- l’evoluzione professionale e metodico-didattica. Esse promuovono il perfeziona- mento e l’aggiornamento dei loro insegnanti.

Sezione 5: Praticantati

Art. 9 Posto di praticantato 1 La scuola designa le aziende che sono in grado di assicurare l’osservanza del pro- gramma d’insegnamento e delle direttive stabilite per il praticantato. A questo scopo è coadiuvata dall’associazione professionale e da quella dei datori di lavoro. 2 Il numero di praticanti dev’essere in adeguato rapporto con il personale qualificato a disposizione e con la grandezza dell’azienda.

Art. 10 Qualificazione dei responsabili del praticantato I responsabili del praticantato devono esercitare una funzione dirigenziale nel setto- re dell’economia domestica e possedere le competenze professionali e sociali ed il perfezionamento professionale che consentano loro di formare i praticanti confor- memente alle esigenze professionali.

Sezione 6: Condizioni d’ammissione e di promozione

Art. 11 Condizioni d’ammissione 1 È ammesso chi ha assolto un tirocinio in una delle pertinenti professioni o una for- mazione equivalente ed ha almeno 18 anni.

2 La scuola stabilisce le altre condizioni d’ammissione.

3 Essa può determinare la procedura d’ammissione e fissare un periodo di prova.

Art. 12 Condizioni di promozione La scuola emana un regolamento delle promozioni nel quale definisce le condizioni per l’ammissione al semestre successivo.

Sezione 7: Esami di diploma e titolo

Art. 13 Ammissione all’esame di diploma È ammesso all’esame di diploma chiunque abbia seguito la formazione completa. La scuola può dispensare taluni studenti da certe materie e dai relativi esami.

Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali RU 1998

Art. 14 Contenuto dell’esame di diploma

1 L’esame di diploma comprende un lavoro di diploma come pure prove orali e/o

scritte. 2 Il lavoro di diploma dev’essere svolto durante un dato lasso di tempo sotto il con- trollo della scuola.

Art. 15 Periti Di regola gli insegnanti della scuola provvedono ad esaminare e valutare i candidati in collaborazione con specialisti del ramo estranei alla scuola.

Art. 16 Regolamento d’esame 1 Ogni scuola emana un regolamento d’esame che definisce le materie, il tipo e la durata dell’esame d’ammissione e di quello di diploma e disciplina il computo delle note e delle valutazioni. 2 Il regolamento designa l’autorità competente per nominare i periti, ne stabilisce le attribuzioni durante gli esami e indica l’istanza incaricata di trattare i ricorsi contro le decisioni della commissione d’esame.

Art. 17 Titolo Chi ha superato l’esame di diploma in una scuola universitaria professionale di eco- nomia domestica è autorizzato a valersi pubblicamente della designazione legal- mente protetta di “dirigente aziendale in economia domestica SU”.

Sezione 8: Sorveglianza

Art. 18 Esame delle domande di riconoscimento 1 Le domande delle scuole che intendono essere riconosciute come scuole universi- tarie professionali di economia domestica devono essere inviate all’autorità canto- nale competente. Questa le trasmette all’Ufficio federale della formazione profes- sionale e della tecnologia (Ufficio federale). 2 L’Ufficio federale ordina una perizia, presenta il suo rapporto al Dipartimento fe- derale dell’economia (Dipartimento) e gli sottopone la sua proposta. 3 La domanda di riconoscimento informa sugli organi responsabili della scuola, il finanziamento, l’organizzazione, il corpo insegnante, i programmi d’insegnamento e le esigenze d’esame.

Art. 19 Sorveglianza delle scuole riconosciute 1 Se l’Ufficio federale costata che una scuola riconosciuta non osserva le esigenze minime, ne fa rapporto al Dipartimento.

Esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali RU 1998

2 Il Dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle irregolarità. Ove questo termine decorra infruttuoso, il Dipartimento può revocare il riconoscimento.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 9 aprile 19842 concernente le esigenze minime per il riconosci- mento delle scuole specializzate superiori d’economia domestica è abrogata.

Art. 21 Disposizione transitoria I curricoli di formazione iniziati prima del 1° gennaio 1998 vengono portati a termi- ne in base all’ordinanza del 9 aprile 1984.

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 luglio 1998.

10 luglio 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

2 RU 1984 490

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d'economia domestica | Lexipedia | Lexipedia