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AS 1999 1503

Accordo intercantonale sulle università

Accordo intercantonale sulle università

del 20 febbraio 1997

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo 1 L’accordo regola, a livello intercantonale, l’accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari. 2 Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizze- ra coordinata.

Art. 2 Definizioni 1 È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito canto- ne debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini. 2 È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa (art. 2 della legge del 22 marzo 19911 sull’aiuto alle università).

Art. 3 Principi 1 I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini. 2 I cantoni universitari garantiscono agli studenti provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

Art. 4 Politica universitaria 1 I cantoni universitari coordinano la politica universitaria. Essi coinvolgono i can- toni non universitari ai lavori e alle decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni. 2 I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro poli- tica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali. 3 Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applica- zione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

RS 414.23 1 RS 414.20

1999-4179 1503

Accordo intercantonale sulle università RU 1999

4I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell’Accordo sulle università (art. 16) e la CDPE.

Art. 5 Principato del Liechtenstein Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

Art. 6 Cantoni partecipanti al finanziamento di un’università I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un’università non sono te- nuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l’ammontare dei contributi previsti alla sezione 4.

Art. 7 Cantone debitore 1 È considerato debitore il cantone contraente in cui lo studente ha il domicilio civile (art. 23-26 CC2) al momento del rilascio dell’attestato che lo abilita ad accedere agli studi universitari. 2 Nel caso in cui uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove egli ha il domicilio civile al momento dell’inizio del nuovo studio (inizio del semestre).

Sezione 2: Studenti

Art. 8 Definizione di studente 1 È uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un’uni- versità o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l’articolo 2.

2 I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

a. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici; b. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.

3 Per studenti in congedo non sono versati contributi.

2 RS 210

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Art. 9 Determinazione dell’effettivo degli studenti 1 L’effettivo degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale della statistica.

2 Gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:

Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali; Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria; Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica). 3 In caso di dubbio, la Commissione dell’Accordo sulle università decide in merito all’attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà. 4 I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative degli studenti per i quali pagano i contributi.

Sezione 3: Accesso alle università e parità di trattamento

Art. 10 Parità di trattamento in caso di restrizioni per l’ammissione agli studi 1 Nel caso di restrizioni per l’ammissione agli studi, gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti degli studenti del cantone universitario. 2 Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l’ammissione agli studi ri- chiede il preavviso della Commissione dell’Accordo sulle università. 3 Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell’Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

Art. 11 Trattamento degli studenti di cantoni non contraenti 1 Gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento. 2 Essi sono ammessi ad un’università solo nella misura in cui vi sono posti suffi- cienti per gli studenti dei cantoni contraenti.

3 Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all’ammontare

dei contributi giusta l’articolo 12.

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Sezione 4: Contributi

Art. 12 Ammontare dei contributi

1 I contributi forfettari per studente sono i seguenti:

Anno Gruppo di facoltà I Gruppo di facoltà II Gruppo di facoltà III fr. fr. fr.

1999 9 500 17 700 22 700 2000 9 500 19 467 30 467 2001 9 500 21 233 38 233 2002 9 500 23 000 46 000 2003 9 500 23 000 46 000

2 La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per gli studenti del semestre

d’inverno, l’altra metà per gli studenti del semestre d’estate.

Art. 13 Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata 1 I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del 10 per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del 5 per cento. 2 La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studenti extra-cantonali ad essi versati.

Art. 14 Durata dell’obbligo di pagamento

1 L’obbligo di pagamento è limitato:

a. a 12 semestri per studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II; b. a 16 semestri per gli studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di fa- coltà III. 2 È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più univer- sità e istituti universitari svizzeri. 3 Se uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitari (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non è considerato un nuovo studio.

Art. 15 Riduzione per tasse d’iscrizione elevate I cantoni universitari possono riscuotere tasse d’iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell’Accordo sulle univer- sità, i contributi stabiliti all’articolo 12 sono ridotti dell’importo eccedente.

