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AS 2000 1044

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 5 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 lett. b Nella presente ordinanza s’intende per: b. linea affittata: l’attivazione di capacità trasmissiva secondo la Direttiva del Consiglio del 5 giugno 1992 (92/44/CEE)2 sull’applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate.

Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione in concessione e assoggettati all’obbligo di notifica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 cpv. 2 2 L’autorità concedente può, dopo aver effettuato una verifica, esonerare dall’ob- bligo di concessione e di notifica i fornitori di servizi di telecomunicazione con un’importanza economica e tecnica poco rilevante e destinati esclusivamente ad ap- plicazioni scientifiche.

1 RS 784.101.1 2 GU n. L 165 del 19. 6. 1992, p. 27, modificato dalla decisione della Commissione CE 94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23) e modifi- cata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998 (GU n. L 14 del 20.1.1998, p 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

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Servizi di telecomunicazione. O RU 2000

Art. 3a Diritto di allacciamento di un impianto terminale di telecomunicazione

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare l’allacciamento

d’impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce per motivi tecnici se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 6 otto- bre 1997 3 sugli impianti di telecomunicazione (art. 3 OIT). 2 L’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può autorizzare un for- nitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere l’allacciamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all’artico- lo 3 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che esso provochi danni gravi alla rete, interferenze radiotecniche o un ef- fetto nefasto per la rete e il suo funzionamento. L’Ufficio federale può inoltre adot- tare altre misure pertinenti. 3 In caso di emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può immedia- tamente scollegare un impianto di telecomunicazione dalla rete, se è necessario per la protezione di quest’ultima e se è possibile fornire gratuitamente e senza indugio un’alternativa all’utente. Il fornitore di servizi di telecomunicazione ne informa im- mediatamente l’Ufficio federale.

Art. 3b Interfacce delle reti di telecomunicazione 1 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicare al Consiglio federale quali tipi di interfacce mette a disposizione per l’accesso alle reti di teleco- municazione. 2 Deve pubblicare specificazioni tecniche precise e adeguate di tali interfacce, prima di mettere a disposizione del pubblico i servizi forniti mediante le stesse. Occorre pubblicare immediatamente le specificazioni aggiornate. 3 Le specificazioni devono essere sufficientemente dettagliate al fine di permettere la fabbricazione di impianti terminali di telecomunicazione in grado di utilizzare tutti i servizi forniti mediante l’interfaccia corrispondente.

4 L’Ufficio federale disciplina i particolari amministrativi e tecnici.

Art. 4 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Devono presentare il modo di ripartizione del loro capitale e le partecipazioni che detengono come pure, su richiesta, la pianificazione aziendale per l’intera durata della concessione.

Art. 4a Trattamento di dati personali

1 L’Ufficio federale e la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione)

possono trattare dati personali per adempiere i loro compiti conformemente alla le- gislazione in materia di telecomunicazioni.

3 RS 784.101.2

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2 L’Ufficio federale fornisce su richiesta oppure pubblica i dati personali relativi ai concessionari e ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione. I dati che possono essere forniti e pubblicati sono stabiliti conformemente ai principi di cui all’articolo 13 LTC. 3 L’Ufficio federale può permettere l’accesso a dati personali concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione mediante una procedura di richiamo. I dati ai quali si può accedere mediante una procedura di richiamo sono stabiliti conformemente ai principi di cui all’articolo 13 capoverso 2 LTC.

Art. 7 primo periodo Chiunque voglia ottenere una concessione deve inoltrare una domanda all’Ufficio federale. ...

Art. 10 Rilascio della concessione 1 In caso di concorso fondato sui criteri, l’autorità concedente valuta gli invii in base ai criteri contenuti e ponderati nella documentazione relativa alla pubblica gara. 2 In caso di asta pubblica, il richiedente che fa l’offerta più alta ottiene l’aggiudi- cazione. L’autorità concedente può esigere che i richiedenti forniscano cauzioni al fine di garantire il pagamento della somma proposta. La somma dell’aggiudicazione è pagabile in una volta sola, immediatamente dopo il rilascio della concessione. Essa non può essere rimborsata in modo parziale se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza. 3 L’autorità concedente può avvalersi di periti indipendenti per preparare ed eseguire la procedura, come pure per valutare le offerte. Essa riscuote tasse amministrative per coprire i costi della procedura di valutazione.

