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AS 1999 781

Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole(Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere)

Ordinanza concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme)

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza è applicabile alle sementi e ai tuberi-seme dei generi e delle specie menzionati nell’allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà particolari

1 Per quanto riguarda il granturco e il sorgo spp.:

a. una varietà a impollinazione libera è una varietà sufficientemente omogenea e stabile; b. una linea inbred è una linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante più generazioni successive, sia con operazioni equivalenti; c. un ibrido semplice è una prima generazione di un incrocio fra due linee inbred, definito dal costitutore; d. un ibrido doppio è una prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore; e. un ibrido a tre vie è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred e un ibrido semplice, definito dal costitutore; f. un ibrido „Top Cross“ è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore; g. un ibrido intervarietale è una prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

RS 916.151.1 1 RS 916.151; RU 1999 420

1998-0278 781

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

2 Per componente di varietà si intende una linea destinata a servire unicamente da componente per l’ottenimento di un miscuglio di linee.

3 Per miscuglio di linee si intende un miscuglio di componenti di varietà della

medesima specie, definito dal costitutore, che presenta un interesse particolare per quanto attiene al suo valore agronomico e di utilizzazione. 4 Per varietà locale di cereali si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale e massale nel quadro di un’agricoltura tradizionale in una determinata regione. Le varietà locali possono essere composte di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche. 5 Per varietà obsoleta si intende una varietà che non figura più nel catalogo da oltre cinque anni e, nel caso delle patate, una varietà coltivata per tradizione in una determinata regione. 6 Per varietà indigena di piante foraggere si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale e massale nel quadro di un’agricoltura tradizionale in una determinata regione e provviste di una descrizione varietale ai fini della certificazione.

7 Per ecotipo di piante foraggere si intende una popolazione di piante della

medesima specie derivanti da una selezione naturale in condizioni ecologiche particolari di una regione. Gli ecotipi sono composti di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.

Art. 3 Sementi di prebase di cereali e di piante foraggere Per sementi di prebase si intendono le sementi di moltiplicazione: a. di una qualsiasi generazione fra il materiale parentale e le sementi di base; b. prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà; c. che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base; d. prodotte e certificate in senso lato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 4 Sementi di base di cereali e di piante foraggere

1 Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione:

a. prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà; b. derivanti direttamente da sementi di prebase; c. che, su domanda del costitutore e d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricol- tura (Ufficio federale), possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base; d. che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base; e. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 Le sementi di base sono destinate alla produzione di:

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a. sementi delle categorie „sementi certificate“, „sementi certificate di prima riproduzione“ o „sementi certificate di seconda riproduzione“ per l’avena, l’orzo, la scagliola, la segale, il frumento, la spelta e il triticale, eccetto i loro ibridi; b. sementi certificate di prima riproduzione per le varietà dei generi e delle specie di piante foraggere; c. sementi certificate per gli ibridi di avena, orzo, segale, frumento, spelta e triticale; d. sementi certificate, di ibridi "Top Cross" o di ibridi intervarietali per le varietà a impollinazione libera di granturco, sorgo e erba del Sudan; e. sementi di ibridi semplici o di ibridi „Top Cross“ per le sementi di linee inbred di granturco, sorgo e erba del Sudan; f. ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi „Top Cross“ per le sementi di moltiplicazione di ibridi semplici di granturco, sorgo e erba del Sudan.

Art. 5 Sementi certificate di cereali e di piante foraggere 1 Per sementi certificate di scagliola, segale, sorgo, erba del Sudan e granturco nonché di ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale si intendono le sementi: a. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase; b. previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate; d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Per sementi certificate di prima riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, si intendono le sementi di moltiplicazione: a. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase; b. previste per la produzione di sementi della categoria „sementi certificate di seconda riproduzione“ o per una produzione diversa da quella di sementi; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di prima riproduzione; d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 3 Per sementi certificate di seconda riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, si intendono le sementi: a. derivanti direttamente da sementi delle categorie „sementi di base“, „sementi certificate di prima riproduzione“ o, su domanda del costitutore, della categoria „sementi di prebase“; b. previste per una produzione diversa da quella di sementi; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di seconda riproduzione; d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 4 Per sementi certificate di prima riproduzione dei generi e delle specie di piante foraggere si intendono le sementi: a. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;

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b. previste per una produzione diversa da quella di sementi; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di prima riproduzione; d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 6 Sementi commerciali di piante foraggere Per sementi commerciali si intendono le sementi che: a. presentano l’identità della specie; b. rispondono alle condizioni previste nell’allegato 4 per le sementi commerciali; c. sono state ammesse secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 7 Tuberi-seme di prebase di patate

1 Per tuberi-seme di prebase si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da materiale iniziale o, secondo un numero definito di generazioni, da tuberi-seme di prebase; b. previsti per la produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di prebase; c. prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario; d. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi; e. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 A partire dal materiale iniziale possono essere prodotte solamente quattro

generazioni di tuberi-seme di prebase.

3 Le singole generazioni sono designate con le seguenti classi:

a. prima generazione: F1 b. seconda generazione: F2 c. terza generazione: F3 d. quarta generazione: F4

Art. 8 Tuberi-seme di base di patate

1 Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase, da materiale iniziale o, secondo un numero definito di generazioni, da tuberi-seme di base; b. previsti per la produzione di tuberi-seme certificati o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di base; c. importati o prodotti da un’organizzazione di moltiplicazione sotto la responsabilità del costitutore o del rappresentante della varietà secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario; d. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base e per le loro rispettive classi; e. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 A partire dal materiale di prebase possono essere prodotte solamente cinque

generazioni di tuberi-seme di base.

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3 Le singole generazioni sono designate con le seguenti classi:

a. prima generazione: S b. seconda generazione: SE1 c. terza generazione: SE2 d. quarta generazione: SE3 e. quinta generazione: E

Art. 9 Tuberi-seme certificati di patate

1 Per tuberi-seme certificati si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme di prebase; b. previsti per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme certificati; d. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 I tuberi-seme certificati sono designati con la classe A.

3 Qualora sorgessero difficoltà di approvvigionamento con tuberi-seme di base, l’Uf- ficio federale può, su domanda, autorizzare la produzione di tuberi-seme certificati a partire da tuberi-seme certificati sempreché questi ultimi rispondano alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base.

Art. 10 Lotto di sementi, materiale parentale e sementi di moltiplicazione di cereali e di piante foraggere 1 Per lotto di sementi si intende una quantità di sementi omogenee, il cui peso è limitato e che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della commercializzazione ed eventualmente della certificazione. 2 Per lotto individuale si intende un lotto di sementi di un’unica varietà, prodotte dallo stesso produttore.

3 Per lotto composto si intende un lotto di sementi della medesima categoria

prodotte da diversi produttori. 4 Per materiale parentale si intende l’unità più piccola utilizzata dal costitutore per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutte le sementi di questa varietà in una o più riproduzioni.

5 Per sementi di moltiplicazione si intendono tutte le sementi destinate alla

produzione di una nuova generazione di sementi e che rispondono alle condizioni previste per la loro categoria negli allegati 3 e 4. Possono essere ammesse come sementi di moltiplicazione soltanto le sementi che hanno un’ascendenza unica. 6 Possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di cereali ai sensi del capoverso 5 unicamente: a. le sementi di prebase o di base per le varietà di granturco, segale, sorgo, erba del Sudan, scagliola nonché le varietà di ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale; b. le sementi di prebase, di base o certificate della prima generazione per le varietà di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi.

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7 Possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di piante foraggere ai sensi del capoverso 5 unicamente le sementi di prebase o di base.

Art. 11 Piccoli imballaggi di sementi di piante foraggere Per piccoli imballaggi CE B di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono sementi certificate, sementi commerciali o un miscuglio di sementi fino a concorrenza di un peso netto massimo di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

Art. 12 Lotti di tuberi-seme e materiale iniziale di patate

1 Per lotto di tuberi-seme si intende una quantità di tuberi-seme omogenea che

costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della certificazione e della commercializzazione.

2 Un lotto di tuberi-seme dev’essere composto unicamente di tuberi di un’unica

varietà e di un’unica classe prodotti dallo stesso produttore sulla medesima parcella.

3 Su domanda, l’Ufficio federale può accettare per la certificazione un lotto

composto di tuberi-seme della stessa varietà e di un’unica classe proveniente da parcelle diverse di un medesimo produttore. Qualora una parte del lotto composto non soddisfi le esigenze relative alla classe annunciata, la corrispondente classe inferiore serve per la designazione dell’insieme del lotto composto. 4 Per materiale iniziale si intende l’unità più piccola utilizzata per la conservazione della varietà, a partire dalla quale si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni. Esso comprende i diversi stadi di moltiplicazione in vitro.

5 Il materiale iniziale è designato con la classe F .

Sezione 3: Ammissione nel catalogo delle varietà

Art.13 Catalogo delle varietà L’Ufficio federale pubblica un catalogo delle varietà per i generi e le specie menzionati nell’allegato 1 capitolo A.

Art. 14 Esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione Le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione sono stabilite nell’alle- gato 2.

Art. 15 Deroghe per l’ammissione di determinate varietà In deroga alle disposizioni dell’articolo 14, una varietà, le cui sementi o tuberi-seme sono destinati esclusivamente all’esportazione verso Paesi che applicano il sistema dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la specie in questione, presenta un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente ai sensi dell’OCSE se è stata qualificata come tale da almeno uno di questi Paesi; tali varietà sono iscritte in una rubrica particolare del catalogo (lista B).

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Art. 16 Domanda di ammissione

1 Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà devono essere presentate

all’Ufficio federale dal costitutore o dal suo rappresentante entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Svizzera.

2 Il richiedente è tenuto a:

a. presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base degli appositi moduli dell’Ufficio federale. Questo fascicolo contiene in particolare le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione nonché una descrizione della varietà che permetta di distinguerla dalle altre varietà conosciute; b. annunciare all’Ufficio federale, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev’essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l’omogeneità e la stabilità; c. fornire le sementi o i tuberi-seme necessari per l’esame della varietà; d. rispettare i termini previsti per l’invio delle domande di ammissione. 3 L’Ufficio federale può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni del fascicolo mostrano che la varietà non adempie manifestamente le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione.

Art 17 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione 1 L’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato dall’Ufficio federale. 2 Gli esami ufficiali durano da due a quattro anni a dipendenza delle specie. In casi eccezionali (condizioni meteorologiche sfavorevoli, cattiva levata) in cui non è possibile farsi un’idea sufficiente del valore agronomico e di utilizzazione della varietà, l’Ufficio federale può prorogare di un anno l’esame ufficiale.

Art. 18 Esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità 1 L’esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità è effettuato sotto la responsabilità dell’Ufficio federale. Quest’ultimo può affidare l’esecuzione dell’esame a un servizio estero da esso riconosciuto. 2 Qualora l’esame della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità sia già stato effettuato da un servizio estero riconosciuto dall’Ufficio federale, non è necessario procedere a un nuovo esame se: a. il richiedente dispone di un’autorizzazione del costitutore per utilizzare i risultati; b. il servizio estero accetta che i risultati siano utilizzati al fine dell’ammissione nel catalogo delle varietà. 3 Su domanda del costitutore o del suo rappresentante, l´Ufficio federale garantisce che i risultati dell’esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.

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Art. 19 Procedura d’opposizione In caso di rifiuto di una domanda d’ammissione o dell’ammissione di una varietà nel catalogo, il costitutore o il suo rappresentante può inoltrare un’opposizione all’Uffi- cio federale entro 30 giorni dalla notifica del rifiuto.

Sezione 4: Produzione, certificazione e condizionamento

Art. 20 In generale Per la produzione e la certificazione (s.l.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme: a. di una varietà ammessa nel catalogo o di una varietà sperimentale; b. derivanti direttamente da sementi di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 3 a 5 oppure da tuberi-seme di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 7 a 9; c. prodotti da un produttore riconosciuto; d. provenienti da parcelle ispezionate ufficialmente e ammesse dall’Ufficio federale per la produzione di sementi o di tuberi-seme; e. condizionate da un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta o, nel caso dei tuberi-seme di patate, sotto la responsabilità di una tale organizzazione; f. la cui conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale.

Art. 21 Riconoscimento dei produttori

1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate tramite

l’organizzazione di moltiplicazione all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero ad ogni produttore.

2 I produttori riconosciuti sono tenuti a:

a. stipulare un contratto di moltiplicazione con un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta; b. fare tutto il possibile per garantire la purezza varietale delle colture di sementi o di tuberi-seme e per migliorarne lo stato sanitario e colturale.

3 I produttori sono riconosciuti per la durata di un anno; il riconoscimento può

essere prorogato tacitamente di anno in anno, sempreché le condizioni siano adempiute e la qualità delle sementi o dei tuberi-seme sia soddisfacente.

Art. 22 Riconoscimento delle organizzazioni di moltiplicazione

1 Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di moltiplicazione:

a. che dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato; b. che dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi e i tuberi-seme conformemente alle esigenze della presente ordinanza; c. autorizzate dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare la moltiplicazione; d. che osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.

