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AS 1999 2450

Decreto federale che approva una modifica degli Statuti della CPC

Decreto federale che approva una modifica degli Statuti della CPC

del 14 dicembre 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il numero 2 capoverso 1 delle disposizioni finali della modifica del 24 marzo

19951 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19272;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 19983, decreta:

Art. 1 La modifica del 18 agosto 19994 degli Statuti della CPC del 24 agosto 19945 (alle- gato) è approvata.

Art. 2 Il presente decreto, che non è d’obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 9 dicembre 1998 Consiglio nazionale, 14 dicembre 1998 Il presidente, Rhinow Il presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 1999.

18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 RU 1995 5061 2 RS 172.221.10 3 FF 1998 2393 4 RU 1999 2451 5 RS 172.222.1

2450 1999-5148

Statuti della CPC RU 1999

Ordinanza sulla Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC)

Modifica del 18 agosto 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli Statuti della CPC del 24 agosto 19946 sono modificati come segue:

Art. 1 cpv. 1 prima abbreviazione

1 Nella presente ordinanza sono impiegate le seguenti abbreviazioni:

SM per Servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione, della Posta Svizzera e dell’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.

Art. 2 cpv. 2 lett. d

2 La CPC gestisce, come istituto di previdenza registrato, l’assicurazione

obbligatoria secondo la LPP per i membri della Cassa pensioni, come anche per le persone che soggiacciono ad uno dei seguenti ordinamenti previdenziali della Confederazione: d. regolamento di previdenza della Posta Svizzera (C25);

Art. 13 cpv. 3 Abrogato

Art. 60 Investimento dei fondi della CPC 1 I fondi della CPC vanno investiti conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale. Gli investimenti presso la Confederazione sono effettuati alle condizioni del mercato. 2 Il Consiglio federale stabilisce la strategia d’investimento. La CFA elabora le direttive d’investimento e le sottopone per approvazione al DFF.

3 La CPC allestisce annualmente un bilancio tecnico.

6 RS 172.222.1

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Statuti della CPC RU 1999

4 Il Consiglio federale determina la parte del patrimonio che la CPC può utilizzare per la concessione di mutui destinati a costruire e ad acquistare abitazioni nonché al finanziamento della proprietà d’abitazioni. Esso stabilisce le condizioni e i tassi d’interesse.

Art. 60a Utilizzazione del reddito da capitale 1 Il reddito eccedente il 4 per cento è impiegato per l’incorporazione del rincaro nelle pensioni. 2 La parte del reddito da capitale eccedente il 4 per cento che non è utilizzata per incorporare il rincaro nelle pensioni è utilizzata annualmente per costituire accantonamenti pari allo 0,5 per cento del capitale di copertura degli assicurati attivi nonché dei beneficiari di pensioni, destinati a finanziare prestazioni pattuite risultanti dall’aumento della speranza di vita. Tali accantonamenti sono alimentati fino a raggiungere il livello necessario dal punto di vista attuariale. 3 Le rimanenti eccedenze del reddito da capitale sono utilizzate secondo il seguente ordine di priorità: a. per alimentare la riserva di fluttuazione; b. per alimentare le riserve tecniche. 4 Le riserve di fluttuazione servono a compensare oscillazioni dei corsi dei titoli. Le riserve tecniche servono a costituire accantonamenti per la futura incorporazione del rincaro nelle pensioni nonché al finanziamento di miglioramenti delle prestazioni per gli assicurati. Sull’accumulo e sull’impiego della riserva di fluttuazione e delle riserve tecniche decide il Consiglio federale su proposta della CFA. 5I costi attuariali dovuti all’incorporazione del rincaro nelle pensioni sono determinati per la Confederazione, le sue aziende con contabilità propria e le organizzazioni affiliate secondo la riserva matematica richiesta per i loro pensionati.

Art. 63 cpv. 1

1 Ilcontrollo ai sensi dell’articolo 53 LPP è svolto da un organo di controllo

autorizzato giusta la LPP.

II

Disposizioni transitorie 1 Entro il 31 dicembre 2005 i fondi della CPC devono essere investiti integralmente secondo la strategia d’investimento stabilita dal Consiglio federale.

2 Per i fondi non ancora collocati secondo tale strategia d’investimento la

Confederazione garantisce alla CPC un interesse equivalente al rendimento medio delle sue obbligazioni, ma almeno del 4 per cento all’anno.

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Statuti della CPC RU 1999

III

Entrata in vigore

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore contempo-

raneamente alla modifica del 18 dicembre 1998 dell’articolo 36 della legge sulle finanze della Confederazione7. 2 La modifica dell’articolo 63 degli Statuti della CPC entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.

18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

0556

7 RS 611.0; RU 1999 2456

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