Art. 13 cpv. 1 primo periodo 1 Se, nonostante una domanda sufficiente, in una determinata regione non sono di- sponibili i tipi di linee affittate descritti nell’Allegato della Direttiva del Consiglio del 5 giugno 1992 (92/44/CEE)4, o se lo sono solo in parte, l’autorità concedente, imponendo un onere successivo sulla concessione, obbliga il concessionario dei ser- vizi di telecomunicazione a offrire corrispondenti linee affittate nella sua regione. ...

4 GU n. L 165 del 19.6.1992, p. 27, modificato dalla decisione della Commissione CE 94/439 (GU n. L 181 del 15.7.1994), modificata dalla direttiva CE 97/51 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GU n. L 295 del 29.10.97, p. 23) e modifi- cata dalla decisione della Commissione CE 98/80 del 7 gennaio 1998 (GU n. L 14 del 20.1.1998, p. 27). I testi di queste direttive sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

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Art. 15 cpv. 1 lett. c, d, f e g, cpv. 2 primo periodo e cpv. 3

1 Il servizio universale comprende (art. 16 LTC):

c. servizi d’emergenza: istradamento delle chiamate d’emergenza alle centrali d’allarme competenti (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147) compresi i dati ne- cessari per individuare l’ubicazione di chi chiama; d. elenchi: accesso a titolo oneroso agli elenchi di tutti i fornitori di servizi universali in Svizzera, a scelta dell’utente in forma elettronica o mediante informazione a voce nelle tre lingue ufficiali; f. servizio di trascrizione per audiolesi: messa a disposizione di un servizio di trascrizione per audiolesi, compresi i servizi d’emergenza, ventiquattr’ore su ventiquattro alla tariffa della zona più vantaggiosa; g. elenco e servizio di trascrizione per non vedenti: accesso, sotto forma di ser- vizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, agli elenchi di tutti i fornitori di servizi universali in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di trascri- zione per ipovedenti. 2 L’Ufficio federale determina le specificazioni che devono essere rispettate al punto terminale di rete; queste sono conformi alle norme internazionali armonizzate. 3 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla tra- smissione, tra fornitori di servizi universali, delle informazioni necessarie all’indi- cazione delle tasse all’utente (giustificativo delle tasse).

Art. 16 Collegamento 1 In linea di principio il collegamento è situato all’interno dell’edificio dell’utente. Se, per motivi tecnici, esso deve essere installato sul muro esterno, il fornitore del collegamento è tenuto a fare quanto necessario affinché le persone non autorizzate non vi abbiano accesso.

2 Gli impianti interni non fanno parte del collegamento.

Art. 18 cpv. 1, 1 bis, 2 e 2bis 1 L’accesso ai servizi d’emergenza (n. 112, 117, 118, 143, 144, 147) va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L’accesso ai numeri 112, 117, 118 e 144 deve essere gratuito e possibile senza l’uso di mezzi di pagamento (monete o carte). Per i numeri 143 e 147 possono essere riscossi una tassa forfettaria di 20 centesimi e il supplemento conformemente all’articolo 23 capoverso 1 lette- ra d. 1bis I fornitori di servizi di telecomunicazione mobili via satellite che dipendono dal servizio universale ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attri- buito elementi d’indirizzo devono unicamente garantire, gratuitamente, l’accesso al numero 112. 2 Nella misura in cui la tecnica scelta lo permetta, la possibilità di individuare l’ubicazione dei chiamanti deve essere garantita online per i numeri 112, 117, 118 e 144. Questo vale anche per gli utenti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elen-

