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AS 2000 1170

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

del 6 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero, viste la legge del 19 dicembre 19971 concernente una tassa sul traffico pesante (LTTP) e la legge dell’8 ottobre 1999 2 sul trasferimento del traffico, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) è riscossa per l’uti- lizzazione delle strade pubbliche secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 1962 3 sulle norme della circolazione stradale (ONC).

Art. 2 Oggetto della tassa 1 Gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli articoli 11 capo- verso 1 e 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigen- ze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l’articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t.

2 Vi rientrano in particolare:

a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV); b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV); c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV); d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV); e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV); f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1-3 OETV); g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV); h. gli autoveicoli abitabili e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);

RS 641.811

1170 2000-0323

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i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV); j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OETV); k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV); l. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi (art. 20 cpv. 2 lett. d OET V); m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1 OETV).

Art. 3 Eccezioni all’obbligo della tassa

1 Sono esentati dalla tassa:

a. i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall’Esercito, muniti di tar- ghe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+; b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di inci- denti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze; c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito d’una concessione secondo l’ordinanza del 25 novembre 19985 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici; d. i veicoli agricoli (art. 86 segg. ONCS); e. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell’ordinanza del 20 novembre 1959 6 sull’assicurazione dei veicoli; OAV); f. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali sviz- zere (art. 22 segg. OAV); g. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria (art. 4), allorquando il veicolo da sostituire è del mede- simo genere; h. i veicoli per la scuola guida (art. 89 dell’ordinanza del 27 ottobre 19767 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli; OAC) sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di una scuola guida riconosciuta; i. i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione; j. i veicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV); k. i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di mate- riale per fieraioli e circhi; l. i veicoli cingolati (art. 28 OETV); m. gli assi di trasporto.

5 RS 744.11 6 RS 741.31 7 RS 741.51

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2 L’Amministrazione delle dogane può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica.

Art. 4 Riscossione della tassa forfettaria 1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annual- mente a: a. 650 franchi, nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti; b. 1600 franchi, nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t; c. 2400 franchi, nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 18 t; d. 3200 franchi nel caso di autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 18 t; e. 8 franchi per 100 kg peso totale, nel caso di carri con motore, trattori e vei- coli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massi- ma di 45 km/h, nonché di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimor- chi non assoggettati alla tassa. 2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da autoveicoli non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo trattore sotto forma d’un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a: a. 16 franchi per 100 kg carico rimorchiabile, per gli autofurgoni, le automobili, i minibus e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t; b. 8 franchi per 100 kg carico rimorchiabile, per i carri con motore, i trattori nonché gli altri veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t. 3 Sui veicoli immatricolati provvisoriamente, destinati all’esportazione, è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta a: a. 50 franchi per 3 giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2; b. 200 franchi per 3 giorni nel caso di altri veicoli. 4 In singoli casi l’Amministrazione delle dogane può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.

Art. 5 Competenze

1 Sempre che l’ordinanza non disponga altrimenti, la sua esecuzione incombe

a. all’Amministrazione delle dogane per:

1. i veicoli della Confederazione,

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2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni, nella

misura in cui l’esecuzione concerne la determinazione e la riscossione della tassa, 3. i veicoli esteri, inclusa la riscossione successiva della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l’articolo 4 capoverso 3; b. ai Cantoni per:

1. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa forfettaria da essi immatricolati,

2. i veicoli svizzeri soggetti alla tassa commisurata alle prestazioni da essi

immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi esecutivi, ossia il rilevamento dei dati di base e la consegna dei mezzi ausiliari,

3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoria-

mente secondo l’articolo 4 capoverso 3.

Art. 6 Passaggio del confine I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i posti di confine designati dall’Amministrazione delle dogane.