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2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento.

3 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a. concludere accordi di moltiplicazione unicamente con produttori riconosciuti; b. annunciare le parcelle per le ispezioni ufficiali in campo; c. organizzare e accompagnare le ispezioni ufficiali in campo.

Art. 23 Ammissione delle parcelle, ispezioni ufficiali in campo 1 Per essere ammesse alla produzione di sementi o di tuberi-seme certificati (s.l.) le parcelle devono soddisfare le esigenze menzionate nell’allegato 3. 2 L’organizzazione di moltiplicazione notifica ogni parcella all’Ufficio federale entro i termini fissati da quest’ultimo. 3 L’Ufficio federale può rifiutare l’iscrizione di una parcella all’ispezione ufficiale in campo se le indicazioni fornite mostrano che tale parcella non soddisfa le esigenze relative all’ammissione. 4 Le parcelle devono essere ispezionate da un controllore ufficiale riconosciuto. Il numero delle ispezioni è stabilito nell’allegato 3.

5 Se le esigenze non sono rispettate, il controllore può effettuare un’ispezione

supplementare entro un termine definito, sempreché il produttore ne faccia domanda e che le misure chieste in occasione della prima ispezione siano state nel frattempo adottate. 6 In caso di rifiuto di una parcella, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’Ufficio federale entro tre giorni feriali dalla notifica del rifiuto. L’Ufficio federale è tenuto a eseguire una controperizia entro sette giorni feriali dalla ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato delle colture.

Art. 24 Certificazione dei lotti di sementi

1 L’Ufficio federale certifica (s.l.) un lotto di sementi se:

a. proviene da una parcella ammessa in occasione dell’ispezione in campo; b. la sua conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale. 2 I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’Ufficio federale, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da parte di una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4. 3 I lotti respinti possono venir presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) dopo aver subito un ulteriore condizionamento (essiccazione, nuova cernita, ecc.). A tal fine dev’essere prelevato un nuovo campione ufficiale. 4 La certificazione di un lotto vale soltanto per il periodo di semina immediatamente successivo all’esame del campione. Per le sementi provenienti da stock di annate precedenti va richiesta nuovamente la certificazione. Ai fini di una nuova certificazione dev’essere verificata almeno la facoltà germinativa.

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5 L’Ufficio federale può, sulla base dei risultati dell’analisi di un campione, certificare provvisoriamente un lotto di sementi non cernite e autorizzarne la commercializzazione fino al primo destinatario. Immediatamente dopo il condizionamento di un lotto, un campione ufficiale va prelevato e spedito a un laboratorio ufficiale. La commercializzazione dev’essere immediatamente interrotta se i risultati dell’analisi del campione ufficiale non soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 4. 6 In deroga al capoverso 1 e all’articolo 20 lettera f, le sementi di prebase e di base che, per quanto concerne la loro facoltà germinativa, non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 possono essere certificate. Il fornitore dichiara su un’eti- chetta speciale la facoltà germinativa del lotto.

Art. 25 Imballaggi, chiusura, etichettatura 1 Gli imballaggi vengono chiusi ufficialmente da una persona riconosciuta sotto la responsabilità della centrale di cernita. 2 L’apposizione delle etichette ufficiali viene effettuata da una persona riconosciuta sotto la responsabilità dell’organizzazione di moltiplicazione. Quest’ultima tiene una contabilità degli imballaggi che dev’essere costantemente aggiornata in funzione delle operazioni. 3 L’Ufficio federale può autorizzare che l’etichetta ufficiale venga stampata nel luogo di condizionamento. Fissa le condizioni relative alla stampa. Riconosce precedentemente se l’etichetta è conforme alle disposizioni della presente ordinanza e può esigere che il numero dell’etichetta sia prestampato sotto il suo controllo. 4 La distribuzione delle etichette ufficiali avviene sotto il controllo dell’Ufficio federale e sotto la responsabilità delle organizzazioni di moltiplicazione.

Art. 26 Riconoscimento delle persone

1 Le domande di riconoscimento per persone che svolgono i compiti previsti negli

articoli 23, 24, 25, 39 e 42 devono essere inoltrate all’Ufficio federale, il quale accorda il riconoscimento.

2 Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze professionali di base nel

settore delle sementi e dei tuberi-seme e che hanno seguito un corso di formazione dell’Ufficio federale.

3 Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento

organizzati dall’Ufficio federale e a seguire le istruzioni di quest’ultimo nell’esercizio della loro funzione.

Sezione 5: Commercializzazione

Art. 27 Commercializzazione

1 Possono essere commercializzati soltanto le sementi e i tuberi-seme:

a. certificati (s.l.); b. di una varietà ammessa nel catalogo.

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2 Le sementi e i tuberi-seme di una varietà possono essere commercializzati durante un periodo transitorio di due anni dopo la scadenza dell’ammissione nel catalogo delle varietà. 3 Le sementi e i tuberi-seme possono essere commercializzati soltanto sotto forma di lotti omogenei in imballaggi chiusi ufficialmente e muniti di un’etichetta ufficiale che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 25 della presente ordinanza o di un sistema riconosciuto equivalente. 4 In caso di difficoltà temporanee d’approvvigionamento generale, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di sementi o di tuberi-seme ausiliari che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20. L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze che devono essere soddisfatte dalle sementi o dai tuberi- seme ausiliari. 5 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione, a scopo di ricerca, di piccoli quantitativi di sementi e di tuberi-seme che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20. 6 Se lo stato fitosanitario delle sementi e dei tuberi-seme lo richiede, l’Ufficio federale può ordinare che le sementi o i tuberi-seme commercializzati vengano trattati mediante un procedimento efficace contro le malattie e i parassiti trasmissibili attraverso le sementi o i tuberi-seme.

Art. 28 Etichetta Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5. L’etichetta dev’essere incollata sull’imbal- laggio oppure integrata nel sistema di chiusura in modo che non venga lacerata. Il colore dell’etichetta è: a. bianco con una striscia diagonale viola per le sementi e i tuberi-seme di prebase; b. bianco per le sementi e i tuberi-seme di base; c. blu per le sementi e i tuberi-seme certificati nonché per le sementi certificate di prima riproduzione; d. rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione; e. verde per i miscugli di linee, varietà o specie; f. marrone per le sementi commerciali, per le sementi e i tuberi-seme ausiliari nonché per le sementi non certificate.

Art. 29 Varietà locale 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 e con l’autorizzazione dell’Ufficio federale, le sementi di una varietà locale possono essere commercializzate senza che la varietà sia ammessa nel catalogo e senza che tali sementi siano certificate (s.l.), sempreché: a. le sementi soddisfino le esigenze previste nell’allegato 4; b. le sementi siano commercializzate con un’etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati all’articolo 28, sulla quale figuri la menzione „materiale non certificato, varietà locale, commercializzata unicamente in Svizzera“.

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2 L’Ufficio federale può stabilire le esigenze richieste alla descrizione della varietà locale e al campione di riferimento. Può determinare la quantità massima di sementi che può essere commercializzata per varietà locale. I produttori di sementi di varietà locali mettono a disposizione dell’Ufficio federale le cifre sulle quantità di sementi di varietà locali commercializzate. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili pure alle sementi o ai tuberi-seme di varietà obsolete e di ecotipi nonché agli altri materiali di moltiplicazione commercializzati allo scopo della conservazione e dell’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’agricoltura e l’alimentazione.

Art. 30 Varietà sperimentali

1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 27, possono essere commercializzati

sementi o tuberi-seme di una varietà sperimentale senza che la varietà sia ammessa nel catalogo, sempreché: a. la varietà sia contemplata in una lista stilata dall’Ufficio federale; b. le sementi o i tuberi-seme siano commercializzati con un’etichetta che corrisponda alla loro categoria e indichi la loro certificazione ai fini della conservazione, unicamente per la moltiplicazione o la sperimentazione. 2 L’Ufficio federale può determinare la quantità massima di sementi o di tuberi-seme che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.

Art. 31 Prima commercializzazione La prima commercializzazione di sementi o di tuberi-seme certificati (s.l.) prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22.

Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Cereali

Art. 32 Ammissione nel catalogo delle varietà 1 I componenti di varietà e i miscugli di linee sono designati come tali nel catalogo delle varietà menzionato nell’articolo 13. La composizione dei miscugli di linee è definita.

2 In deroga all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle

sementi: a. l’ammissione dei componenti di varietà non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione nonché la denominazione della varietà; b. l’ammissione dei miscugli di linee non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente la distinguibilità, l’omogeneità, la stabilità e la selezione per la conservazione; c. le varietà di scagliola, di sorgo, di erba del Sudan, di ibridi che risultano dall’incrocio di queste due specie, di granturco dolce, di granturco da popcorn

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e da polenta non sono sottoposte ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione. 3 Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’ar- ticolo 16 capoverso 2 lettera a si basano: a. sui risultati di un esame preliminare effettuato in una rete di prove riconosciuta giusta l’articolo 33, o b. qualora la varietà fosse già ammessa in un catalogo delle varietà di un Paese estero, sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’Ufficio federale.

4 L’Ufficio federale può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni

mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell’allegato 2.

Art. 33 Riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare 1 Le domande di riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare delle varietà di cereali vanno inoltrate ogni anno all’Ufficio federale, entro i termini fissati da quest’ultimo e conformemente alle sue indicazioni. 2 Il richiedente è tenuto a fornire all’Ufficio federale un campione di riferimento per ogni varietà inserita nella rete e a garantire in qualsiasi momento all’Ufficio federale l’accesso alla rete.

3 La durata minima prescritta per gli esami preliminari è di un anno.

4 La rete di prove è riconosciuta se:

a. comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le prove vengono ripetute per due anni, rappresentativi delle principali condizioni di produzione svizzere; b. le varietà standard, definite dall’Ufficio federale, sono integrate nello schema sperimentale; c. le prove sono eseguite secondo uno schema sperimentale che consenta l’analisi statistica dei risultati.

Art. 34 Organizzazioni di moltiplicazione

1 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a. notificare all’Ufficio federale i lotti di sementi previsti per la moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine dell’esecuzione dei controlli delle colture; b. notificare all’Ufficio federale le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti; c. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

2 Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita

riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze previste dall’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.

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Art. 35 Commercializzazione In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione, sul piano locale, di piccoli quantitativi di sementi trattate che non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 a condizione che l’imballaggio sia munito di un’etichetta speciale che rechi la menzione „sementi non certificate“ e indichi in quale misura le esigenze non sono soddisfatte.

Sezione 2: Patate

Art. 36 Esame preliminare delle varietà 1 Prima dell’esame ufficiale previsto dall’articolo 17, le varietà di patate proposte per l’ammissione sono esaminate durante due anni dall’Ufficio federale nell’ambito di un esame preliminare. 2 Per le varietà già ammesse nel catalogo di un Paese che dispone di un sistema di ammissione equivalente, l’Ufficio federale può rinunciare al secondo anno di esame preliminare se il richiedente ne fa domanda e fornisce indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione basate sui risultati degli esami di ammissione nel catalogo delle varietà estero. Questi risultati sono presi in considerazione se le prove hanno avuto luogo in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’Ufficio federale. 3 L’Ufficio federale può rifiutare una domanda di ammissione se i risultati dell’esame preliminare mostrano che la varietà non soddisfa le esigenze previste nell’allegato 2.

Art. 37 Organizzazioni di moltiplicazione Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a: a. notificare all’Ufficio federale, conformemente alle sue istruzioni, i lotti di moltiplicazione distribuiti ai produttori riconosciuti; b. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa la commercializzazione di tuberi-seme certificati (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate; c. effettuare, su richiesta e sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale, controlli delle colture.

Art. 38 Produzione, ammissione delle parcelle e imballaggio 1 I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:

Tuberi-seme importati: Lotti prodotti:

Classe S Classe SE1 Classe SE Classe E Classe E Classe A

2 Su domanda e se la genealogia e le esigenze dei lotti di tuberi-seme importati

corrispondono a quelle di una delle classi definite nell’articolo 8, l’Ufficio federale

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può stabilire, per ogni singolo caso, che la classe che può essere prodotta venga designata con la classe inferiore corrispondente. 3 L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze specifiche relative alla produzione di materiale iniziale. 4 Una parcella che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere ammessa per la produzione di una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte. 5 Gli imballaggi previsti dall’articolo 25 devono essere nuovi e i recipienti puliti ed esenti da qualsiasi residuo di inibitori della germogliazione.

Art. 39 Certificazione dei lotti di tuberi-seme di patate 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 24, un lotto di tuberi-seme è certificato dall’Ufficio federale, se: a. proviene da una parcella ammessa in occasione dell’ispezione in campo; b. gli steli e il fogliame sono stati distrutti conformemente alle direttive dell’Ufficio federale; c. soddisfa le esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione.

2 La certificazione è rilasciata in base:

a. all’esame di un campione ufficiale eseguito da un laboratorio dell’Ufficio federale; b. al controllo del lotto cernito. 3 I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’Ufficio federale da una persona riconosciuta. 4 I lotti di tuberi-seme sono controllati dopo la cernita da parte di un controllore riconosciuto. 5 Un lotto che non soddisfa le esigenze stabilite ai numeri 1 e 2.1 dell’allegato 4 capitolo B può essere controllato un’altra volta dopo una cernita supplementare.