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chi pubblici (art. 21 cpv. 3 LTC). Su richiesta, l’Ufficio federale può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi d’emergenza (polizia, pompieri, servizi sanitari e di salvataggio), per i quali l’individuazione dell’ubicazione dei chiamanti deve essere garantita. Esso pubblica la lista di tali numeri. 2bis Il concessionario del servizio universale fornisce, in collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale e a favore delle centrali d’allarme, un servizio che permetta di individuare l’ubicazione di tutti gli utenti delle prestazioni del servizio universale. Questo servizio, fornito dietro remunerazione, deve essere accessibile anche alle centrali d’allarme che non sono collegate al concessionario del servizio universale. La collaborazione tra quest’ultimo e gli altri fornitori di presta- zioni del servizio universale è disciplinata secondo i principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi giusta l’articolo 34. Se vi sono più concessionari del servizio universale, l’autorità concedente può obbligare uno di essi a fornire il servi- zio di individuazione dell’ubicazione.

Art. 19a Servizi per audiolesi e ipovedenti 1 I servizi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere f e g devono essere gratuiti, sia che i fornitori di prestazioni del servizio universale stessi li offrano agli audiolesi e agli ipovedenti sia che forniscano a questi ultimi l’accesso a servizi di terzi. 2 Il prezzo delle comunicazioni fatturate agli audiolesi e agli ipovedenti nell’ambito di questi servizi non deve essere discriminatorio rispetto alle tariffe applicate per gli altri utenti.

Art. 19b Blocco delle comunicazioni uscenti verso servizi con contenuto erotico o pornografico I fornitori di prestazioni del servizio universale devono offrire gratuitamente la pos- sibilità di bloccare le comunicazioni uscenti verso servizi con contenuto erotico o pornografico.

Art. 22 Abrogato

Art. 23 cpv. 1, 3 e 4 1 Dal 1° maggio 2000 si applicano i seguenti limiti superiori dei prezzi (IVA inclu- sa): a. collegamento (art. 15 cpv. 1 lett. a): 25,25 franchi al mese; b. comunicazione all’interno dell’area con il medesimo prefisso conforme- mente al piano di numerazione E.164/19985 (area locale): 10 centesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:

5 RS 784.101.113, Allegato 2 numero 1

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2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il

sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 180 secondi,

3. dal lunedì al sabato tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 360 secondi;

c. comunicazione al di fuori dell’area dell’area con il medesimo prefisso con- formemente al piano di numerazione E.164/19986 (area nazionale): 10 cen- tesimi per i seguenti intervalli di tempo interi o iniziati:

2. dal lunedì al venerdì tra le ore 6 e le 8, tra le ore 17 e le 22, nonché il

sabato, la domenica e nei giorni festivi generali tra le ore 6 e le 22 (tariffa ridotta): 48 secondi,

3. dal lunedì alla domenica tra le ore 22 e le 6 (tariffa notturna): 96 secon-

di; d. supplemento per l’utilizzazione di un telefono pubblico: 50 centesimi. 3 I prezzi per le comunicazioni stabilite da telefoni pubblici devono essere uguali a quelli per tutti gli altri utenti del servizio telefonico pubblico. 4 Il concessionario del servizio universale notifica all’Ufficio federale tutti i cam- biamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.

Art. 24 Abrogato

Art. 26 Spostamento di linee e telefoni pubblici 1 I proprietari di fondi in uso comune annunciano per scritto al concessionario lo spostamento di linee e telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il concessionario è tenuto a pronunciarsi in merito alle modalità di spostamento, ai costi e all’assun- zione di questi ultimi. Se non si giunge ad alcun accordo sullo spostamento e sulle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni del concessionario. 2 I costi dello spostamento sono di regola assunti dal concessionario. Tuttavia, il proprietario del fondo in uso comune vi partecipa in modo adeguato se: a. l’attuale ubicazione della linea o del telefono pubblico corrisponde a un suo esplicito desiderio; b. utilizza in comune la linea per bisogni propri; c. lo spostamento della linea o del telefono pubblico è richiesto prima dello scadere di un anno dall’installazione; d. i costi derivanti da altre misure accettabili sono inferiori rispetto a quelli ca- gionati dallo spostamento.