Capitolo 2: Ordinamenti speciali Sezione 1: Veicoli utilizzati per trasporti pubblici

Art. 7 1 Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilo- metri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calco- lata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale. 2 Nel primo trimestre dell’anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all’Amministrazione delle dogane una dichiarazione concernente l’impiego dei veicoli in sevizio, precisando il chilometraggio percorso. 3 Se la dichiarazione è omessa, l’Amministrazione delle dogane riscuote la totalità della tassa per l’intero periodo.

Sezione 2: Corse effettuate nel traffico combinato non accompagnato

Art. 8 Veicoli utilizzati nel traffico combinato non accompagnato 1 Su richiesta da presentare all’Amministrazione delle dogane, i detentori di veicoli assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non ac- compagnato (TCNA) fruiscono di una restituzione per i percorsi iniziali e finali ese- guiti nel TCNA.

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2 Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia o alla nave oppure dalla ferrovia o dalla nave alla strada, è restituito l’importo seguente: a. fr. 20.– per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi; b. fr. 25.– per le unità di carico e i semirimorchi d’una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi. 3 La domanda di restituzione dev’essere presentata all’Amministrazione delle doga- ne unitamente alla dichiarazione secondo l’articolo 22.

Art. 9 Corse nel TCNA; requisiti 1 Per corse iniziali e finali nel TCNA s’intendono le corse eseguite da veicoli stra- dali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e lo scalo ferroviario di trasbordo o il porto renano più vicini sen- za che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro.

2 Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 5,5 m o 18 piedi e una

larghezza minima di 2,1 m o 7 piedi.

Art. 10 Corse nel TCNA; prova Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce come i detentori devono provare le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA e come le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali sono tenuti a cooperare alla prova circa le corse iniziali e finali effettuate nel TCNA.

Sezione 3: Altri ordinamenti speciali

Art. 11 Trasporti di legname 1 I detentori di veicoli atti al trasporto di legname e assoggettati alla tassa hanno di- ritto alla restituzione per i trasporti di legname greggio, segnatamente di tronchi, di legname industriale, di quello per la produzione d’energia e di cascami di legno. 2 La restituzione dev’essere chiesta all’Amministrazione delle dogane e ammonta a 1,30 franchi il metro cubo. L’importo della restituzione non deve eccedere l’importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo. 3 Il DFF, d’intesa con il DATEC, stabilisce come i detentori di veicoli secondo il capoverso 1 devono addurre le prove relative al diritto alla restituzione.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito 1 Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all’articolo 14 capoverso 1.

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2 Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il tra- sporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all’articolo 14 capoverso 1.

Capitolo 3: Base di calcolo della tassa

Art. 13 Peso determinante 1 Per il calcolo della tassa fa stato il peso totale menzionato nella licenza di circola- zione. Esso si fonda, anche per i veicoli esteri, sul diritto svizzero in materia di tra- sporti stradali. Rimangono riservati gli ordinamenti risultanti da convenzioni inter- nazionali. 2 Nel caso di autoarticolati immatricolati come unità, la tassa è calcolata secondo il peso totale dell’unità. 3 Per le combinazioni di trattori a sella e semirimorchi immatricolati separatamente, si addizioneranno il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimor- chio. Se è assoggettato alla tassa unicamente il semirimorchio, farà stato solo il peso totale di quest’ultimo. 4 Per le altre combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa, si addizioneranno il peso totale del veicolo trattore e il peso totale del rimorchio. 5 Nel caso di veicoli con carrozzeria intercambiabile o di genere modificabile, la tas- sa è calcolata secondo il peso totale più elevato che può essere preso in considera- zione. In casi particolari la Direzione generale delle dogane può fissare un altro peso determinante. 6 Se l’autoveicolo è esentato dall’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione giusta l’articolo 15 capoverso 5, farà stato il peso massimo autorizzato del convo- glio.

7 Se il peso determinante giusta i summenzionati capoversi 1-6 oltrepassa quello

legale svizzero o il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazio- ne, oppure il peso totale del convoglio (art. 67 ONC), fa stato il peso più basso.