6 Un lotto di tuberi-seme che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe

annunciata può essere certificato in una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte.

Art. 40 Commercializzazione 1 L’Ufficio federale può determinare l’equivalenza delle classi estere di tuberi-seme in rapporto alle classi di cui agli articoli 7 a 9.

2 La commercializzazione di tuberi-seme trattati con un prodotto che inibisce la

germogliazione è vietata. 3 L’Ufficio federale può prelevare campioni di tuberi-seme e sottoporli a controlli al fine di verificare se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, in particolare a quelle previste nell’allegato 6.

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Sezione 3: Piante foraggere

Art. 41 Produzione di sementi certificate 1 In deroga all’articolo 20 lettera a, per la produzione e la certificazione (s.l.) l’Uf- ficio federale ammette anche le varietà di piante foraggere ammesse nella lista delle cultivar dell’OCSE. In questo caso il costitutore o il suo rappresentante fornisce una descrizione ufficiale della varietà.

2 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a. annunciare all’Ufficio federale i lotti di sementi destinati alla moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine di eseguire i controlli delle colture; b. notificare all’Ufficio federale le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti; c. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

3 Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita

riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 42 Produzione e ammissione di sementi commerciali 1 In deroga alle disposizioni degli articoli da 20 a 24, l’Ufficio federale ammette come sementi commerciali un lotto di sementi: a. prodotto sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta; b. che, sulla base dell’esame di un campione ufficiale, soddisfa le esigenze stabilite nell’allegato 4 per le sementi commerciali; c. se le sementi presentano l’identità della specie. 2 I campioni ufficiali sono prelevati e inviati al laboratorio dell’Ufficio federale, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4.

3 L’ammissione di un lotto vale soltanto per il periodo di semina immediatamente

successivo all’esame del campione. Per le sementi provenienti da stock di annate precedenti dev’essere richiesta nuovamente l’ammissione. Ai fini di una nuova ammissione dev’essere verificata almeno la facoltà germinativa.

Art. 43 Riconoscimento delle organizzazioni di condizionamento di sementi di piante foraggere

1 Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di condizionamento che:

a. dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato; b. dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi conformemente alle esigenze della presente ordinanza;

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c. procedono nuovamente alla chiusura ufficiale di imballaggi di sementi di piante foraggere sotto il controllo dell’Ufficio federale; d. osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3. 2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’Ufficio federale, il quale accorda il riconoscimento.

3 Le organizzazioni di condizionamento sono tenute a:

a. adottare tutte le disposizioni utili per garantire l’identità e la purezza delle sementi che condizionano; b. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa l’importazione, l’acquisto in Svizzera, l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) e di sementi commerciali nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

4 Un’organizzazione di condizionamento può gestire una o più centrali di

condizionamento riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di condizionamento deve soddisfare le esigenze previste dal capoverso 1 lettere a e b.

Art. 44 Condizionamento in piccoli imballaggi

1 Soltanto le organizzazioni di condizionamento riconosciute sono autorizzate a

condizionare sementi di piante foraggere in piccoli imballaggi. 2 Le sementi di piante foraggere possono essere condizionate in piccoli imballaggi CE B. Tale operazione sottostà alle disposizioni dell’articolo 25, laddove l’etichetta ufficiale dev’essere sostituita mediante un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni dell’allegato 5.

3 I piccoli imballaggi sono muniti di un numero d’ordine attribuito dall’Ufficio

federale. Tale numero può figurare sull’etichetta del fornitore.

Art. 45 Commercializzazione 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 lettera b, possono essere commercializzate anche le sementi di piante foraggere di una varietà ammessa nella lista delle cultivar dell’OCSE. 2 In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a, possono essere commercializzati anche lotti omogenei di sementi della categoria „sementi commerciali“ delle specie seguenti: Anthyllis vulneraria Bromus stamineus Desv. Cynodon datctylon (L.) Pers. Cynosorus cristatus L. Hedysarum coronarium L. Lotus uliginosus Schlk. Melilotus alba Medilkus Melilotus officinalis (L.) Pallas Phalaris aquatica L. Poa annua L. Onobrychis viciifdolia Scop.

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Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz 3 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di ecotipi di specie non menzionate al capoverso 2 allo scopo di utilizzare e conservare le risorse fitogenetiche e ne fissa le condizioni.

4 In deroga all’articolo 27 capoverso 3, i piccoli imballaggi CE B di sementi di

piante foraggere sono muniti di un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni dell’allegato 5.

5 La prima commercializzazione di sementi commerciali prodotte in Svizzera è

riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22.

6 La prima commercializzazione di miscugli di sementi e di piccoli imballaggi

prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di condizionamento riconosciute giusta l’articolo 43.

Art. 46 Miscugli di sementi

1 Le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate sotto forma di

miscugli, sempreché: a. le diverse componenti del miscuglio abbiano adempiuto, prima della miscelazione, le norme di commercializzazione applicabili nei loro confronti; b. il miscuglio comprenda unicamente i generi e le specie menzionati nell’allegato 1; c. la composizione del miscuglio sia stata notificata all’Ufficio federale; d. il miscuglio venga condizionato da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta dall’Ufficio federale.

2 In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b:

a. i miscugli di sementi di piante foraggere designati come miscugli arricchiti con fiori di prato possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1; b. i miscugli di sementi destinati a scopi diversi dal foraggiamento (come ad esempio l’impianto di maggesi fioriti, di prati fioriti e l’inerbimento di piste da sci) e designati come tali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1.

Sezione 4: Canapa

Art. 47 Ammissione delle varietà nel catalogo

1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7

dicembre 1998 sulle sementi, l’ammissione delle varietà di canapa non sottostà ad alcuna condizione per quanto concerne la distinzione, l’omogeneità, la stabilità e la selezione per la conservazione. 2 In deroga alle disposizioni dell’articolo 17, l’Ufficio federale non è tenuto ad eseguire un esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione.

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Art. 48 Produzione In deroga alle disposizioni degli articoli da 20 a 24, le sementi di canapa sono prodotte sotto la responsabilità dei costitutori o dei loro rappresentanti che vigilano affinché sia mantenuta l’omogeneità e la stabilità della varietà.

Art. 49 Commercializzazione 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a, le sementi di canapa non certificate possono essere commercializzate. 2 In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 2, l’Ufficio federale può vietare la commercializzazione delle sementi di una varietà ritirata dal catalogo se la varietà non soddisfa più le esigenze di cui all’allegato 2. 3 In deroga alle disposizioni degli articoli 27 capoverso 3 e 28, gli imballaggi di sementi sono muniti di un’etichetta del fornitore che indica il Paese di produzione e la denominazione della varietà.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione L’Ufficio federale è preposto all’esecuzione della presente ordinanza e può emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione.

Art. 51 Disposizioni transitorie 1 Le varietà di cereali ammesse nel catalogo delle varietà prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ammesse provvisoriamente nel catalogo delle varietà. Il costitutore deve dimostrare che le norme di ammissione della presente ordinanza relative alla distinguibilità, all’omogeneità e alla stabilità sono adempiute: a. entro il 31 marzo 2000 per le varietà ammesse tra il 1° febbraio 1995 e il 31 dicembre 1998; b. entro il 1° febbraio 2003 per le varietà ammesse prima del 1° febbraio 1995. 2 Le varietà di patate ammesse nel catalogo delle varietà prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ammesse provvisoriamente nel catalogo delle varietà. Il costitutore deve dimostare che le norme di ammissione della presente ordinanza relative alla distinguibilità, all’omogeneità e alla stabilità sono adempiute: a. entro il 1° ottobre 2001 per le varietà ammesse prima del 1° ottobre 1996; b. entro il 1° ottobre 1999 per le varietà sperimentali la cui domanda di ammissione nel catalogo delle varietà è stata inoltrata prima del 1° ottobre 1996. 3 Le varietà di piante foraggere commercializzate in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ammesse provvisoriamente nel catalogo delle varietà. Il costitutore o il suo rappresentante dispone di un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza per dimostrare che le norme di ammissione della presente ordinanza relative alla distinguibilità, all’omogeneità e alla stabilità sono adempiute.

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4 Le varietà di piante foraggere per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è in corso l’esame, possono essere ammesse provvisoriamente nel catalogo delle varietà. Il costitutore o il suo rappresentante dispone di un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza per dimostrare che le norme di ammissione della presente ordinanza relative alla distinguibilità, all’omogeneità e alla stabilità sono adempiute.

5 Le sementi di piante foraggere certificate (s.l.) o ammesse secondo la

regolamentazione precedentemente in vigore possono essere commercializzate fino al 1° gennaio 2004.

6 La produzione di tuberi-seme della classe AS secondo la regolamentazione

precedentemente in vigore è autorizzata fino alla campagna 2001 compresa. Le norme applicabili ai tuberi-seme della classe AS corrispondono alle norme della classe E fissate nella presente ordinanza. La commercializzazione di tuberi-seme della classe AS è autorizzata fino al 30 giugno 2002. L’Ufficio federale è autorizzato a limitare la durata di validità della presente disposizione transitoria per determinate varietà, se la produzione in Svizzera di tuberi-seme di prebase e di base è sufficiente per produrre tuberi-seme certificati che coprano la domanda del mercato.

7 Sono riconosciuti i produttori e le organizzazioni di moltiplicazione o di

condizionamento attivi nel settore della produzione di sementi di piante foraggere al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza.

Art. 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

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Allegato 1 (art. 1, 13, 46)

Lista dei generi e delle specie Capitolo A: Generi e specie per i quali può venir allestito un catalogo delle varietà

1. Cereali

Avena sativa L. Avena Hordeum vulgare L. Orzo Phalaris canariensis L. Scagliola Secale cereale L. Segale Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo Sorghum sudanense (Piper) Stapf Erba del Sudan Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Frumento tenero (frumento) Triticum spelta L. Spelta X Triticosecale Wittm. Triticale Zea mays L. (partim) Granturco Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum Ibridi risultanti dall´incrocio tra il sudanense (Piper) Stapf sorgo e l’erba del Sudan

2. Patate

3. Piante foraggere

3.1 Graminacee

Agrostis canina L. Agrostide canina Agrostis capillaris L. Agrostide tenue Agrostis gigantea Roth Agrostide gigante o bianca Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera Alopecurus pratensis L. Coda di volpe Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Avena altissima ex J.S. et K.B. Presl. Bromus catharticus Vahl Bromo compresso Bromus sitchensis Trin Bromo di Sitka Bromus stamineus Desv. Bromo valdiriano Cynodon dactylon (L.) Pers. Erba capriola Cynosurus cristatus L. Covetta dei prati Dactylis glomerata L. Erba mazzolina Festuca arundinacea Schreber Festuca arundinacea Festuca ovina L. Festuca ovina Festuca pratensis Hudson Festuca dei prati Festuca rubra L. Festuca rossa Lolium multiflorum Lam. Loietto italico (compreso il Loglio Westerwold) Lolium perenne L. Loglio perenne o loietto inglese Lolium x boucheanum Kunth Loglio ibrido

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Graminacee (continuazione) Phalaris aquatica L. Falaride nodosa Phleum bertolonii DC. Fleolo bulboso Phleum pratense L. Fleolo (coda di topo) Poa annua L. Poa annua Poa nemoralis L. Poa dei boschi Poa palustris L. Poa delle paludi Poa pratensis L. Poa pratense Poa trivialis L. Poa comune Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Avena bionda x Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus Festulolium

3.2 Leguminose

Anthyllis vulneraria Vulneraria comune Hedysarum coronarium L. Sulla comune Lotus corniculatus L. Ginestrino comune Lotus uliginosus Schk. Ginestrino uliginoso Lupinus albus L. Lupino bianco Lupinus angustifolius L. Lupino azzurro Lupinus luteus L. Lupino giallo Medicago lupulina L. Lupolina Medicago sativa L. Erba medica Medicago x varia T. Martyn Medica varia Melilotus alba Medikus Meliloto bianco Melilotus officinalis (L.) Pallas Meliloto comune Onobrychis viciifolia Scop. Lupinella Pisum sativum L. (partim) Pisello da foraggio Trifolium alexandrinum L. Trifoglio alessandrino Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato Trifolium pratense L. Trifoglio pratense (violetto) Trifolium repens L. Trifoglio bianco Trifolium resupinatum L. Trifoglio persico Trigonella foenum-graecum L. Fieno greco Vicia faba L. (partim) Favetta Vicia pannonica Crantz Veccia pannonica Vicia sativa L. Veccia di Narbonne Vicia villosa Roth Veccia vellutata, veccia di Cerdagne

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3.3 Altre specie di piante foraggere

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Navoni, navoni rutabaga Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Cavolo da foraggio Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rafano oleifero

4 Altre specie

Cannabis sativa L. Canapa

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Allegato 2 (art. 14, 32, 36, 49)

Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Capitolo A: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione dei cereali

1. In generale

1.1 Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Il valore agronomico e di utilizzazione è giudicato sufficiente se: a) per ogni carattere osservato non è raggiunto il valore eliminatorio; b) è raggiunto il valore globale minimo.

