AS 1999 887
Ordinanza sulla sicurezza militare
Ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)
del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 100 capoverso 3 della legge militare 1; visto l’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, ordina:
Art. 1 Organizzazione I compiti della sicurezza militare sono assunti dagli organi seguenti: a. dalla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere; b. dal Comando della sicurezza militare, che comprende:
3. gli ufficiali a esso attribuiti negli stati maggiori.
Art. 2 Compiti della Divisione della protezione delle informazioni e delle opere 1 La Divisione della protezione delle informazioni e delle opere è competente per le questioni riguardanti la tutela del segreto militare ed emana le istruzioni e le direttive in ambito militare per la protezione e la sicurezza in occasione della manipolazione di munizioni, esplosivi e altre merci pericolose, considerando l’aspetto della protezione dell’ambiente.
2 La Divisione della protezione delle informazioni e delle opere:
a. allestisce concetti per la protezione e la sicurezza, coordina gli interventi, dirige e appoggia l’istruzione nei settori della protezione delle informazioni, delle opere e dell’ambiente; b. emana le istruzioni e le direttive per la protezione di informazioni, persone, materiale dell’esercito, impianti, opere e beni e ne sorveglia l’esecuzione; c. per incarico del capo dello Stato maggiore generale, dirige la gestione della sicurezza negli ambiti della protezione delle informazioni, delle opere e dei dati nonché della sicurezza informatica; d. esegue una supervisione tecnica specifica nell’esercito, nell’amministrazione e nell’industria e regola l’obbligo d’annuncio; e. consiglia in tutte le questioni della tutela del segreto militare, della protezione e della sicurezza e dispone di un diritto di emanare istruzioni;
RS 513.61
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f. dispone di un diritto di controllo nell’esercito, nell’amministrazione e nell’in- dustria e istruisce i casi di infrazione alle misure di protezione e di sicurezza da parte di agenti della Confederazione; g. provvede all’elaborazione e all’esecuzione di convenzioni con l’estero in materia di protezione d’informazioni; h. rilascia attestazioni di sicurezza per i titolari di segreti.
Art. 3 Compiti del Comando della sicurezza militare
1 Al Comando della sicurezza militare incombono, in situazione ordinaria e
straordinaria: a. la valutazione della situazione in materia di sicurezza militare; b. l’adempimento dei compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza in ambito militare; c. la direzione dei preparativi d’impiego per le formazioni della sicurezza militare; d. la diffusione di informazioni sullo stato delle reti di comunicazione in Svizzera. 2 In servizio d’appoggio o in servizio attivo, al Comando della sicurezza militare incombono inoltre: a. la protezione di informazioni e di opere militari; b. la sicurezza preventiva dell’esercito contro lo spionaggio, il sabotaggio e altre azioni illegali; c. la protezione dei membri del Consiglio federale e di altre persone.
Art. 4 Ricerca di informazioni Gli organi della sicurezza militare ricercano autonomamente le informazioni, non ottenibili dagli organi di sicurezza civili, necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, segnatamente per l’esecuzione di misure di protezione preventive nell’ambito dell’esercito, e alla preparazione del servizio d’appoggio e del servizio attivo.
Art. 5 Collaborazione 1 Per adempiere i loro compiti legali, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, segnatamente con: a. gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; b. gli incaricati della sicurezza dell’esercito, della Confederazione e dei Cantoni nonché dell’industria; c. i servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati della protezione dell’am- biente.
2 Al riguardo, gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.
Art. 6 Obbligo d’informazione Gli organi della sicurezza militare sono tenuti a informare l’ufficio federale competente secondo la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, quando constatano pericoli concreti per la sicurezza interna o esterna.
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Art. 7 Trattamento dei dati personali 1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali per i seguenti ambiti: a. protezione di informazioni militari, opere o materiale dell’esercito classificati; b. controllo di sicurezza di persone attive in settori classificati; c. attestazioni di sicurezza di persone che all’estero ottengono accesso a informazioni classificate; d. dichiarazioni di sicurezza aziendale di appaltatori privati attivi in settori classificati; e. accertamento di fatti da parte della polizia militare nell’ambito dell’esercito. 2 La procedura si fonda sull’ordinanza del 20 gennaio 19993 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone. 3 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 senza che le persone interessate ne abbiano conoscenza.
4 Del rimanente, sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la
protezione dei dati della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e della legge federale sulla protezione dei dati4.
Art. 8 Esecuzione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, emana le istruzioni relative all’esecuzione della collaborazione con gli organi di sicurezza civili della Confederazione. 2 Del rimanente, il capo dello Stato maggiore generale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 17 agosto 19945 concernente l’organizzazione e i compiti della polizia militare della circolazione; b. l’ordinanza del 15 novembre 19956 concernente i compiti e l’organizzazione del Servizio della sicurezza militare.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Cotti
0984 Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
3 RS 120.4; RU 1999 655 4 RS 235.1 5 RU 1994 2079, RU 1995 4143 6 RU 1995 5345
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