Art. 14 Tariffa

1 Per chilometro percorso e per tonnellata determinante, la tassa ammonta a:

a. 2,0 centesimi per la categoria fiscale 1; b. 1,68 centesimi per la categoria fiscale 2; c. 1,42 centesimi per la categoria fiscale 3. 2 Per l’assegnazione alle categorie fiscali fa stato l’allegato 1. Se non può essere comprovata l’appartenenza d’un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3, si applicherà la categoria fiscale 1.

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Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 15 Equipaggiamento 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misura elettronico riconosciuto dal- l’Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registra- tore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un ap- parecchio di rilevazione che totalizza e registra il chilometraggio determinante. L’apparecchio di misura deve soddisfare le esigenze dell’ordinanza del 17 dicembre

19848 sulle verificazioni.

2 Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concer- nenti l’installazione di odocronografi (art. 100 cpv. 2 OETV). 3 Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatri- colati in Svizzera (veicoli svizzeri): a. gli autoveicoli assoggettati alla tassa; b. i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assogget- tati alla tassa. 4 I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione. 5 L’Amministrazione federale delle dogane può esonerare altri veicoli dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione. 6 I veicoli a motore esentati dall’obbligo di montare l’apparecchio di rilevazione de- vono essere equipaggiati con un dispositivo d’identificazione elettronico ricono- sciuto dall’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima decide in merito alle ecce- zioni. 7 A richiesta del detentore del veicolo, i veicoli a motore esentati dalla tassa possono essere equipaggiati con un dispositivo d’identificazione elettronico. Il DFF può pre- scrivere il montaggio di mezzi d’identificazione per altre categorie di veicoli.

Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell’apparecchio di misura 1 L’apparecchio di rilevazione dev’essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell’apparecchio incombe al detentore. 2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio devono essere effettuati dai servizi d’accettazione designati dall’Amministrazione delle dogane d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia. I servizi d’accettazione effettuano la verifica circa la conformità dell’intero apparecchio di misura all’atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l’attestazione di conformità richiesta.

8 RS 941.210

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3 Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di rile- vazione con una carta chip rilasciata dall’Amministrazione delle dogane. 4 All’atto dei collaudi periodici del veicolo le autorità d’esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare un controllo posticipato controllano il sensore-rimorchio dell’apparecchio di rilevazione. 5 L’autorità d’esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell’autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio d’un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere. 6 Le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 19779 sulla metrologia so- no applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l’articolo 15 capoverso 1.

Art. 17 Rimorchi

1 Se l’autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell’appa-

recchio di rilevazione tutti i dati necessari. 2 Per ogni rimorchio d’un peso totale eccedente le 3,5 t l’Amministrazione delle do- gane fornisce una carta chip contenente tutti i dati necessari alla rilevazione. Nel caso di rimorchi agricoli nonché di rimorchi d’un peso totale sino a 3,5 t, la carta chip è rilasciata solo in casi particolari o a richiesta del detentore. 3 Per i rimorchi trainati, la dichiarazione e il pagamento della tassa incombono al detentore del veicolo trattore.

Art. 18 Guasto dell’apparecchio di misura

1 Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell’appa-

recchio di misurazione. 2 In caso di funzionamento difettoso o di guasto egli deve far riparare o sostituire senza indugio l’apparecchio da un servizio d’accettazione. 3 Se si sospetta una disfunzione dell’apparecchio di rilevazione bisogna farlo verifi- care immediatamente da un servizio d’accettazione. 4 Se l’apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fis- sato dall’Amministrazione delle dogane, l’autorità d’esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe inter- cambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal prov- vedimento. 5 L’Amministrazione delle dogane declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici.