1.2 Caratteri osservati

– Caratteri principali: devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. – Caratteri circostanziali: devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano. – Altre osservazioni: si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono considerati per l’esame della varietà.

1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere. Sono definiti diversi valori eliminatori: – per le prove preliminari; – per le prove ufficiali. Nel caso del granturco, un indice di < −1 è considerato valore eliminatorio per le prove preliminari.

1.4 Calcolo del valore globale di una varietà

Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale. Dev’essere superiore al valore globale minimo affinché la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà. Il valore globale di una varietà determinante per l’ammissione nel catalogo delle varietà è calcolato in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4.1 Avena, orzo, segale, frumento, spelta e triticale

Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento della media delle varietà standard) corretto in funzione dei valori bonus o malus ottenuti.

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Un bonus è aggiunto al rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se non supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei bonus è determinato per singola specie. Un malus è sottratto dal rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei malus è determinato per singola specie.

1.4.2 Granturco

Il calcolo del valore globale si effettua sulla base del calcolo di un indice totale. Le formule di calcolo dell’indice totale nonché i caratteri necessari per questo calcolo sono illustrati al numero 2.7 del presente capitolo.

1.5 Valori globali minimi per l’ammissione nel catalogo delle varietà

Avena >103 Segale: >103 Frumento: di ottima qualità panificabile >95 di buona qualità panificabile >103 di qualità panificabile da mediocre a debole >110 di qualità panificabile debole o da foraggio >120 per la fabbricazione di biscotti >110 Spelta: >103 Triticale: >103 Granturco: Per l’ammissione di una varietà di granturco nel catalogo delle varietà, l’indice totale deve raggiungere almeno il valore 0.

1.6 Qualità tecnologica del frumento

La qualità tecnologica del frumento panificabile è stabilita in base allo „schema di valutazione 90“ (Saurer e altri; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55-57). È considerato: – frumento di ottima qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 130 punti; – frumento di buona qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 110 punti; – frumento di qualità panificabile da mediocre a debole, il frumento che ottiene fra 80 e 110 punti; – frumento di qualità panificabile debole e frumento da foraggio, il frumento che ottiene meno di 80 punti. Il frumento è considerato frumento per la fabbricazione di biscotti se per la maggior parte dei caratteri specifici della varietà i valori d’analisi sono compresi fra i valori seguenti:

Carattere Unità Valori

Proteina % MS 9-10 Test Zeleny ml 20-30 Glutine umido % 18-23

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Carattere Unità Valori

Glutine secco % 8-11 Maltosio % 1-2 Tempo di caduta secondo 300-400 Amilogramma max. BE1) 500-1000 Farinogramma % risp. 14 % 52-58 Estensogramma cm2 30-60 Estensogramma DW5/DB 0,8-1,6 Alveogramma W x10–4J 80-120 Alveogramma P/L 0,3-0,5 Alveogramma P mm 30-45 Alveogramma L mm 100-150 1) Unità Brabender

2. Caratteri osservati, valori eliminatori, valori dei bonus/malus,

calcolo dell’indice totale Abbreviazioni: vs = valore assoluto MP = mal del piede MS = materia secca rdt = rendimento PCS = peso di 100 spighe rel. = relativo PE = peso per ettolitro S. nodorum = Septoria nodorum PMG = peso di 1000 grani std = rispetto alle varietà standard

2.1 Avena

Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Caratteri principali Allettamento nota (1-9) > 5 (vs) ≥ 2 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Precocità spigatura > 5 (vs) ≤ –2 ≥ +3 std ± giorni Mal bianco nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ –1 ≥ +1

Caratteri circostanziali Danni dell’inverno nota (1-9) > 3 (std) ≤ –2 ≥ +2 (avena autunnale)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm

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Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

PMG g Colore della granella Fibra grezza g/MS Sfalcio verde: – Rdt. in semine pure % MS – Rdt. in miscuglio % MS

2.2 Orzo

Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Caratteri principali Allettamento nota (1-9) > 5 (vs) > 1 (std) ≤ –1 ≥ +1 Precocità spigatura > 5 (std) ≤ –2 ≥ +3 std ± giorni PE (6 ranghi) kg < 63 (vs) < 63 (vs) ≥ +1 ≤ –2 PE (2 ranghi) kg < 64 (vs) < 64 (vs) ≥ +1 ≤ –2 Mal bianco nota (1-9) > 5 (vs) ∼≥ 5 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Elmintosporiosi nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Rincosporiosi nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Proteina (6 ranghi) % < 9 (vs) < 9 (vs) Proteina (2 ranghi) % < 9 (vs) < 9 (vs)

Caratteri circostanziali Stato sanitario1) nota (1-9) > 2 (std) ≤ –2 ≥ +1,5 generale Danni dell’inverno nota (1-9) > 2 (std) ≤ –2 ≥ +2 (orzo autunnale) Aspetto alla nota (1-9) > 3 (vs) ≤ –2 ≥ +3 maturazione

Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g Virosi Fibra grezza g/MS 1) Se non è possibile osservare separatamente l’almintosporiosi, la rincosporiosi e il mal bianco, questo carattere diventa un carattere principale.

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2.3 Segale

Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Caratteri principali Allettamento nota (1-9) > 7 (vs) > 2 (std) ≤ –1 ≥ +1 Precocità spigatura > 5 (std) ≤ –2 ≥ +3 std ± giorni Ruggine bruna nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Danni dell’inverno nota (1-9) > 2 (std) ≤ –2 ≥ +2 Amilogramma unità < –100 (std)

Altre osservazioni Altezza pianta cm PMG g Segale cornuta spighe (Claviceps purpurea) colpite per ara

2.4 Frumento

Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Caratteri principali Rdt. granella in q/ha Allettamento nota (1-9) > 5 (vs) > 1 (std) ≤ –1(std) ≥ +1(std) Precocità spigatura > 5 (std) ≤ –2(std) ≥ +3(std) std ± giorni Mal bianco nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ 3(vs) ≥ 4,5(vs) Ruggine gialla nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ 3(vs) ≥ 4,5(vs) Ruggine bruna nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ 3(vs) ≥ 4,5(vs) S. nodorum foglia indice >25 (std) ≤ –15(std)≥ +15(std) S. nodorum spiga indice >40 (std) e ≤–10(std) ≥+20(std) Septoria tritici indice > 25(std) ≤-15(std) ≥+15(std)

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Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Panificazione 1) non non panificabile panificabile

Caratteri circostanziali Germinazione delle nota (1-9) > 6 (vs) ≤ –2(std) ≥ +2(std) cariossidi nelle spighe1) Danni dell’inverno nota (1-9) > 2 (std) ≤ –2(std) ≥ +2(std) (frumento autunnale) Ruggine nera nota (1-9) > 7 (vs) > 7 (vs) ≤ –2(std) ≥ +3(std) (frumento primaverile) Septoria nodorum nota (1-9) > 7 (vs)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g Alternanza nota MP nota (1-9)

Osservazioni: 1) caratteri non tenuti in considerazione per il frumento da foraggio 2) carattere non tenuto in considerazione per il frumento per la fabbricazione

di biscotti

2.5 Spelta

Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Caratteri principali Allettamento nota (1-9) > 6 (vs) > 1 (std) ≤ –1 ≥ +1 Precocità spigatura > 5 (std) ≤ –2 ≥ +3 std ± giorni PE kg < 36 (vs) < 36 (vs) ≥ +1 ≤ –2 spighette) Mal bianco nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Ruggine gialla nota (1-9) > 5 (vs) ≥5 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Ruggine bruna nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ -1 ≥ +1 S. nodorum foglia indice > 25 (std) ≤ –15 ≥ +15 S. nodorum spiga indice > 25 (std) ≤ –15 ≥ +15

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Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Tipo di grano nota (1-9) > 3 (std) Rottura della rachide nota (1-9) > 2 (std) Parte di grani nudi nota (1-9) > 2 (std)

Caratteri circostanziali Danni dell’inverno nota (1-9) > 2 (std) ≤ –2 ≥ +2 Septoria nodorum nota (1-9) > 7 (vs)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm

2.6 Triticale

Caratteri osservati Valori Differenze necessarie eliminatori per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati valori considerati bonus malus per le prove per le prove (+1) (–1) preliminari d’omologazione

Caratteri principali Allettamento nota (1-9) > 5 (vs) > 2 (std) ≤ –1 ≥ +1 Precocità spigatura > 5 (std) ≤ –2 ≥ +3 std ± giorni Ruggine gialla nota (1-9) > 5 (vs) ≥ 5 (vs) ≤ –1 ≥ +1 Ruggine bruna nota (1-9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs) ≤ –1 ≥ +1 S. nodorum foglia indice > 25 (std) ≤ –15 ≥ +15 S. nodorum spiga indice > 25 (std) ≤ –15 ≥ +15

Caratteri circostanziali Germinazione delle nota (1-9) > 7 (vs) ≤ –2 ≥ +2 cariossidi delle spighe Danni dell’inverno nota (1-9) > 3 (std) ≤ –2 ≥ +2 (triticale autunnale) Mal bianco nota (1-9) > 3 (vs) > 3 (vs) Septoria nodorum nota (1-9) > 7 (vs)

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Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g MP nota (1-9) Fusariosi dei cereali nota (1-9)

2.7 Granturco

2.7.1 Caratteri osservati per il granturco

Granturco Granturco da granella da insilamento

Caratteri principali Numero delle piante presenti x x Sviluppo giovanile (nota) x x Rendimento granella (15% H2O) x Rendimento in materia secca (MS) dell’intera pianta x Contenuto in materia secca della granella al raccolto x Contenuto in materia secca della pianta intera al raccolto x Contenuto in materia organica digeribile (MOD) (g/kg MS) x Caratteri circostanziali Allettamento durante la vegetazione x x Allettamento al raccolto x x Stroncamento dello stocco al raccolto x x Attacchi da carbone x x Attacchi da fusariosi x Altre osservazioni Ancoraggio delle radici (nota del test „pressione manuale“) x x Altezza delle piante x x Altezza del punto d’inserzione della pannocchia superiore x x Idoneità alla trebbiatura (nota per la rottura delle cariossidi) x Impressione generale (nota) x x Fertilità della punta della pannocchia (nota) x x Formazione di steli secondari x x Attacchi da parassiti (piralide, mosca frit) x x Malattie delle foglie (ruggine, elmintosporiosi) x x Data della fioritura dei fiori femminili x x Contenuto in amido x

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2.7.2 Calcolo dell’indice totale del granturco da granella

Caratteri considerati Risultato Valore Fattore di Formula di calcolo per il calcolo degli indici della medio pondera- degli indici varietà delle due zione in esame migliori varietà standard

granella al 15% H2O   × 1,0 = A Contenuto in materia secca b1 b2 2,5 (b1 – b2) × 2,5 = B della granella al raccolto (%) la vegetazione (%) al raccolto (%) Stroncamento dello stocco al c5 c6 0,75 + (c6 – c5) × 0,75 raccolto (%)  

* nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente

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2.7.3 Calcolo dell’indice totale del granturco da insilamento

Caratteri considerati Risultato Valore Fattore di Formula di calcolo per il calcolo degli indici della medio pondera- degli indici varietà delle due zione in esame migliori varietà standard

secca della pianta (q/ha) secca dell’intera pianta (%) tazione (%) Stroncamento dello stocco al c5 c6 0,75 + (c6 – c5) × 0,75 raccolto (%) 

*nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente

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Capitolo B: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle patate

1. In generale

1.1 Valore eliminatorio

Per determinati caratteri menzionati al numero 4 del presente capitolo sono fissati diversi valori eliminatori: A. al fine della valutazione delle domande d’ammissione sulla base dei risultati delle prove preliminari o dei fascicoli di ammissione esteri; B. al fine della valutazione dell’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione in vista dell’ammissione nel catalogo delle varietà.

1.2 Calcolo del valore globale

A. Per ogni carattere considerato è calcolato un valore specifico in base alla formula di cui al numero 4 del presente capitolo. Le lettere utilizzate nel quadro di tale formula corrispondono: a. al risultato della varietà esaminata; b. al risultato della varietà standard per l’esame del valore agronomico; c. alla media dei risultati delle varietà standard per l’esame del valore agronomico; d. al risultato della varietà di riferimento per l’esame del valore di utilizzazione. B. Il valore globale della varietà corrisponde alla somma dei valori specifici di cui alla lettera A.

1.3 Caratteri osservati

A. I caratteri determinanti per il calcolo del valore globale sono definiti al punto 4 del presente capitolo.

1. Per i caratteri espressi in per cento o con un indice, il risultato

delle osservazioni è convertito in una nota da 1 a 9 secondo i valori logaritmici del per cento o dell’indice.