6 RS 784.101.113, Allegato 2 numero 1

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3 Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella procedura. Essi devono partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.

Art. 32 cpv. 2 2 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative all’individuazione del collegamento che chiama e del collegamento chiamato.

Art. 35 Titolo Interfacce d’interconnessione

Art. 37 Chiunque offra una prestazione del servizio universale secondo l’articolo 16 LTC deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori (art. 11 cpv. 2 LTC). Il fornitore deve garantire direttamente o indirettamente l’interconnessione. Occorre rispettare i seguenti principi: a. l’offerta di base (art. 32, fatta salva la lett. b); b. l’indicazione delle condizioni tecniche e commerciali nei confronti dei for- nitori che chiedono l’interconnessione; c. le interfacce d’interconnessione (art. 35).

Art. 40 Notificazione dell’apertura dei negoziati Il fornitore che desidera concludere un accordo di interconnessione può comunicare per scritto all’Ufficio federale, quale prova, l’apertura o la ripresa dei negoziati.

Art. 43 cpv. 1 lett. c bis 1 La domanda di decisione volta a garantire l’interconnessione (art. 11 cpv. 3 LTC) deve contenere: cbis. per le domande giusta l’articolo 11 capoverso 1 LTC, il formulario elaborato dall’Ufficio federale concernente la posizione dominante che occupa sul mercato il fornitore cui incombe tale obbligo.

Art. 46 Procedura di conciliazione Nell’ambito dell’istruzione, l’Ufficio federale avvia una procedura di conciliazione.

Art. 49 Abrogato

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Art. 50 cpv. 2 periodo introduttivo e lett. a nonché cpv. 3 bis 2 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, gli utenti possono chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro i seguenti dati, a condi- zione che siano utilizzati per l’allestimento della fattura: a. gli elementi di indirizzo completi dei collegamenti chiamati o i numeri di chiamata dei collegamenti che chiamano senza le ultime quattro cifre; 3bis Se le comunicazioni abusive provengono da un utente di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, quest’ultimo deve consegnare al fornitore di servizi di telecomunicazione dell’utente che ha inoltrato la richiesta i dati di cui al capo- verso 3.

Art. 51 cpv. 1 e 4 1 Se è tecnicamente possibile a condizioni ragionevoli, i fornitori di servizi di tele- comunicazione devono offrire agli utenti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l’indicazione del loro numero sull’impianto chiamato. 4 In ogni caso, essi devono garantire l’indicazione del numero chiamante per le co- municazioni per le quali deve essere garantita l’individuazione dell’ubicazione se- condo l’articolo 18 capoverso 2, per chiamate al servizio di trascrizione per audiole- si conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera f come pure per chiamate al proprio servizio guasti. A nessun altro utente deve essere permesso di avere l’indicazione del numero chiamante di chi ha scelto il servizio di soppressione del proprio numero secondo il capoverso 1.

Art. 55 cpv. 1 1 Gli utenti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere comunicazioni pubblicitarie da parte di terzi e che i loro dati non possono essere comunicati per scopi di pubblicità diretta.

Titolo prima dell’art. 62a Capitolo 6a: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni

Art. 62a Competenza dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale allestisce la statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, in parti- colare al fine di procedere alla valutazione delle legislazione in materia di telecomu- nicazioni, di prendere le necessarie decisioni regolatrici e garantire la continuità del servizio universale. 2 Garantisce la raccolta e il trattamento dei dati nonché tutti i lavori statistici nell’ambito del capoverso 1.

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3 Collabora e coordina i suoi lavori statistici con l’Ufficio federale di statistica in applicazione dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sull’organizzazione della statistica federale.