Art. 19 Modulo di registrazione invece dell’apparecchio di rilevazione 1 Oltre all’apparecchio di rilevazione montato sul veicolo, il conducente deve sem- pre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto o disfun-

9 RS 941.20

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zione dell’apparecchio o se quest’ultimo emette messaggi d’errore. Il modulo è for- nito dalle autorità esecutive. 2 Se l’autoveicolo traina un rimorchio, il modulo deve menzionare il peso totale di quest’ultimo. 3 Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni pre- scritte.

Art. 20 Libretto di bordo 1 Il libretto di bordo è utilizzato per i veicoli a motore che l’Amministrazione delle dogane ha esonerato dall’obbligo di montare un apparecchio di rilevazione. Esso è fornito dalle autorità esecutive. 2 Il detentore provvede affinché il conducente del veicolo effettui le annotazioni pre- scritte.

Art. 21 Obblighi del conducente Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare: a. utilizzare correttamente l’apparecchio di rilevazione; b. annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissio- ne di messaggi d’errore e di disfunzione dell’apparecchio e provvedere sen- za indugio all’esame dell’apparecchio di rilevazione.

Art. 22 Dichiarazione

1 La persona assoggettata al pagamento della tassa deve dichiarare all’Ammi-

nistrazione delle dogane, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione, i dati necessari al calcolo della tassa. 2 Per gli autoveicoli equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fa stato il chilo- metraggio registrato da quest’ultimo. Se sono stati registrati messaggi d’errore o se la persona assoggettata alla tassa è dell’avviso che i dati dell’apparecchio di rileva- zione sono errati per altri motivi, essa lo deve menzionare nella dichiarazione addu- cendone i motivi. 3 Nel caso di autoveicoli non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione fanno stato i dati del tachigrafo. 4 Se l’autoveicolo è equipaggiato con un apparecchio di rilevazione, la dichiarazione viene effettuata mediante trasmissione elettronica dei dati o con supporto di dati elettronico; negli altri casi essa va effettuata per scritto. 5 Se il veicolo si trova all’estero per un periodo prolungato, il termine di dichiara- zione è interrotto durante tale periodo, ma al massimo durante dodici mesi.

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Art. 23 Tassazione 1 La tassa viene determinata in base alla dichiarazione trasmessa elettronicamente dalla persona assoggettata al pagamento della tassa o alla sua dichiarazione scritta.

2 L’Amministrazione delle dogane può esigere ulteriori mezzi probatori.

3 Se la dichiarazione viene omessa, se è lacunosa o contraddittoria oppure se l’Am- ministrazione delle dogane effettua accertamenti in contraddizione con la dichiara- zione, essa procede alla tassazione d’ufficio.

Art. 24 Periodo di tassazione 1 Il periodo di tassazione è il mese civile. Il DFF può prolungarlo sino ad un massi- mo di tre mesi. 2 Se un veicolo è posto in circolazione sino al 15 di un mese, il primo periodo di tassazione termina alla fine del mese. Se la messa in circolazione avviene dopo il 15 di un mese, il primo periodo di tassazione termina l’ultimo giorno del mese seguen- te. 3 Qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, il periodo di tassazione cessa il gior- no dell’annullamento della licenza di circolazione. 4 In casi particolari l’Amministrazione delle dogane può fissare un altro periodo di tassazione.

Art. 25 Riscossione della tassa

1 L’Amministrazione delle dogane stende una fattura a destinazione della persona

assoggettata al pagamento della tassa. Tale persona può esigere entro 30 giorni dalla Direzione generale delle dogane una decisione impugnabile. 2 La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento riceve una fattura provvisoria che si basa sull’importo presumibil- mente dovuto. 3 L’importo della fattura definitiva o provvisoria dev’essere pagato entro 30 giorni. Se il termine non è osservato oppure dalla fattura provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull’importo scoperto è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l’allegato del- l’ordinanza del 10 dicembre 199210 su la scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta.