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Sezione 5: Esecuzione

Art. 16 Commissione dell’Accordo sulle università 1 La Commissione dell’Accordo sulle università controlla l’esecuzione del presente accordo. 2 Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari. 3 Un rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consul- tivo. 4 La Commissione dell’Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:

a. sorveglia l’attività del segretariato dell’accordo; b. prende le decisioni correnti necessarie per l’esecuzione dell’accordo; c. presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e della CDF.

Art. 17 Segretariato Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell’accordo. Esso tratta gli affari correnti dell’accordo.

Art. 18 Termine di pagamento 1 La Commissione dell’Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi. 2 Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L’interesse morato- rio non può essere più elevato di quello riscosso nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Art. 19 Compensazione I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta nei confronti del medesimo cantone in virtù del presente accordo.

Art. 20 Interessi sui contributi 1 I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati. 2 La Commissione dell’Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l’esecuzione dell’accordo.

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Sezione 6: Istanze di ricorso

Art. 21 Istanza d’arbitrato Un’istanza d’arbitrato nominata dalla Commissione dell’Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l’effettivo degli studenti, l’attribu- zione degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l’obbligo contributivo dei can- toni.

Art. 22 Tribunale federale Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l’articolo 83 lettera b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria3 i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l’articolo 21.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Adesione L’adesione all’accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.

Art. 24 Proroga e denuncia 1 L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.

2 L’accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

3 Se l’accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

Art. 25 Numero minimo di cantoni contraenti Il presente accordo esplica i suoi effetti allorquando almeno la metà dei cantoni uni- versitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.

Art. 26 Adattamento dei contributi e delle riduzioni

1 La Commissione dell’Accordo sulle università può:

a. adattare l’importo dei contributi in funzione dell’evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004; b. adattare l’importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.

3 RS 173.110

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2 L’adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. 3 La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere ap- provata da almeno cinque membri.

4 La Commissione dell’Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno

due anni e mezzo prima dell’entrata in vigore della stessa.

Art. 27 Durata degli obblighi in caso di denuncia Un cantone che denuncia l’accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro. Decisione dell’Assemblea generale della CDPE del 20 febbraio 1997.

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Tutti i Cantoni hanno aderito all’accordo:

Cantoni Adesione Entrata in vigore

Zurigo 24 agosto 1998 1° gennaio 1999 Berna 17 giugno 1997 1° gennaio 1999 Lucerna 22 giugno 1998 1° gennaio 1999 Uri 5 agosto 1997 1° gennaio 1999 Svitto 4 febbraio 1998 1° gennaio 1999 Obvaldo 29 gennaio 1998 1° gennaio 1999 Nidvaldo 17 giugno 1998 1° gennaio 1999 Glarona 3 maggio 1998 1° gennaio 1999 Zugo 30 aprile 1998 1° gennaio 1999 Friburgo 2 settembre 1997 1° gennaio 1999 Soletta 1° luglio 1998 1° gennaio 1999 Basilea Città 19 novembre 1997 1° gennaio 1999 Basilea Campagna 16 ottobre 1997 1° gennaio 1999 Sciaffusa 30 marzo 1998 1° gennaio 1999 Appenzello Esterno 16 giugno 1997 1° gennaio 1999 Appenzello Interno 16 giugno 1997 1° gennaio 1999 San Gallo 29 novembre 1998 1° gennaio 1999 Grigioni 5 maggio 1998 1° gennaio 1999 Argovia 12 maggio 1998 1° gennaio 1999 Turgovia 27 ottobre 1998 1° gennaio 1999 Ticino 20 aprile 1998 1° gennaio 1999 Vaud 13 agosto 1997 1° gennaio 1999 Vallese 28 settembre 1998 1° gennaio 1999 Neuchâtel 24 marzo 1998 1° gennaio 1999 Ginevra 22 aprile 1998 1° gennaio 1999 Giura 9 settembre 1998 1° gennaio 1999

Principato del Liechtenstein 18/19 giugno 1997 1° gennaio 1999

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