2. La nota relativa ai caratteri complementari è attribuita sulla base

dei seguenti caratteri osservati: screpolature, germogliazioni, malformazioni, leggere virosi, parte ombelicale acquosa, infezioni alla parte ombelicale, sensibilità all’inverdimento della buccia, polpa spugnosa, molle o vitrosa, colorazione delle tracheidi. B. All’atto dell’esame del valore agronomico e di utilizzazione sono os- servati anche i seguenti caratteri: forma del tubero, posizione degli occhi, regolarità dei tuberi, colore della polpa e della buccia, lunghezza degli stoloni, numero di tuberi per pianta, tipo culinario, gruppo di maturità; questi caratteri non vengono tenuti in considerazione per il calcolo del valore globale.

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2. Condizioni relative alle domande d’ammissione

A. Una domanda d’ammissione può essere respinta se i risultati delle prove preliminari o del fascicolo d’ammissione nel catalogo nazionale di un paese estero mostrano che:

1. per un carattere è stato raggiunto il valore eliminatorio;

2. non è stato raggiunto il valore globale minimo.

B. Il valore globale minimo è fissato come segue:

1. 100 per le varietà destinate alla trasformazione industriale;

2. 115 per le varietà destinate al consumo.

3. Condizioni per l’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

A. Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

1. per ogni carattere non è stato raggiunto il valore eliminatorio;

2. è stato raggiunto il valore globale minimo.

B. Il valore globale minimo è fissato come segue:

1. 105 per le varietà destinate alla trasformazione industriale;

2. 120 per le varietà destinate al consumo.

4. Valori eliminatori e formula di calcolo del valore specifico per carattere

considerato

Caratteri Formula Prova preliminare Esame ufficiale

Coeffi- Valore Coeffi- Valore ciente eliminatorio ciente eliminatorio

*100 Tuberi piccoli (in %) b-a 1.0 1.0 Idoneità all’immagazzinamento Immagazzinamento (nota) b-a 1.5 1.5 Germogliazione (nota) b-a 1.5 1.5 Sviluppo e malattie di tipo parassitario in campo Regolarità della levata (nota) c-a 1.0 1.0 Peronospora delle foglie (nota) c-a 3.0 3.0 Virosi – mosaico (Y) (%) c-a 1.0 1.0 – accartocciamento delle foglie (R) (%) c-a 1.0 1.0 Erwinia (%) c-a 1.0 1.0 Marciume al raccolto c-a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 (% del peso) Malattie di tipo parassitario dopo l’immagazzinamento (% e indice) Peronospora del tubero c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Marciume di altro genere c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Crepito virale della patata c-a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Rhizoctonia – pustola c-a 0.1 0.1 – deformante c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Scabbia – comune c-a 0.5 0.5 – polverulenta c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 – argentea c-a 0.25 0.25

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Caratteri Formula Prova preliminare Esame ufficiale

Coeffi- Valore Coeffi- Valore ciente eliminatorio ciente eliminatorio

Difetti della polpa Maculatura ferruginea c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 (% e indice) Maculatura grigia (% e indice) c-a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Cuore incavato e cuore nero c-a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 (% e indice) Maculatura azzurra o nera (nota) c-a 0.0 1.0 Annerimento dopo la cottura c-a 1.0 1.0 ([nota + indice + % indice Idoneità alla trasformazione Amido (%) – per la fabbricazione di patatine < 15 < 15 chips – per la fabbricazione di patate fritte < 13; < 13; Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patatine chips: – idoneità alla fabbricazione di a-d 10.0 10.0 patatine chips – idoneità alla fabbricazione di a-d 0.5 0.5 patate fritte Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patate fritte: – idoneità alla fabbricazione di a-d 0.5 0.5 patatine chips – idoneità alla fabbricazione di a-d 10.0 10.0 patate fritte Caratteri complementari (nota) b-a 1.0 1.0

Capitolo C: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante foraggere

1. In generale

1.1 Procedura d’esame

Viene effettuata una prova preliminare soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.

1.2 Caratteri osservati

a. Caratteri principali: devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. Viene fatta una distinzione tra caratteri importanti (priorità A) e caratteri secondari (priorità B). b. Caratteri circostanziali: devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.

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c. Altre osservazioni: si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono considerati sistematicamente per l’esame della varietà.

1.3 Valori eliminatori

Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere. Sono definiti diversi valori eliminatori: a. per le prove preliminari; b. per le prove ufficiali.

1.3.1 Graminacee, leguminose e altre specie

Il valore eliminatorio considerato durante le prove ufficiali per ogni carattere importante osservato è fissato a - 1,5 punti rispetto alla media dei risultati delle varietà standard. Per il trifoglio bianco il tenore in acido cianidrico è un valore eliminatorio se è superiore a quello della varietà di riferimento designata dall’Ufficio federale.

1.3.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

I valori eliminatori considerati durante le prove preliminari sono fissati nella tabella

2 del presente capitolo.

1.4 Valore globale

Il valore globale è il risultato dell’esame preliminare e dell’esame ufficiale. Dev’essere superiore al valore globale minimo affinché la domanda di ammissione sia approvata o la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà. Il valore globale è calcolato sulla base della media dei risultati delle prove.

1.4.1 Graminacee, leguminose e altre specie

Il valore globale di ogni specie è calcolato applicando la formula seguente: X = (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità A) x 2 Y = (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità B) Z = numero di note Il valore globale della varietà è calcolato applicando la formula: (X + Y) / Z

1.4.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo corretto in funzione dei bonifici ottenuti. Il rendimento relativo corrisponde al rendimento della varietà testata espresso in per cento della media dei rendimenti delle varietà standard. I bonifici sono correzioni sotto forma di punti aggiunti, calcolati secondo la differenza rispetto alla media dei valori delle varietà standard.

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1.5 Caratteri osservati e valutazione

1.5.1 Graminacee, leguminose e altre specie da granella

a. I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di ogni specie nonché la loro priorità sono fissati nella tabella 1 del presente capitolo. b. La scala delle note è graduata da 1 a 9: 1 è la nota migliore, 9 la peggiore. c. Le note vengono attribuite in base ai sistemi di valutazione seguenti:

1. Secondo l’analisi statistica:

Valore rispetto alla media della prova (o degli standard) Nota

Uguale alla media degli standard: 5 Differenza negativa: > 1/3 ppds (p = 0,05) 6

ppds = più piccola differenza significativa

2. Secondo la valutazione:

Nota Valore alla levata Forza di concorrenza Costituzione Persistenza Facoltà di ricaccio (100 - parte in %) della della foglia Lacune in % Resistenza alle malattie1 varietà / 10 = indice di della concorrenza copertura del suolo

1 ottimo (100 - 90 %) = 10/10 = 1 molto fine 0 - 10

2 da ottimo a buono (100 - 80 %) = 20/10 = 2 20

3 buono 3 30

4 da buono a medio 4 40

5 medio 5 50

6 da medio a scarso 6 60

7 scarso 7 70

8 da scarso a molto scarso 8 80

9 molto scarso (100 - 10 %) = 90/10 = 9 molto grossolana 90 - 100

1) valutazione secondo i sintomi delle malattie

1.5.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale nonché i bonifici sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

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2. Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una

varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Graminacee, leguminose e altre specie da granella

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se: a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. il suo valore globale è almeno di 0,2 punti superiore alla media dei valori globali delle varietà standard.

2.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

2.2.1 Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati dell’esame

preliminare o del fascicolo d’ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che: a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.

2.2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente.

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Tabella 1 Graminacee, leguminose e altre specie Resistenza alle malattie Costituzione

Specie Rendi- Fasi di Impressione Forza di Persi- Scleroti- Malattie Fusariosi Avvizzi- Digeribi- Stelo Foglia Coltura Acido mento sviluppo generale concorrenza stenza niosi delle delle mento lità (MOD) in altitu- ciani- Facoltà foglie / nevi batterico dine drico di ricaccio ruggine

1) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 1) 1) 2) 2) Erba medica A B A A B A Trifoglio pratense (violetto) A B A B A/B A B Trifoglio bianco B B A B A A B A Lupinella B B A A Ginestrino comune B B A A B Trifoglio alessandrino A B A B A/B Trifoglio persico A B A B A/B Erba mazzolina B B A B A B A Festuca dei prati A B A A A B A A Festuca arundinacea B B A B B A A Festuca rossa A B A A A B B A Festuca ovina A B A A A A Loglio west. A B A B A/B B Loietto italico A B A A B B A A Loglio ibrido A B A A A B A A Loglio perenne A B A A A B A A B A Poa pratense A B A A A A A Fleolo (coda di topo) A B A A A B A B Coda di volpe A B A B B A Bromo da foraggio A B A A B B Avena altissima B B A B B B Avena bionda B B A A B A Agrostide bianca B B A A A A

A = Priorità A: caratteri importanti 1): secondo l’analisi statistica B = Priorità B: caratteri secondari 2): secondo la valutazione

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Tabella 2

Favetta, pisello da foraggio e lupino Caratteri Calcolo Unità Valori eliminatori Bonifici –––––––––––––––––– (si applicano ai valori Esami Esami calcolati) preliminari ufficiali

Caratteri principali Peso di mille grani b-a g pisello da foraggio 1 punto / 20 g favetta, lupino 1 punto / 30 g pisello da foraggio 1 punto / % in più favetta, lupino 1 punto / % in più Tenore in olio: lupino (a/b)*100 % 1 punto / % in più Caratteri circostanziali Allettamento alla b-a nota <-5 1 punto / unità positiva maturazione Stato sanitario b-a nota <-5 1 punto / unità positiva Altri caratteri Danni dell’inverno b-a nota Fattori antinutrizionali: Favetta 20 punti se il tenore è basso (fiori bianchi)

a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard

Capitolo D: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione della canapa

1. Condizioni per l’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se il suo tenore in THC (∆9–Tetrahyrocannabinol) è inferiore allo 0,3 per cento.

2. Condizioni relative alle domande di ammissione e nel catalogo

Il fascicolo allegato alle domande d’ammissione contiene indicazioni sul tenore in THC basate sull’esame di un campione che dev’essere prelevato e analizzato applicando la seguente procedura:

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a. Prelievo e preparazione del campione Un campione di piante è composto di 30 infiorescenze femmine (monoico o dioico). I 30 cm superiori delle infiorescenze vengono prelevati ed essiccati a una temperatura di 40° C. Semi e steli sono eliminati prima dell’analisi. b. Determinazione del tenore in THC Il tenore in THC viene determinato mediante cromatografia gassosa. Corrisponde alla somma di THC e acidi-THC. I valori sono espressi in per cento di materia secca.

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Allegato 3 (art. 3–5, 7–10, 23 e 38)

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo A: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di cereali

1. Numero ed epoca delle ispezioni

Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta. Ibridi e linee inbred del granturco Almeno cinque ispezioni. Un’ispezione dopo la copertura del suolo, almeno tre durante la fioritura e una per il controllo delle pannocchie. Ibridi di segale Almeno due ispezioni. Un’ispezione durante la fioritura e una dopo l’eliminazione dell’impollinatore (manto protettivo) Avena, orzo, triticale, frumento, spelta, segale e varietà di granturco ad impollina- zione libera Almeno un’ispezione tra la fioritura e la maturazione gialla.

2. Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri: – stato generale, – identità e purezza varietali, – distanza d’isolamento, – altre specie di cereali, – malerbe, – malattie trasmissibili tramite le sementi.

2.1 Stato generale

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

Se una nota è inferiore a 5, la coltura è respinta.

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Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale). L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture di sementi e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri: – presenza di malerbe, – irregolarità, – presenza di malattie, – presenza di parassiti, – allettamento.

2.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate. Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Ibridi, linee inbred e varietà ad impollinazione libera del granturco a. La proporzione delle piante non conformi alla varietà non deve superare le seguenti percentuali:

1. produzione di sementi linea inbred 0,1%

di base: ibrido semplice 0,1% varietà ad impollinazione libera 0,5%

2. produzione di sementi componenti di varietà ibride

certificate: – linea inbred 0,2% – ibrido semplice 0,2% – varietà ad impollinazione libera 1,0% varietà a impollinazione libera 1,0% b. Per la produzione di ibridi, durante il periodo di fecondazione devono essere adempiute le norme seguenti:

1. le piante del componente maschile sono disponibili in quantità sufficiente

ed emettono abbastanza polline durante il periodo in cui le piante del componente femminile presentano stimme ricettive (sincronizzazione).

2. Se il 5% o più di piante del componente femminile presenta stimme ri-

cettive, la percentuale di piante di questo componente che emettono polline non deve superare: – 0,5% per un’ispezione in campo; – 1,0% per l’insieme delle ispezioni in campo. c. Una pianta è considerata emettente polline se su una lunghezza di 5 cm o più dell’infiorescenza maschile, le antere emettono polline. d. La coltura per la produzione di sementi certificate, in caso di utilizzazione della maschiosterilità in cui il componente maschile non ristabilisce la fertilità del componente femminile, deve comprendere una parte adeguata di piante maschili fertili del componente femminile. Ciò non è il caso se le sementi dei

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componenti femminili maschio-sterile e maschio-fertile sono mescolate in una proporzione adeguata alla varietà. e. Le pannocchie sono controllate dopo il raccolto. La percentuale di pannocchie che non corrispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,1%; la percentuale di pannocchie contenente grani che non rispondono ai ca- ratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,2%.

