AS 1999 3622
AS 1999 3622
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa doganale 1, ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificata come se- gue:
Allegato 1, n. 14
14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana
Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (fr.) Testo complementare
1001.1031 1.00 ...
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin