AS 2000 1058
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 5 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a-d e g
1 Nella presente ordinanza si intende per:
a. impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, un in- sieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari, oppure un componente essenziale (modulo) necessari per l’utilizzazione di frequenze o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo; b. impianto collegato per filo: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono tra- smesse per filo o utilizzate per tale scopo; c. impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto o componente essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, diret- tamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utiliz- zate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); d. interfaccia:
1. un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato intera-
mente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale 1’utente può avere ac- cesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunica- zione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di teleco- municazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o
2. un’interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di
radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni tecniche; g. messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la
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ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte de- gli utenti.
Art. 2a Categorie d’impianti 1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) determina, tenendo conto della prassi internazionale, le categorie d’impianti e gli impianti che le compongono, e ne compila un elenco2. 2 Una categoria comprende tipi d’impianti considerati simili e le interfacce alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d’impianti.
Titoli prima dell’art. 3 Abrogati
Art. 3 Esigenze fondamentali
1 Ogni impianto di telecomunicazione deve soddisfare le esigenze fondamentali di
cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a3 e b4 della direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di teleco- municazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva 1999/5/ CE)5. 2 Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da uti- lizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose. 3 L’Ufficio federale stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le catego- rie d’impianti ai quali esse si riferiscono. Le esigenze supplementari sono le seguen- ti: a. gli impianti devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere collegati ad interfacce di tipo appropriato nell’intera Svizzera; b. essi non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del ser- vizio; c. essi devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati; d. essi devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi;
2 Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Ave- nir 44, casella postale, 2501 Bienne. 3 Questi requisiti essenziali sono stati parzialmente integrati nel diritto svizzero nell’ordi- nanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole (RS 734.26). 4 Questi requisiti essenziali sono stati parzialmente integrati nel diritto svizzero nell’ordi- nanza sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5). 5 GUCE N. L 91/10 del 7.4.1999. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.
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e. essi devono supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; f. essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.
Titoli prima dell’art. 3a Capitolo 2: Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi Sezione 1: Conformità
Art. 3a Condizioni per l’offerta e l’immissione in commercio 1 Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o immessi in commercio unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all’articolo 3 e le disposi- zioni pertinenti della presente ordinanza. 2 La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l’artico- lo 20, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 10 e 11.
Art. 3b Notifica degli impianti di radiocomunicazione 1 Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazio- nale e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità diver- sa dall’omologazione, deve notificare all’Ufficio federale la sua intenzione di com- mercializzarli. L’Ufficio federale compila l’elenco degli impianti di radiocomunica- zione che non devono essere notificati 6. 2 La notifica, che deve essere fatta almeno 4 settimane prima dell’inizio dell’immis- sione in commercio degli impianti di telecomunicazione in questione, fornisce se- gnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli impianti e indica, se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo di valutazione della conformità di cui all’articolo 26. 3 Qualora l’Ufficio federale constati, in base a informazioni fornite in applicazione del capoverso 2, che l’impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni, può adottare le misure previste all’articolo 33 capoverso 3 LTC.
4 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.
Art. 4 Norme tecniche 1 L’Ufficio federale può incaricare organismi svizzeri di normalizzazione indipen- denti di elaborare norme tecniche.
6 Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Ave- nir 44, casella postale, 2501 Bienne.
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2 Le norme tecniche definite giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC sono
pubblicate nel Foglio federale con i titoli e le referenze 7.
Art. 4a Interfacce 1 L’Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e ne pubblica la lista sotto forma di ordinanza. 2 Stabilisce l’ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.
Art. 5 cpv. 1, 1 bis, 3 lett. a e d nonché cpv. 5
1 Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione che è stato
oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall’omologazione deve allegarvi una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali. 1bis La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.
3 La dichiarazione di conformità comprende segnatamente:
a. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera; d. l’identità della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fab- bricante o per il suo mandatario con sede in Svizzera. 5 Il fabbricante, il suo mandatario, o se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le per- sone responsabili dell’offerta e dell’immissione in commercio, devono poter pre- sentare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dal giorno di fabbricazione dell’impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 5a Informazioni all’utente 1 Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi le informazioni sull’uso cui l’apparecchio è destinato, comprese le eventuali restri- zioni d’utilizzo.
3 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.
Art. 6 cpv. 3 e 4 Abrogati
Art. 7 Documentazione tecnica 1 Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della conformità (allegati II-V), la persona responsabile dell’immissione in commercio
7 L’elenco dei titoli delle norme e i rispettivi testi sono ottenibili presso il Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, o pres- so la Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna.
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degli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di va- lutazione della conformità diversa dall’omologazione deve poter presentare la do- cumentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.