Art. 62b Dati raccolti dall’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati necessari all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in applicazione della legislazione sulle telecomuni- cazioni e a quelli ottenuti da altre autorità in applicazione del diritto federale. 2 Esso raccoglie, con l’ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei for- nitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a. le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre co- ordinate, campo d’attività); b. le caratteristiche delle reti (segnatamente tipo, caratteristiche tecniche, nu- mero e tipo degli allacciamenti, tasso di copertura della popolazione e del territorio, numero di ordini di preselezioni eseguiti); c. i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l’utilizza- zione che ne viene fatta (segnatamente prezzo, numero di abbonati, cifra d’affari per servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comuni- cazioni per servizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell’infrastrut- tura affittata a terzi). 3 Esso raccoglie, con l’ausilio di questionari annuali sui dati finanziari relativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare: a. le imprese stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre co- ordinate, campo d’attività); b. i prodotti operativi disgregati per tipo di servizi; c. i costi operativi, segnatamente l’acquisto di beni, gli acquisti di servizi (ser- vizi acquistati presso altri operatori per tipo di reti e altri servizi), i costi per il personale e gli ammortamenti; d. i risultati, segnatamente il risultato d’esercizio, il risultato fuori esercizio, il risultato prima dell’imposta, il risultato netto; e. gli investimenti, segnatamente gli investimenti in immobilizzazioni materiali quali gli investimenti in impianti d’esercizio necessari ai servizi di teleco- municazione per tipo di rete e gli investimenti in immobilizzazioni immate- riali e finanziari; f. gli effettivi. 4 Esso può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante que- stionari unici.

7 RS 431.011

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Art. 62c Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’Ufficio federale le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica uffi- ciale sulle telecomunicazioni. 2 In particolare devono compilare i questionari elaborati dall’Ufficio federale in modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.

Art. 62d Utilizzazione dei dati 1 I dati raccolti o comunicati a scopi statistici non possono essere utilizzati per altri scopi, a meno che una legge federale autorizzi espressamente un’altra utilizzazione, la persona in questione vi abbia acconsentito per scritto o si tratti di valutare la legi- slazione in materia di telecomunicazioni. 2 I dati personali raccolti possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati e di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori statistici, a condizione che: a. siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette; b. il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’Uf- ficio federale o a distruggerli una volta conclusi i lavori; c. la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione; d. tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la nor- mativa federale in materia di protezione dei dati; e. non vi sia alcun interesse pubblico o privato preponderante che si opponga alla messa a disposizione.

Art. 62e Provvedimenti all’interno dell’Ufficio federale L’Ufficio federale adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida i lavori di statistica a un’unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di gestione o di controllo.

Art. 62f Segreto professionale Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.

Art. 62g Diffusione dei risultati statistici 1 L’Ufficio federale pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo i risultati statistici d’interesse pubblico. Esso può fornire su richiesta e dietro paga- mento i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richia- mo se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.

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2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da rende- re impossibile qualsiasi deduzione sulla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che essa vi abbia acconsentito. 3 L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati di cui al capoverso 1 è libera a condi- zione d’indicarne la fonte. L’Ufficio federale può prevedere eccezioni.

Art. 62h Legislazione sulla protezione dei dati Il trattamento dei dati raccolti e tutti i lavori statistici sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati.

Art. 64 Membri dei Settori dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) 1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 19 della Convenzione UIT8). 2 L’Ufficio federale può riconoscere la qualità di membro dei Settori (art. 19 della Convenzione UIT) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a orga- nizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di adempire le esigenze dell’Unione internazionale delle teleco- municazioni.

Art. 70a Individuazione dell’ubicazione delle chiamate d’emergenza 1 Fino al 30 giugno 2000, i fornitori di servizi di telecomunicazione annunciano all’Ufficio federale i numeri diversi dai numeri brevi di cui all’articolo 18 capover- so 2, per i quali garantiscono l’individuazione dell’ubicazione delle chiamate al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. 2 L’Ufficio federale conferma ai servizi d’emergenza in questione la garanzia dell’individuazione dell’ubicazione delle chiamate oppure la revoca.

Art. 70b Interfacce delle reti di telecomunicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui servizi al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 3b sono già accessibili al pubblico, devono adempiere l’obbligo di comunicazione e di pubblicazione di cui all’articolo 3b capoversi 1 e 2 entro il 31 luglio 2000.

8 RS 0.784.02

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Servizi di telecomunicazione. O RU 2000

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.

5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 1998

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