10 RS 642.124

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Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 26 Veicoli con apparecchio di rilevazione 1 Gli autoveicoli immatricolati all’estero (veicoli esteri) assoggettati alla tassa pos- sono essere equipaggiati con un apparecchio di rilevazione riconosciuto dall’Am- ministrazione delle dogane. 2 Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l’apparecchio di ri- levazione con una carta chip rilasciata dall’Amministrazione delle dogane subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. A richiesta, l’Amministrazione delle dogane può rilasciare una carta chip per il rimorchio. 3 Del rimanente sono applicabili gli articoli 15-19, 21, 22 capoverso 2, 23 capover- so 3 e 25 capoverso 1. 4 Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazio- ne è difettoso all’atto della loro entrata in Svizzera.

Art. 27 Veicoli senza apparecchio di rilevazione Per i veicoli sprovvisti di apparecchio di rilevazione, il conducente deve dichiarare all’atto dell’entrata e dell’uscita i dati necessari alla riscossione di tassa. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.

Art. 28 Rimorchi trainati da veicoli trattori senza apparecchio di rilevazione 1 Se veicoli trattori sprovvisti di apparecchio di rilevazione trainano rimorchi, il pe- so determinante della combinazione di veicoli all’entrata o all’uscita fa stato per la riscossione di tassa su tutto il percorso effettuato in Svizzera.

2 Se durante la permanenza in Svizzera viene modificata la configurazione della

combinazione di veicoli, tale cambiamento deve essere menzionato nel modulo di registrazione prima di proseguire il viaggio. Come base di calcolo fa stato il peso totale più elevato totalizzato dalla combinazione di veicoli durante la permanenza in Svizzera. 3 Se il rimorchio viene sganciato o accoppiato su un’area controllata ed è inoltre presentata un’attestazione scritta, la tassa è computata secondo la prestazione chilo- metrica e il peso determinante. L’Amministrazione delle dogane designa i terreni considerati aree controllate e gli uffici abilitati a rilasciare le attestazioni.

Art. 29 Riscossione della tassa 1 La tassa diventa esigibile all’uscita dalla Svizzera e dev’essere pagata immediata- mente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all’atto dell’entrata. 2 Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito e di addebito. L’Amministrazione delle dogane designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffi- ci doganali competenti.

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3 Con riserva di revoca, l’Amministrazione delle dogane può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Essa può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d’una garanzia.

Capitolo 5: Riscossione della tassa forfettaria Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 30 In generale 1 Per i veicoli svizzeri assoggettati alla tassa forfettaria, il periodo di tassazione è l’anno civile. 2 La tassa è pagabile in anticipo. Essa diventa esigibile all’atto dell’immatrico- lazione ufficiale o all’inizio dell’anno. 3 Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disci- plinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Art. 31 Riscossione della tassa

1 La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

2 In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d’un veicolo in un altro Can- tone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall’inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento. 3 Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev’essere pagata sol- tanto per il veicolo assoggettato all’aliquota più elevata.

Art. 32 Restituzione in caso di messa fuori circolazione Gli importi sino a 50 franchi non devono essere restituiti.

Art. 33 Restituzione per corse all’estero 1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all’estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all’estero e in Svizzera, la restituzione è della metà. 2 Le domande di restituzione, corredate degli appositi fogli di controllo delle corse, devono essere presentate all’Amministrazione delle dogane entro un anno dalla sca- denza del periodo di tassazione. L’Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

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Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 34 Riscossione della tassa 1 Nel caso di veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria, quest’ultima può essere pagata per: a. uno sino a 30 giorni consecutivi; b. 10 giorni a libera scelta nel corso di un anno; c. uno sino a 11 mesi consecutivi; d. un anno. 2 La prova del pagamento è costituita da un certificato rilasciato dall’Amministra- zione delle dogane. A richiesta, il conducente del veicolo deve presentarlo agli or- gani di controllo. 3 Le persone assoggettate al pagamento della tassa sprovviste di una prova del pa- gamento valida, devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.