2 La documentazione tecnica deve contenere almeno quanto segue:
a. una descrizione generale dell’impianto di telecomunicazione, preferibil- mente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo; b. disegni di progettazione e fabbricazione nonché elenchi di componenti, sot- tounità, circuiti ecc.; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e elenchi e del funzionamento dell’impianto di telecomunicazione; d. un elenco delle norme tecniche secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali di cui all’articolo 3 qualora le norme definite giusta l’articolo 31 capoverso
2 lettera a LTC non sono state applicate o non esistono;
e. i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.; f. le relazioni sulle prove effettuate. 3 Deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o alme- no devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.
4 L’articolo 5 capoverso 5 è applicabile per analogia.
Art. 8 e 9 Abrogati
Art. 10 Impianti di radiocomunicazione 1 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); d. all’omologazione. 2 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che soddisfano le norme tecniche stabilite dall’Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. alla procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III); b. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); d. all’omologazione.
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3 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che non soddi- sfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall’Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); b. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); c. all’omologazione. 4 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’arti- colo 3 capoverso 1, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).
Art. 11 Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1 Gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sotto- posti a una delle seguenti procedure: a. alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b. alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); d. all’omologazione. 2 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù del- l’articolo 3 capoverso 1, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).
Art. 20 cpv. 1 lett. a, e, f, i-n e cpv. 2
1 Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:
a. gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di ra- diocomunicazione comune ad altri organismi; e. gli impianti trasmittenti per radioamatori, installati ed esercitati nella gamma delle frequenze inferiori a 30 MHz, salvo che si tratti d’impianti acquistabili nei negozi; f. gli impianti trasmittenti per radioamatori, che possono essere installati ed esercitati, nella gamma delle frequenze superiori a 30 MHz, esclusivamente sulle frequenze assegnate ai radioamatori, salvo che si tratti d’impianti ac- quistabili nei negozi; i. gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi; k. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di un’autorizzazione rilasciata appositamente;
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l. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che sono og- getto di dimostrazione a fiere specializzate riconosciute dall’Ufficio federale in virtù di un’autorizzazione rilasciata appositamente; m gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da rappresentanze diplomatiche, missioni perma- nenti, sedi consolari e organizzazioni governative internazionali nei propri edifici o parti di edificio o in un’area contigua; n. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo per misurazioni e per prove, ossia quelli utilizzati per individuare e diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento e che sono installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni.
2 Abrogato
Art. 21 cpv. 2 2 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati per l’ascolto di emissioni di radiocomunicazione pubbliche conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 6 ottobre 19978 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione possono essere offerti unicamente a tale scopo.
Art. 21a Fiere specializzate 1 Chiunque organizzi una fiera specializzata durante la quale vengono presentati im- pianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni, deve prima annunciarlo all’Ufficio federale. 2 Chi espone gli impianti di telecomunicazione di cui al capoverso 1 deve indicare chiaramente che questi non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere immessi in commercio. 3 Sono fatti salvi gli articoli 21 e 23 della presente ordinanza, come pure l’artico- lo 35 dell’ordinanza del 6 ottobre 19979 sulla gestione delle frequenze e sulle con- cessioni di radiocomunicazione.
Art. 22, titolo e cpv. 1 e 4 Prove tecniche per impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1 Chi vuole installare ed esercitare un impianto terminale di telecomunicazione col- legato per filo di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera k allacciandolo agli impianti di un fornitore di servizi pubblici, deve essere in possesso di un’autorizzazione dell’Ufficio federale.
8 RS 784.102.1 9 RS 784.102.1
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4 Gli impianti devono essere disinseriti allo scadere dell’autorizzazione se nel frat- tempo non sono stati omologati o non sono stati oggetto di un’altra procedura di valutazione della conformità.
Art. 23 Dimostrazioni d’impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo nell’ambito di fiere specializzate Chi vuole organizzare una fiera specializzata durante la quale impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera l sono oggetto di dimostrazione, deve chiedere all’Ufficio federale il riconoscimento della fiera e un’autorizzazione per gli espositori affinché possano raccordare i loro im- pianti terminali di telecomunicazione collegati per filo agli impianti dei fornitori di servizi pubblici.
Art. 26 cpv. 1 lett. a e d , nonché cpv. 2 e 5 1 Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facil- mente leggibile: a. il tipo; d. se del caso, l’identificatore della categoria d’impianti (art. 2a). 2 Devono inoltre recare il numero d’identificazione dell’organismo responsabile della valutazione della conformità o dell’omologazione gli impianti di telecomuni- cazione che non sono stati oggetto di: a. una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); o ppure b. una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all’articolo 4 capoverso 2 definiscano le serie di prove radio essenziali.
