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AS 1999 3622

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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa doganale 1, ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificata come se- gue:

Allegato 1, n. 14

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana

Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (fr.) Testo complementare

1001.1031 1.00 ...

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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