Ibridi di segale e segale ad impollinazione libera a. Il numero di piante non conformi alla varietà non deve superare:

1. 1 per 30 m2, per la produzione di sementi di base;

2. 1 per 10 m2, per la produzione di sementi certificate;

b. Per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la norma menzionata è applicabile unicamente al componente femminile. c. In caso di utilizzazione della maschiosterilità, il componente maschio-sterile deve presentare un grado di sterilità di almeno il 98 per cento. Ciò viene verificato nelle particelle di controllo delle colture. d. Le sementi certificate di segale ibrida sono prodotte mescolando un compo- nente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ristabilisce la fertilità maschile. La proporzione dei componenti maschili che fanno parte del miscuglio è specifica della varietà e non deve superare la proporzione indicata dal costitutore.

Triticale Le varietà autogame di triticale devono presentare la seguente purezza varietale minima:

Categoria Purezza varietale minima (in %)

sementi di base 99,7 sementi certificate, di prima riproduzione 99,0 sementi certificate, di seconda riproduzione 98,0

Avena, orzo, frumento, spelta La purezza varietale minima deve essere la seguente:

Categoria Purezza varietale minima (in %)

sementi di base 99,9 sementi certificate, di prima riproduzione 99,7 sementi certificate, di seconda riproduzione 99,0

2.3 Distanza d’isolamento

Le distanze d’isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono determinare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme

Coltura Distanza minima (in m)

Granturco 200 Sementi di base di segale ibrida – con sterilità maschile 1000 – senza sterilità maschile 600 Sementi certificate di segale ibrida 500 Segale (varietà ad impollinazione libera) – per la produzione di sementi di base 300 – per la produzione di sementi certificate 250 Triticale (varietà autogame) – per la produzione di sementi di base 50 – per la produzione di sementi certificate 20

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita). Se la maschiosterilità è utilizzata per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la protezione deve essere rafforzata dal componente impollinatore maschile che costituisce un manto protettivo. Questo manto deve essere eliminato dopo la fioritura. Per quanto riguarda l’avena, l’orzo, la spelta e il frumento, le particelle vicine destinate alla coltura di varietà differenti devono essere nettamente e chiaramente separate.

2.4 Specie di cereali estranee

La proporzione di specie di cereali estranee non può superare: – 5 spighe o pannocchie per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 50 spighe o pannocchie per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione.

2.5 Malerbe

Sono prese in considerazione solamente le specie che possono ridurre il valore delle sementi della specie coltivata, soprattutto perché sono particolarmente nocive o perché le loro sementi non sono facilmente distinguibili da quelle delle specie colti- vate oppure sono difficili da eliminare in occasione della cernita.

Aparine, rafanistro, veccia Il numero delle piante non deve essere superiore a 20 per 100 m2 per ogni specie. In casi giustificati (condizioni meteorologiche particolari, peculiarità regionali, me- todi di coltivazione speciali), il valore summenzionato può essere superato del 100% al massimo.

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Avena selvatica Le colture d’avena che presentano avena selvatica non sono accettate (tolleranza=0). Anche le colture d’avena che hanno subito un’epurazione di piante di avena selvatica non sono accettate. Per le altre specie, il numero di pannocchie di avena selvatica presenti in una coltura non deve essere superiore a 5 per 10 000 m2 (= 1 ha). Le colture che presentano avena selvatica non possono essere accettate per la produzione delle sementi di moltiplicazione.

2.6 Malattie trasmissibili tramite le sementi

Carbone del frumento, carie nana del frumento, carie comune del frumento Il numero di spighe o di pannocchie colpite non può superare: – 2 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 5 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione. È vietato eliminare le spighe o le pannocchie colpite prima dell’ispezione in campo. Striatura bruna (Elmintosporiosi) Il numero di piante colpite non deve superare: – 5 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 10 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e sementi di seconda riproduzione.

Capitolo B: Esigenze poste alle colture di tuberi-seme di patate

1. Condizioni relative alla superficie coltiva

1.1 La superficie coltiva è esente da:

a. Globodera rostochiensis (Wollweber): nematodo dorato della patata; b. Globodera pallida (Stone) Behrens: nematodo bianco della patata; c. Ditylenchus destructor Thorne: anguillulosi della patata.

1.2 Rispetto a colture vicine indesiderate devono essere mantenute le seguenti

distanze d’isolamento: Coltura iscritta Distanze minime d’isolamento da rispettare rispetto a una coltura per la produzione di per la produzione di

Tuberi-seme Patate da tavola Patate da tavola certificati1) con meno del 10% con più del 10% di piante colpite di piante colpite

Tuberi-seme di prebase 100 m 300 m 300 m Tuberi-seme di base 6m 50 m 100 m Tuberi-seme certificati – 20 m 50 m 1) Una coltura vicina di patate non è considerata una coltura vicina indesiderata se deriva da un lotto padre della stessa classe del lotto padre della coltura da ispezionare e se soddisfa le medesime norme di epurazione della coltura da ispezionare sull’intera superficie compresa nei limiti fissati qui appresso.

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1.3 Sulle superfici coltive messe a tuberi-seme di patate della stessa classe, tra le varietà dev’essere mantenuta una distanza corrispondente a un solco di almeno

60 cm. Tale distanza dev’essere applicata quale distanza d’isolamento anche tra

le colture di tuberi-seme di prebase e di base.

1.4. Non sono autorizzati solchi trasversali ai bordi del campo, se le superfici

coltive comprendono diverse varietà. 1.5. I tuberi-seme di patate devono essere coltivati soltanto su parcelle che nei tre anni precedenti non sono state destinate alla coltivazione di patate.

2. Numero di ispezioni ufficiali in campo

Il numero di ispezioni ufficiali in campo ammonta a: a. tre, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di prebase b. due, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di base e certificati.

3. Distruzione di steli e fogliame

Gli steli e il fogliame delle colture di tuberi-seme di patate devono essere distrutti in conformità delle direttive dell’Ufficio federale entro i termini fissati da quest’ultimo. Il campo deve risultare privo di steli e fogliame fino all’epoca del raccolto.

4. Condizioni relative alle colture

4.1 La coltura è esente da:

a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival: rogna nera della patata; b. Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieck. e Kotth.) Skapt. e Burkh: marciume anulare della patata; c. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: batteriosi della patata; d. Micoplasma di Stolbur: stolbur; e. tomato spotted wilt virus: bronzatura del pomodoro. 4.2 In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza né la nota concernente lo stato generale della coltura: Piante (in %) colpite da

Categoria Classe Virosi1 Pero- Imbruni- Piante Piante Stato nospora mento del- estranee3 eliminate generale della lo stelo e (in %) all’atto della foglia avvizzi- dell’epura- coltura4 mento del- zione (nota) la patata2 (in %)

Materiale iniziale F0 0 0 0 0 Prebase F1 0 0 0 0 Prebase F2 0 0 0 0 Prebase F3 0 0 0 0 Prebase F4 0,02 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5

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Piante (in %) colpite da

Categoria Classe Virosi1 Pero- Imbruni- Piante Piante Stato nospora mento del- estranee3 eliminate generale della lo stelo e (in %) all’atto della foglia avvizzi- dell’epura- coltura4 mento del- zione (nota) la patata2 (in %)

Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certificato A 0,2 4 1 0,04 3 5

1 Sintomi osservati delle virosi riconoscibili

2 Sono considerati imbrunimento dello stelo e avvizzimento della patata le malattie provocate da batteri e funghi (Erwinia spp., Verticillium spp.) 3 Sono considerate piante estranee quelle che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti 4 Ai fini dell’attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità) Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottimo

3 = buono

5 = sufficiente

7 = scadente

9 = molto scadente

4.3 Le colture possono essere rifiutate se non è possibile procedere a una

valutazione affidabile delle malattie a causa, ad esempio, di una vegetazione troppo rigogliosa (eccessiva concimazione azotata organica o anorganica), rispettivamente della grandine, del gelo o di deformazioni delle foglie provocate dall’impiego di erbicidi o di altri preparati chimici.

Capitolo C: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante foraggere

1. Precedenti colturali

Sulle particelle dev’essere rispettato il numero minimo di anni senza coltura della stessa specie:

5 anni per le crocifere

3 anni per le leguminose

2 anni per le altre specie

2. Numero massimo di anni di raccolto autorizzati

L’Ufficio federale fissa il numero di anni di raccolto autorizzati per ogni specie o gruppo di specie.

3. Numero ed epoca delle ispezioni

Dev’essere effettuata almeno un’ispezione delle colture.

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Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consente di esprimere una valutazione corretta.

4. Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri: a. stato generale, b. identità e purezza varietali, c. distanza d’isolamento, d. altre specie indesiderabili, e. malattie trasmissibili tramite le sementi.

4.1 Stato generale

Le colture sono valutate in base alla seguente scala:

1 = ottime

3 = buone

5 = sufficienti

7 = scadenti

9 = molto scadenti

Se una nota è inferiore a 5, la particella è respinta. Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale). L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri: a. irregolarità, b. presenza di malerbe, c. presenza di malattie o di parassiti, d. allettamento.

4.2 Identità e purezza varietali

Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate. Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.

Numero massimo di piante non conformi Numero massimo di piante non conformi Particelle di produzione di:

Specie sementi di prebase sementi certificate di e di base prima riproduzione

Lolium e Festulolium spp. 2 10 Poa pratensis – varietà apomittiche monoclonali 5 60 – altre varietà 5 40

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Numero massimo di piante non conformi Particelle di produzione di:

Specie sementi di prebase sementi certificate di e di base prima riproduzione

Graminacee (tranne Lolium, 3 10 Festulolium e Poa spp.) Leguminose (tranne Pisum e 3 10 Vicia spp.)

Purezza varietale Purezza varietale minima (in %)

Specie Sementi di prebase e di Sementi certificate di base prima riproduzione

Pisum, Vicia e Brassica spp.* 99,7 99

* riguarda unicamente le specie di Pisum, Vicia e Brassica spp. menzionate nel- l’allegato 1

Piante di ricaccio Numero massimo di piante generative recanti semi

Specie Sementi di prebase e Sementi certificate di base di prima riproduzione

Leguminose 0 10 Graminacee 0 10

4.3 Distanza d’isolamento

4.3.1 Le distanze d’isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono determinare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

Specie Particelle di produzione di:

sementi di prebase e di base sementi certificate di prima riproduzione

particelle con particelle con particelle con particelle con una superficie una superficie una superficie una superficie inferiore superiore inferiore superiore a 2 ha a 2 ha a 2 ha a 2 ha

Tutte le specie (tranne Brassica, 200 m 100 m 100 m 50 m Phacelia, Pisum, Vicia e Poa pratensis, varietà apomittiche monoclonali)

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Brassica e Phacelia spp. 400 m 200 m Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita).

4.3.2 Le colture per la produzione di sementi di specie autogame (Pisum sativum,

Vicia faba) o delle varietà di Poa pratensis ammesse come apomittiche monoclonali devono essere chiaramente separate da qualsiasi altra coltura.

4.4 Altre specie indesiderabili

Numero massimo di piante tollerato

Particelle di produzione di:

Specie Altre specie indesiderabili sementi di prebase sementi certificate e di base di prima riproduzione

Trifolium spp. Trifolium, Medicago, 4 per ara 20 per ara Meliotus e Lotus spp.(*) Cuscuta spp. (cuscuta 0 0 del trifoglio) Rumex obtusifolius, 10 per ha 20 per ha Rumex crispus (romice crespo) Lolium spp. o altri Lolium spp. 2 per ara 10 per ara x Festulolium spp. Graminacee altre graminacee(**) 4 per ara 20 per ara Rumex obtusifolius, 10 per ha 20 per ha Rumex crispus (romice crespo) Alopecurus myosuroides 4 per ara 10 per ara e Bromus spp. Pisum e Vicia spp. altri Pisum,Vicia spp. 4 per ara 20 per ara e Raphanus spp. (*) tranne: Trifolium repens nel Trifolium pratense (**) tranne: spica venti (Apera spicaventi) per tutte le specie; specie di poa (Poa spp.) per tutte le specie tranne le altre specie di poa; Phleum spp. per tutte le specie, tranne le altre specie di Phleum spp.

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4.5 Malattie trasmissibili attraverso le sementi

Proporzione massima di piante attaccate

Malattie Sementi di prebase e di Sementi certificate di base prima riproduzione

Pisum spp. virosi 5% 10 % fusariosi (Fusarium 0% 0% oxysporum )

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Allegato 4 (art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42)

Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberi-seme

Capitolo A: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di cereali

1. Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È ammessa una tolleranza del 5% sul peso massimo dei lotti.

Specie Peso massimo Peso minimo Peso minimo dei campioni dei lotti dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (t) (g) (g)

Scagliola 10 400 200 Avena, orzo, frumento, spelta, segale, triticale 25 1000 500 Sorghum spp. 10 1000 900 Granturco, sementi di base delle linee inbred 40 250 250 Granturco, sementi di base (salvo linee inbred) e sementi certificate 40 1000 1000 Miscugli di varietà e di specie ad eccezione della scagliola e del Sorghum spp. 25 1000 500

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2. Esigenze poste alle sementi

Specie e categoria Facoltà Purezza Contenuto in Numero germinativa (in %)1) acqua (in %) massimo (in %) di grani di altre specie

cereali cereali in totale altre specie di altre specie Avena fatua, A. Raphanus Sclerotio della autunnali 2) primaverili cereali diverse dai sterilis, A. raphanistrum, segale cornuta cereali ludoviciana, Agrostemma Lolium githago, temulentum6) Galium aparine, Vicia spp.