5 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte:
a. per l’omologazione, dal titolare della stessa o, se questi non è domiciliato in Svizzera, dalla persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in com- mercio; b. per le altre procedure di valutazione della conformità, dal fabbricante, dal suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell’offerta o dell’immis- sione in commercio.
Art. 28 cpv. 1 e 1 bis 1 L’Ufficio federale è autorizzato, nell’ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell’offerta e dell’immissione in commercio i documenti e le informa- zioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per farli esaminare da uno dei laboratori di prova indicati all’articolo 19.
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1bis Durante i controlli, l’utente è tenuto a fornire i documenti in suo possesso relati- vi agli impianti di telecomunicazione, come pure le informazioni che permettono d’identificare la persona responsabile dell’offerta e dell’immissione in commercio.
Art. 29 cpv. 1 1 Se dal controllo o dalla verifica legati alla prova risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell’Ufficio federale sono state disattese, quest’ultimo può, dopo aver sentito la persona responsabile dell’offerta o dell’im- missione in commercio o dell’esercizio, ordinare le misure previste dall’articolo 33 capoverso 3 LTC.
Art. 31 cpv. 5-9
5 Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui
all’articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reci- proco riconoscimento della loro conformità (direttiva CE 98/1310) e che prima del 1° maggio 2000 sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità possono, su riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili: a. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una nuo- va procedura di valutazione della conformità; b. ancora essere offerti e immessi in commercio senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.
6 In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, se occorre,
l’Ufficio federale adotta le misure necessarie per quanto riguarda gli impianti di te- lecomunicazione già offerti, immessi in commercio, installati o esercitati. 7 A partire dal 1° maggio 2001, ogni impianto di cui al capoverso 5, eccezion fatta per quelli omologati, può essere offerto e immesso in commercio unicamente se ac- compagnato da una dichiarazione di conformità (art. 5), dalla quale risulta che esso soddisfa le esigenze fondamentali della direttiva CE 98/13. 8 A partire dal 1° maggio 2001, ogni impianto di cui al capoverso 5 può essere of- ferto o immesso in commercio unicamente se accompagnato da un’informazione destinata all’utente ai sensi dell’articolo 5a. 9 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che a partire dal 1° maggio 2000 sottostanno alla valutazione della conformità e al contrassegno, possono: a. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una pro- cedura di valutazione della conformità; b. ancora essere offerti e immessi in commercio fino al 1° maggio 2001 senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.
10 GUCE N. L74/1 del 12.3.1998. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.
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Art. 31a Esigenze fondamentali supplementari Oltre alle esigenze fondamentali giusta l’articolo 3 e d’accordo con il Segretariato di Stato dell’economia (seco), l’Ufficio federale può esigere fino al 1° novembre 2002 che gli impianti di telecomunicazione non possano causare un deterioramento inac- cettabile di un servizio di telefonia vocale accessibile nel quadro del servizio univer- sale.
Art. 32 Valutazione della conformità da parte dell’Ufficio federale 1 In assenza dell’organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c, l’Ufficio federale ne assume i compiti per quanto riguarda le procedure del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV) e della garanzia qualità totale (allegato V). Esso regola le modalità transitorie in collaborazione con il Seco. 2 L’Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia qualità totale (allegato V) se il richiedente prova che: a. possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera; b. soddisfa le condizioni previste da detta procedura (allegato V).
II I nuovi allegati I a V sono acclusi.
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2001
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Allegato I
Elenco delle procedure
Allegato II Procedura del controllo di fabbricazione interno Allegato III Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove spe - cifiche Allegato IV Procedura del dossier tecnico di fabbricazione Allegato V Procedura della garanzia qualità totale
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Allegato II (art. 10, 11 e 26)
Procedura del controllo di fabbricazione interno
1 Il controllo di fabbricazione interno è la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in que- stione soddisfano le esigenze dell’ordinanza ad essi applicabili. II fabbri- cante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione scritta di conformità.
2 II fabbricante redige la documentazione tecnica descritta all’articolo 7 capo-
verso 2 dell’ordinanza.
3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del-
l’impianto di telecomunicazione alle esigenze corrispondenti dell’ordinanza. Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell’impianto di telecomunicazione. 4 Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione garantisca la conformità degli impianti di telecomunicazione alla documentazione tecnica di cui all’articolo 7 capoverso 2 e alle esigenze dell’ordinanza ad essi applicabili.
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Allegato III (art. 10, 26 e 32)
Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
1 La procedura di controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
comprende la procedura descritta all’allegato II, completata dalle seguenti esigenze supplementari.
2 Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante
o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L’individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme tecniche. L’organismo di valutazione della conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese dagli organismi di valutazione della conformità.