Art. 35 Calcolo della tassa 1 Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzional- mente. Espressa in per cento degli importi menzionati nell’articolo 4, essa ammonta a: a. 0,5 per cento al giorno, per un periodo di uno sino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all’aliquota mensile do- vuta per la rispettiva categoria di veicoli; b. 5 per cento per 10 giorni a libera scelta; c. 9 per cento al mese, per un periodo di uno sino a 11 mesi consecutivi.

2 Se la prova del pagamento è restituita all’Amministrazione delle dogane prima

della scadenza del periodo di tassazione, v’è diritto ad una restituzione proporzio- nale della tassa.

3 Gli importi sino a 50 franchi non sono restituiti.

Capitolo 6: Responsabilità solidale

Art. 36 1 Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa, di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie: a. il detentore di un veicolo trattore, per un rimorchio trainato appartenente a terzi; b. il detentore di un rimorchio, per il peso totale del rimorchio e i chilometri percorsi con lo stesso, se il detentore del veicolo trattore è insolvibile;

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c. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una so- cietà in accomandita, nell’ambito della loro responsabilità civile; d. le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza dell’importo ri- cavato dalla liquidazione: per la tassa di una persona giuridica o di una so- cietà senza personalità giuridica sciolte, in fallimento o che si trovano in procedura concordataria; e. gli organi, personalmente, sino a concorrenza dell’importo pari al patrimo- nio netto della persona giuridica: per la tassa di una persona giuridica, che trasferisce la sua sede all’estero senza che vi sia liquidazione. 2 Le persone soggette all’obbligo del pagamento e quelle solidalmente responsabili devono custodire tutti i documenti commerciali determinanti secondo l’articolo 962 del Codice delle obbligazioni11. Se dopo la scadenza del termine di custodia il cre- dito d’imposta non è ancora prescritto, gli atti devono essere custoditi sino al mo- mento della prescrizione.

Capitolo 7: Impiego della tassa

Art. 37 Provento netto Il provento netto è il provento dopo deduzione delle spese secondo l’articolo 45 ca- poverso 5, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l’articolo 46 non- ché delle restituzioni secondo gli articoli 8, 11, 32, 33 e 51.

Art. 38 Ripartizione della quota dei Cantoni 1 Il 20 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di mon- tagna e regioni periferiche, conformemente all’articolo 39. 2 Fanno parte delle regioni di montagna e delle regioni periferiche le regioni di montagna secondo la legge federale del 21 marzo 199712 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, incluse le regioni di Davos e dell’Alta Engadina. 3 Il rimanente 80 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni se- condo la chiave di ripartizione di cui all’articolo 40.

Art. 39 Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche

1 Per il calcolo sono determinanti le ripercussioni particolari:

a. sulla popolazione delle regioni di montagna e delle regioni periferiche; b. sull’economia delle regioni di montagna e delle regioni periferiche; c. sulle imprese di trasporto stradali di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

11 RS 220 12 RS 901.1

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2 I tre summenzionati indicatori sono ponderati alla stessa stregua.

3 Il calcolo è effettuato ogni due anni secondo il modello di cui all’allegato 2.

Art. 40 Chiave di ripartizione per la quota rimanente 1 Il saldo della quota dei Cantoni sul provento netto è ripartito come segue tra i Cantoni (cfr. allegato 3; modelli di calcolo): a. il 20 per cento secondo la lunghezza della rete stradale:

1. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle stra-

de principali,

2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle rima-

nenti strade aperte al traffico motorizzato; b. il 15 per cento secondo l’onere stradale; c. il 60 per cento secondo la popolazione; d. il 5 per cento secondo l’imposizione fiscale dei veicoli a motore. 2 Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell’ultimo accertamento sulla popolazione residente media. 3 In merito alla lunghezza della rete stradale, all’onere stradale e all’imposizione fiscale dei veicoli a motore sono applicabili gli articoli 4, 5 e 7 dell’ordinanza del 9 dicembre 198513 sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere.