Scagliola sementi di base 75 98 4 17) sementi certificate 75 98 10 5 Avena, orzo, frumento, spelta sementi di base 85 99 16 15 4 1 7) 3 0 1 1 sementi certificate, 1a riprod. 85 98 16 15 10 3 7 0 3 3 sementi certificate, 2a riprod. 85 98 16 15 10 7 7 0 3 3 Segale sementi di base 85 98 16 15 4 17) 3 0 1 1 sementi certificate 85 98 16 15 10 7 7 0 3 34) Triticale sementi di base 85 98 16 15 4 17) 3 0 1 1 sementi certificate, 1a riprod. 85 98 16 15 10 3 7 0 3 3 sementi certificate, 2a riprod. 85 98 16 15 10 7 7 0 3 3 Sorghum spp. 80 98 14 0 Granturco 905) 98 14 0

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Note: 1) Per i campioni non cerniti, la purezza non è analizzata. 2) Per i campioni non cerniti, il contenuto massimo di acqua è del 15%. 3) Per i campioni non cerniti, la tolleranza è di 30 semi di Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago, Galium aparine o Vicia spp. complessivamente. 4) La tolleranza è di 4 scleroti o frammenti nella segale ibrida. La presenza di 5 scleroti o frammenti di scleroti in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso non contiene più di 4 scleroti o frammenti di scleroti. 5) Per i campioni non cerniti, la facoltà germinativa minima è del 95% 6) Un seme di Avena fatua, A. sterilis, A. ludoviciana o Lolium temulentum in un campione di peso fisso non è considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso non presenta semi di queste specie. 7) Un secondo seme non è considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso non presenta semi di altre specie di cereali.

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Capitolo B: Esigenze concernenti i lotti di tuberi-seme di patate

1. Norme relative al calibro

1.1 Il calibro minimo dei tuberi-seme dev'essere tale da non consentire il passaggio attraverso un setaccio con maglie quadrate di: a. 25 mm di lato per le varietà la cui lunghezza media corrisponde almeno al doppio della larghezza massima; b. 28 mm di lato per le altre varietà.

1.2 Per i tuberi di dimensione eccessiva per passare attraverso un setaccio con

maglie quadrate di 35 mm di lato, i limiti di calibro superiori e inferiori sono espressi con un multiplo di cinque. 1.3 All'atto della cernita di un lotto, la differenza massima tra le dimensioni dei lati delle maglie quadrate dei due setacci utilizzati non dev'essere superiore a

20 mm.

1.4 Un lotto non deve contenere più del 5 per cento del peso di tuberi di calibro inferiore a quello minimo, né più del 2 per cento del peso di tuberi di calibro superiore a quello massimo indicato.

2. Qualità dei lotti di tuberi-seme di patate

2.1 Sono applicati i seguenti limiti di tolleranza:

a. terra e sostanze estranee 2% del peso b. marciume asciutto o umido, sempreché non sia 1% del peso causato da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michi- ganense spp. sepedonicus o Pseudomonas solanacearum. c. difetti esteriori (ad esempio: tuberi deformi o 3% del peso danneggiati) d. scabbia comune della patata: tuberi colpiti su una 5% del peso superficie di oltre un terzo e. tolleranza totale per le lettere da b) a d) 6% del peso f. i lotti di tuberi-seme di prebase e di base non devono contenere oltre l'1 per cento del peso di terra e sostanze estranee né oltre lo 0,5 per cento del peso di tuberi colpiti da marciume asciutto o umido.

2.2 I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Synchytrium

endobioticum, Clavibacter michiganense spp. Sepedonicus e Pseudomonas solanacearum.

2.3 All’atto del controllo in laboratorio di un campione ufficiale, non devono

essere superati i seguenti limiti di tolleranza:

Categoria Classe Tuberi (in %) colpiti da

gravi virosi4) leggere virosi4) Erwinia spp.

Materiale iniziale F0 0 0 0 Prebase F1 0 0 0 Prebase F2 0 0 0 Prebase F3 0 0 0 Prebase F4 0,5 0,5 0

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Categoria Classe Tuberi (in %) colpiti da

gravi virosi4) leggere virosi4) Erwinia spp.

Base S 0,5 1 2) Base E 21,3 42,3 Certificato A 10

1 Di cui al massimo 1 per cento di virus Y della patata (PVY)

2 Analisi soltanto in caso di necessità

3 La tolleranza massima per le virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4 per cento 4 Per le piante delle classi F0, F1, F2, F3 e F4 i controlli concernono le virosi seguenti: – virus dell’accartocciamento delle foglie di patata (PLRV) – virus A della patata (PVA) – virus M della patata (PVM) – virus S della patata (PVS) – virus X della patata (PVX) – virus Y della patata (PVY)

Capitolo C: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante foraggere

1. Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È ammessa una tolleranza del 5 % sul peso massimo dei lotti.

Specie Peso massimo Peso minimo Peso minimo di un lotto di un campione dei campioni per la da prelevare da determinazione un lotto del numero massimo di altre specie (t) (g) (g)

1 2 3 4

GRAMINEAE Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Bromus stamineus 10 100 100 Cynodon dactylon 10 50 5

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Specie Peso massimo Peso minimo Peso minimo di un lotto di un campione dei campioni per la da prelevare da determinazione un lotto del numero massimo di altre specie (t) (g) (g)

1 2 3 4

Cynosurus cristatus 10 25 20 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca ovinia 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 LEGUMINOSAE Anthyllis vulneraria 10 60 60 Hedysarum coronarium -frutto 10 1000 300 Hedysarum coronarium -sementi 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 Lotus uliginosus 10 25 20 Lupinus albus 20 1000 1000 Lupinus angustifolius 20 1000 1000 Lupinus luteus 20 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Melilotus alba 10 50 50 Melilotus officinalis 10 50 50 Onobrychis viciifolia -frutto 10 600 600 Onobrychis viciifolia -sementi 10 400 400 Pisum sativum 20 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50

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Specie Peso massimo Peso minimo Peso minimo di un lotto di un campione dei campioni per la da prelevare da determinazione un lotto del numero massimo di altre specie (t) (g) (g)

1 2 3 4

Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia faba 20 1000 1000 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 20 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000 Altre specie Brassica napus var.napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

2. Termini di ricezione dei campioni ufficiali delle sementi di moltiplicazione

I campioni di sementi di moltiplicazione devono essere forniti al servizio competente entro il 15 settembre. I campioni prelevati dai lotti di moltiplicazione importati devono essere forniti muniti di un’etichetta ufficiale o corredati del certificato allestito dall’ente di certificazione del Paese d’origine.

3. Esigenze poste alle sementi

Le sementi devono adempiere le norme e le condizioni seguenti:

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3.1 Sementi certificate di prima riproduzione

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % Numero massimo di semi di Legenda*) germina- massimo varietale di acqua del peso altre specie in un campione *) = vedasi il tiva di semi specifica (in %) 3*) secondo la cifra 1, colonna 4 commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alla sementi certificate di prima riproduzione

1*) 2*) totale una sola Agropy- Alope- Melilo- Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex specie ron curus tus spp. raphani- arvensis fatua spp. spp. repens myosu- strum 4*) 5*) roides

GRAMINEAE Agrostis canina 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis gigantea 80 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis stolonifera 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Agrostis capillaris 75 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Alopecurus pratensis 70 75 13 2.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 9,12 Arrhenatherum elatius 75 90 13 3.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 9,10,12 Bromus catharticus 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Bromus sitchensis 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Bromus stamineus 75 97 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 10 10,12 Cynodon dactylon 70 90 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Cynosurus cristatus 80 95 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 2 12 Dactylis glomerata 80 90 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Festuca arundinacea 80 95 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca ovina 75 85 13 2.0 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca pratensis 80 95 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Festuca rubra 75 90 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 x Festulolium 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium multiflorum 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium perenne 80 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12 Lolium x boucheanum 75 96 13 1.5 1.0 0.5 0.3 0 0 5 12

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % Numero massimo di semi di Legenda*) germina- massimo varietale di acqua del peso altre specie in un campione *) = vedasi il tiva di semi specifica (in %) 3*) secondo la cifra 1, colonna 4 commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alla sementi certificate di prima riproduzione

1*) 2*) totale una sola Agropy- Alope- Melilo- Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex specie ron curus tus spp. raphani- arvensis fatua spp. spp. repens myosu- strum 4*) 5*) roides

Phalaris aquatica 75 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Phleum bertolonii 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Phleum pratense 80 96 13 1.5 1.0 0.3 0.3 0 0 5 12 Poa annua 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 5 6,12 Poa nemoralis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa palustris 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa pratensis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Poa trivialis 75 85 13 2.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 6,12 Trisetum flavescens 70 75 13 3.0 1.0 0.3 0.3 0 0 2 9,11,12

LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium 75 30 95 11 2.5 1.0 0.3 0 0 5 12 Lotus corniculatus. 75 40 95 11 1.8 1.0 0.3 0 0 10 7,13,14 Lotus uliginosus 75 40 95 11 1.8 1.0 0.3 0 0 10 7,13, 14 Lupinus albus 80 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Lupinus angustifolius 75 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Lupinus luteus 80 20 98 11 0.5 0.3 0.3 0 0 5 8,15,16 Medicago lupulina 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Medicago sativa 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Medicago x varia 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Melilotus alba 80 40 97 11 1.5 1.0 - 0 0 10 13,14 Melilotus officinalis 80 40 97 11 1.5 1.0 - 0 0 10 13,14 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 2.5 1.0 0.3 0 0 5 Pisum sativum 80 98 15 0.5 0.3 0.3 0 0 5

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % Numero massimo di semi di Legenda*) germina- massimo varietale di acqua del peso altre specie in un campione *) = vedasi il tiva di semi specifica (in %) 3*) secondo la cifra 1, colonna 4 commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alla sementi certificate di prima riproduzione

1*) 2*) totale una sola Agropy- Alope- Melilo- Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex specie ron curus tus spp. raphani- arvensis fatua spp. spp. repens myosu- strum 4*) 5*) roides

Trifolium alexandrinum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium hybridum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium incarnatum 75 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium pratense 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium repens 80 40 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trifolium resupinatum 80 20 97 11 1.5 1.0 0.3 0 0 10 13,14 Trigonella foenum-graecum 80 95 11 1.0 0.5 0.3 0 0 5 Vicia faba 85 5 98 15 0.5 0.3 0.3 0 0 5 Vicia pannonica 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Vicia sativa 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8 Vicia villosa 85 20 98 15 1.0 0.5 0.3 0 0 5 8

Altre specie Brassica napus 80 98 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 5 12 var.napobrassica Brassica oleracea convar. 75 98 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 10 12 acephala Phacelia tanacetifolia 80 96 11 1.0 0.5 0 0 12 Raphanus sativus var. 80 97 11 1.0 0.5 0.3 0.3 0 0 5 oleiformis

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Legenda delle norme relative alle sementi certificate di prima riproduzione

1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare

devono essere considerati semi germinati.

2 Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come

semi suscettibili di germinazione.

3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle

sementi (p.es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata.

4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis.

5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e

Rumex maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari a 0,8 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza.

7 Un contenuto massimo pari a 1 per cento in peso di semi di Trifolium pratense

non deve essere considerato come impurezza.

8 Un contenuto massimo totale pari a 0,5 per cento in peso di semi di Lupinus

albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa e Vicia villosa in un’altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

9 Le percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si

deve applicare ai semi di Poa spp.

10 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e

Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

11 La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in

un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di queste specie.

12 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non

deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

13 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di

Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito normalmente.

14 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non

deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp. 15 La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare a. il 2 per cento per il lupino amaro, b. l’1 per cento per i lupini diversi dal lupino amaro. 16 La percentuale in numero di semi di lupino amaro in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare il 2,5 per cento.