3 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona respon-
sabile per l’immissione in commercio dell’impianto di telecomunicazione dichiara che le prove sono state effettuate e che l’impianto di telecomunica- zione soddisfa le esigenze fondamentali; nel corso del processo di fabbrica- zione egli appone il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità.
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Allegato IV (art. 10, 11 e 32)
Procedura del dossier tecnico di fabbricazione
1 La procedura del dossier tecnico di fabbricazione comprende la procedura
descritta all’allegato III, completata dalle seguenti esigenze supplementari.
2 La documentazione tecnica descritta all’articolo 7 capoverso 2 dell’or-
dinanza e la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui al punto 3 dell’allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbri- cazione.
3 Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona respon-
sabile dell’immissione in commercio dell’impianto di telecomunicazione sottopone il dossier a uno o più organismi di valutazione della conformità; ciascuno di tali organismi di valutazione della conformità deve essere infor- mato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.
4 L’organismo di valutazione della conformità esamina il dossier e, se ritiene
che non sia stato adeguatamente dimostrato che le esigenze fondamentali siano state soddisfatte, può emettere un parere al fabbricante, al suo rappre- sentante o alla persona responsabile dell’immissione in commercio dell’im- pianto di telecomunicazione e ne informa gli altri organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro quattro settimane dalla ricezione del dossier da parte dell’organismo di va- lutazione della conformità. L’impianto di telecomunicazione può essere im- messo in commercio alla data della ricezione del parere o trascorso un pe- riodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto all’articolo 33 capoverso 3 LTC.
5 Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsa-
bile per 1’immissione in commercio dell’impianto di telecomunicazione tie- ne il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispetti- vi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo impianto di telecomunicazione.
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Allegato V (art. 10, 11 e 32)
Procedura della garanzia qualità totale
1 La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli impianti di teleco- municazione in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redi- ge una dichiarazione di conformità.
2 Il fabbricante applica un sistema garanzia qualità approvato per la progetta-
zione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo degli impianti di tele- comunicazione secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sor- veglianza di cui al punto 4.
3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia
qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti (documentazione tecnica di cui all’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza), – la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (punto 3.2). 3.2 II sistema garanzia qualità deve garantire la conformità degli impianti di te- lecomunicazione alle esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili. Tutti i criteri, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema ga- ranzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguar- danti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizio- ne: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabi- lità di gestione in materia di progettazione e di qualità degli impianti di telecomunicazione, – delle prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni che si applicano agli impianti di telecomunicazione e, qualora le norme di cui all’articolo 31 capoverso 2. lettera a, LTC non vengano applicate pie- namente, una descrizione dei mezzi che saranno utilizzati affinché le esigenze fondamentali siano rispettate, – delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione de- gli impianti di telecomunicazione appartenenti alla categoria d’impianti in questione,
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– delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della quali- tà, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati, – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effet- tuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione, – dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami sia- no conformi ai requisiti per l’esecuzione delle prove necessarie, – della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc., – dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema garanzia qua-
lità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali esigenze dei sistemi garanzia qualità che soddisfano la norma corrispondente.11 L’organismo di valutazione della conformità esamina in particolare se il si- stema controllo garanzia qualità garantisce la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze dell’ordinanza alla luce della pertinente do- cumentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i ri- sultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli impianti di telecomunicazione oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4 II fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema ga- ranzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed ef- ficace. II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tengono informato l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema ga- ranzia qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema garanzia qualità modificato continua a soddisfare le esi- genze di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la moti- vazione circostanziata della decisione.
11 Questa norma (EN ISO 9001) sarà completata in modo da tener conto della specificità degli impianti di telecomunicazione.
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4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della
conformità 4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato.
4.2 II fabbricante deve consentire all’organismo di valutazione della conformità
di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezio- ne, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema garanzia qualità, – la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Pro- gettazione» del sistema garanzia qualità, cioè i risultati di analisi, cal- coli, prove, ecc. – la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbri- cazione» del sistema garanzia qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge a intervalli regolari ve-
rifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il si- stema garanzia qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4 L’organismo di valutazione della conformità può anche effettuare visite sen-
za preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5 Per dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’impianto di
telecomunicazione, il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tiene a disposizione delle autorità: – la documentazione di cui al punto 3.2, – le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma, – le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui al punto 3.3, ultimo comma, al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede in Sviz- zera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione in commercio in Svizzera degli impianti di telecomunicazione.
6 Ogni organismo di valutazione della conformità comunicherà agli altri orga-
nismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi garanzia qualità rilasciate o ritirate, compresi i ri- ferimenti agli impianti di telecomunicazione in questione.
7 La documentazione e la corrispondenza concernenti le procedure di garanzia
qualità totale devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confe- derazione o in inglese.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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