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

3.2 Sementi di prebase e di base

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo Legenda*) germi- massimo varietale di acqua altre specie in un campione la cifra 1, colonna 4 *) = vedasi il nativa di semi specifica (in %) in % del peso 3*) commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alle sementi di prebase e di base

1*) 2*) una sola Rumex Agropy- Alope- Melilo- Avena Cuscuta specie spp. ron curus tus spp. fatua spp. 5*) repens myosu- 4*) roides

GRAMINEAE Agrostis canina 75 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Agrostis gigantea 80 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Agrostis stolonifera 75 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Agrostis capillaris 75 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 Alopecurus pratensis 70 75 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Arrhenatherum elatius 75 90 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6,10 Bromus catharticus 75 97 13 0.4 20 5 5 5 0 0 10 Bromus sitchensis 75 97 13 0.4 20 5 5 5 0 0 10 Bromus stamineus 75 97 13 0.4 20 5 5 5 0 0 10 Cynodon dactylon 70 90 13 0.3 20 1 1 1 0 0 6 Cynosurus cristatus 80 95 13 0.3 20 5 5 5 0 0 Dactylis glomerata 80 90 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca arundinacea 80 95 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca ovina 75 85 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca pratensis 80 95 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Festuca rubra 75 90 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 x Festulolium 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Lolium multiflorum 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Lolium perenne 80 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Lolium x boucheanum 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0 6 Phalaris aquatica 75 96 13 0.3 20 2 5 5 0 0

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo Legenda*) germi- massimo varietale di acqua altre specie in un campione la cifra 1, colonna 4 *) = vedasi il nativa di semi specifica (in %) in % del peso 3*) commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alle sementi di prebase e di base

1*) 2*) una sola Rumex Agropy- Alope- Melilo- Avena Cuscuta specie spp. ron curus tus spp. fatua spp. 5*) repens myosu- 4*) roides

Phleum bertolonii 80 96 13 0.3 20 2 1 1 0 0 Phleum pratense 80 96 13 0.3 20 2 1 1 0 0 Poa annua 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa nemoralis 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa palustris 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa pratensis 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Poa trivialis 75 85 13 0.3 20 1 1 1 0 0 7 Trisetum flavescens 70 75 13 0.3 20 1 1 1 0 0 8,11

LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium 75 30 95 11 0.3 20 2 0 0 0 9 Lotus corniculatus 75 40 95 11 0.3 20 3 0 0 0 9 Lotus uliginosus 75 40 95 11 0.3 20 3 0 0 0 9 Lupinus albus 80 20 98 11 0.3 20 2 0 0 0 13 Lupinus angustifolius 75 20 98 11 0.3 20 2 0 0 0 13 Lupinus luteus 80 20 98 11 0.3 20 2 0 0 0 13 Medicago lupulina 80 20 97 11 0.3 20 5 0 0 0 9 Medicago sativa 80 40 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Medicago x varia 80 40 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Melilotus alba 80 40 97 11 0.3 20 3 - 0 0 Melilotus officinalis 80 40 97 11 0.3 20 3 - 0 0 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 0.3 20 2 0 0 0 Pisum sativum 80 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Trifolium alexandrinum 80 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di Numero massimo di semi di altre specie in un campione secondo Legenda*) germi- massimo varietale di acqua altre specie in un campione la cifra 1, colonna 4 *) = vedasi il nativa di semi specifica (in %) in % del peso 3*) commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alle sementi di prebase e di base

1*) 2*) una sola Rumex Agropy- Alope- Melilo- Avena Cuscuta specie spp. ron curus tus spp. fatua spp. 5*) repens myosu- 4*) roides

Trifolium hybridum 80 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trifolium incarnatum 75 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trifolium pratense 80 20 97 11 0.3 20 5 0 0 0 9,12 Trifolium repens 80 40 97 11 0.3 20 5 0 0 0 9,12 Trifolium resupinatum 80 20 97 11 0.3 20 3 0 0 0 9,12 Trigonella foenum-graecum 80 95 11 0.3 20 2 0 0 0 Vicia faba 85 5 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Vicia pannonica 85 20 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Vicia sativa 85 20 98 15 0.3 20 2 0 0 0 Vicia villosa 85 20 98 15 0.3 20 2 0 0 0

Altre specie Brassica napus var. 80 98 11 0.3 20 2 0 0 napobrassica Brassica oleracea convar. 75 98 11 0.3 20 3 0 0 acephala Phacelia tanacetifolia 80 96 11 0.3 20 0 0 Raphanus sativus var. 80 97 11 0.3 20 2 0 0 oleiformis

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Legenda delle norme relative alle sementi di prebase e di base

1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare

devono essere considerati semi germinati.

2 Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come

semi suscettibili di germinazione.

3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle

sementi (p. es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata.

4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis.

5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosalla e

Rumex maritimus.

6 Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere

considerato come impurezza.

7 Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame

non deve superare 1 in un campione di 500 semi.

8 Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere

considerato come impurezza.

9 La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non

deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.

10 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e

Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

11 La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in

un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di questa specie.

12 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di

Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto.

13 La percentuale in numero di semi di lupino amaro non deve superare l’1 per

cento.

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

3.3 Sementi commerciali

Specie Facoltà Tenore Purezza Tenore Numero massimo di semi di altre specie in un campione in % Numero massimo di semi di Legenda*) germina- massimo varietale di acqua del peso altre specie in un campione *) = vedasi il tiva di semi specifica (in %) 3*) secondo la cifra 1, colonna 4 commento (in %) duri (in %) (Totale per colonna) nella (in %) legenda relativa alle sementi certificate di prima riproduzione

1*) 2*) totale una sola Agropy- Alope- Melilo- Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex specie ron curus tus spp. raphani- arvensis fatua spp. spp. repens myosu- strum 4*) 5*) roides

GRAMINEAE Bromus stamineus 75 97 13 2.5 2.0 0.5 0.3 0 0 10 7, 8 Cynodon dactylon 70 90 13 3.0 2.0 0.3 0.3 0 0 2 8 Cynosurus cristatus 80 95 13 2.5 2.0 0.3 0.3 0 0 2 8 Phalaris aquatica 75 96 13 2.5 2.0 0.3 0.3 0 0 5 8 Poa annua 75 85 13 3.0 2.0 0.3 0.3 0 0 5 6, 8

LEGUMINOSAE Anthyllus vulneraria 75 30 95 11 2.5 2.0 0.3 0 0 10 8 Hedysarum coronarium 75 30 95 11 3.5 2.0 1.0 0 0 5 8 Lotus uliginosus 75 40 95 11 2.8 2.0 0.3 0 0 10 9, 10 Melilotus alba 80 40 97 11 2.5 2.0 - 0 0 10 9, 10 Melilotus officinalis 80 40 97 11 2.5 2.0 - 0 0 10 9, 10 Onobrychis viciifolia 75 20 95 11 3.5 2.0 0.3 0 0 5 Trigonella foenum-graecum 80 95 11 2.0 1.5 0.3 0 0 5 Vicia faba 85 5 98 15 1.5 1.3 0.3 0 0 5 11 Vicia pannonica 85 20 97 15 2.0 1.5 0.3 0 0 5 11

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Legenda delle norme relative alle sementi commerciali

1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare

devono essere considerati semi germinati.

2 Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come

semi suscettibili di germinazione.

3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle

sementi (p. es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata.

4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis.

5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e

Rumex maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari al 3 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza. Per Poa annua, un contenuto massimo totale pari al 10 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza.

7 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e

Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie.

8 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non

deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

9 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di

Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto per la relativa specie.

10 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non

deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp. 11 Per le specie di Vicia un contenuto massimo totale pari al 6 per cento in peso di sementi di Vicia pannonica e Vicia vilosa o di specie coltivate affini ad un’altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.

1998-0000 850

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Allegato 5 (art. 28, 44 e 45)

Etichettatura Capitolo A: Etichettatura delle sementi di cereali

1. La dimensione minima dell'etichetta è di 110 mm × 67 mm.

2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi:

1. numero dell’etichetta,

2. iscrizione „Normativa CE“,

3. servizio di certificazione e Paese („CH“ o „Svizzera“),

4. numero di riferimento del lotto,

5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: „chiuso il ... (mese e

anno)”,

6. specie (denominazione latina),

7. designazione della varietà,

8. categoria,

9. Paese di produzione,

10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di

semi,

11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 12. se si tratta di sementi di ibridi, la designazione della varietà è completata con la dicitura „ibrido“. Se si tratta di sementi di base di ibridi o di sementi per la produzione di miscugli di linee, la designazione della linea, dell’ibrido semplice o del componente è completata con la dicitura „componente“,

13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura „rianalizzate il

... (mese e anno)” può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione. b. per i miscugli di sementi:

1. miscuglio (specie e varietà),

2. servizio di certificazione e Paese („CH“ o „Svizzera“),

3. numero di riferimento del lotto,

4. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: „chiuso il ... (mese e

anno)”,

5. specie, varietà, categoria, Paese di produzione e proporzione e percentuale

di peso di ciascun componente,

6. numero dell’etichetta,

7. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di

semi,

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

8. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, 9. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura „rianalizzate il ... (mese e anno)” può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione.

Capitolo B: Etichettatura dei tuberi-seme di patate A. Indicazioni prescritte L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

1. numero dell’etichetta,

2. iscrizione „Normativa CE“,

3. servizio e Paese di certificazione,

4. numero d’identificazione del produttore o numero d’identificazione del lotto,

5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: „chiuso il ... (mese e anno)”,

6. designazione della varietà,

7. Paese di produzione,

8. categoria e classe,

9. calibro,

10. peso netto dichiarato.

B. Dimensioni La dimensione minima dell’etichetta è di 110 mm × 67 mm.

Capitolo C: Etichettatura delle sementi di piante foraggere 1.Etichette ufficiali

1.1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. numero dell’etichetta,

2. iscrizione „Normativa CE“,

3. servizio di certificazione e Paese,

4. numero di riferimento del lotto,

5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura „chiuso il ... (mese

e anno)” oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con la dicitura „campione prelevato il ... (mese e anno)”,

6. specie (denominazione latina),

7. designazione della varietà,

8. categoria,

9. Paese di produzione,

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero

dichiarato di semi puri,

11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione

di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

12. per le sementi certificate di seconda riproduzione e delle riproduzioni

successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base,

13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura „rianaliz-

zate il ... (mese e anno)” può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione. b. Per le sementi commerciali:

1. numero dell’etichetta,

2. iscrizione „Normativa CE“,

3. „Sementi commerciali (non certificate per la varietà)“

4. servizio di certificazione e Paese,

5. numero di riferimento del lotto,

6. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura „chiuso il ... (mese

e anno)” oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all’ammissione come sementi commerciali indicati con la dicitura „campione prelevato il ... (mese e anno)”,

7. specie (denominazione latina),

8. Paese di produzione,

9. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero

di semi,

10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione

di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

11. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura „rianaliz-

zate il ... (mese e anno)” può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione. c. Per i miscugli di sementi:

1. „Miscuglio di sementi per ... (utilizzazione prevista)“,

2. servizio che ha proceduto alla chiusura e Paese,

3. numero di riferimento,

4. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura „chiuso il ... (mese

e anno)”,

5. proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la

specie e, se necessario, secondo le varietà; la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all’acquirente o se è ufficialmente depositata,

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

6. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero

di semi,

7. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione

di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

8. per i miscugli di sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura

„rianalizzate il ... (mese e anno)” può compeltare il testo dell’eti- chetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione.

1.2 Dimensioni minime

110 mm x 67 mm

2. Etichette del fornitore o scritta sull’imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte a. Per le sementi certificate:

1. „Piccolo imballaggio CE B“,

2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno

d’identificazione,

3. numero d’ordine attribuito ufficialmente,

4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine,

5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di

identificare il lotto certificato,

6. specie, indicata almeno in latino,

7. varietà, indicata almeno in latino,

8. „Sementi certificate“,

9. peso lordo o netto o numero di semi puri,

10. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari

granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale,

11. per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del

valore agronomico e di utilizzazione: „non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere“. b. Per le sementi commerciali:

1. „Piccolo imballaggio CE B“,

2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno

di identificazione,

3. numero d’ordine attribuito ufficialmente,

4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine,

5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di

identificare il lotto controllato,

6. specie, indicata almeno in latino,

7. „Sementi commerciali“,

8. peso lordo o netto o numero di semi puri,

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

9. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari

granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c. Per i miscugli di sementi:

1. „Piccolo imballaggio CE B“,

2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno

di identificazione,

3. piccolo imballaggio CE B: numero d’ordine attribuito ufficialmente,

4. piccolo imballaggio CE B: servizio che ha attribuito il numero d’ordine e

nome del Paese o sigla,

5. piccolo imballaggio CE B: numero di riferimento quando il numero

d’ordine ufficiale non consente di identificare i lotti utilizzati,

6. „Miscuglio di sementi per ... (utilizzazione prevista)“,

7. peso netto o lordo o numero di semi puri,

8. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari

granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale,

9. proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e,

se necessario, secondo le varietà o la menzione della denominazione del miscuglio, se la proporzione in peso può essere comunicata all’acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Allegato 6 (art. 40)

Condizioni poste alle colture che discendono direttamente da tuberi-seme di patate (controllo delle colture)

1. Identità varietale

Nella discendenza diretta di tuberi-seme certificati, la percentuale in numero di piante non conformi alla varietà non deve essere superiore a 0,5 e la percentuale di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,2.

2. Virosi

2.1 Nella discendenza diretta di tuberi-seme certificati, la percentuale in numero di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 10. Non vengono tenuti in considerazione i mosaici lievi, ossia le semplici decolorazioni del fogliame che non ne implicano la deformazione. 2.2 Nella valutazione di cui al punto 1 di una varietà affetta da una virosi cronica non vengono tenuti in considerazione i sintomi lievi causati dal virus considerato.

Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 1999

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole(Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere) | Lexipedia | Lexipedia