Capitolo 8: Controlli

Art. 41 Procedura 1 Le autorità d’esecuzione possono effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della tassa e che collaborano in qualsiasi altro modo all’esecu- zione. Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante le ore d’ufficio. 2 Per l’esecuzione dei controlli le autorità d’esecuzione possono entrare nei fondi e nei locali e fermare i veicoli. In caso di sospetto esse possono ordinare la verifica di apparecchi di misura. 3 Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dalle autorità d’esecuzione. A richiesta dovranno essere fornite a queste ultime tutte le informa- zioni e presentati tutti i libri e i documenti commerciali. Esse possono inoltre con- sultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell’esecuzione della pre- sente ordinanza.

13 RS 725.116.25

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Art. 42 Infrastrutture di controllo L’Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. Es- sa si procura l’equipaggiamento speciale per i gruppi di controllo mobili e può met- terli a disposizione dei Cantoni.

Art. 43 Assunzione di prove Le autorità d’esecuzione trattengono a destinazione delle autorità incaricate del- l’azione penale gli oggetti che possono servire da mezzo probatorio nella procedura penale.

Art. 44 Esclusione dalla responsabilità I deprezzamenti e i costi risultanti dai controlli non sono risarciti.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 45 In generale 1 Le autorità d’esecuzione cantonali notificano di volta in volta all’Amministrazione delle dogane i dati necessari alla riscossione della tassa.

2 La Direzione generale delle dogane emana le disposizioni necessarie all’esecu-

zione.

3 L’importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi.

4 Per prestazioni straordinarie, segnatemente il ritiro delle targhe e le intimazioni, le autorità d’esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

5 Le autorità d’esecuzione ricevono un compenso per l’esecuzione della LTTP e

della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari. 6 Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposi- zioni che devono essere eseguite dall’Amministrazione delle dogane si fondano sulla legislazione doganale.

Art. 46 Contributi ai controlli del traffico pesante 1 La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli ai fini dell’applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi giusta l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico. 2 Il calcolo e l’importo dei contributi sono fissati in accordi di prestazioni conclusi dal DATEC con i Cantoni.

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Art. 47 Accordi

1 L’Amministrazione delle dogane può concludere accordi con singole persone as-

soggettate al pagamento della tassa al fine di semplificare la procedura di tassazione, segnatamente in merito: a. alla procedura di dichiarazione; b. alla tassazione di persone assoggettate subordinate a diverse autorità esecu- tive. 2 Gli accordi concernenti veicoli svizzeri devono essere conclusi d’intesa con le competenti autorità cantonali, sempre che esse ne siano coinvolte.

Art. 48 Prestazione di garanzie 1 Le autorità d’esecuzione possono far garantire tasse, interessi e spese anche se non ancora stabiliti con una decisione passata in giudicato né esigibili, quando: a. il loro pagamento sembra compromesso; b. la persona assoggettata al pagamento della tassa è in ritardo con il paga- mento. 2 La richiesta di prestare garanzia deve menzionare il motivo giuridico di tale prov- vedimento, l’importo da garantire e l’ufficio al quale va fornita la garanzia; esso co- stituisce un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889 14 sull’esecuzione e sul fallimento. 3 Il ricorso contro le decisioni concernenti la richiesta di prestare garanzia è retto dall’articolo 23 LTTP. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 49 Conteggio e tenuta dei controlli 1 L’ufficio centrale di conteggio e di controllo è la Direzione generale delle dogane.

2 I Cantoni effettuano conteggi periodici con la Direzione generale delle dogane

conformemente alle istruzioni di quest’ultima. Alla fine dell’anno contabile dev’es- sere allestita una chiusura definitiva.

3 L’anno contabile corrisponde all’anno civile.

Art. 50 Mora nel pagamento 1 Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, al detentore del veicolo è intimata una diffida di pagamento. Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l’autorità d’esecuzione cantonale ritira la licenza di circolazione e le targhe di controllo. Le targhe trasferibili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento. 2 Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, l’Amministrazione delle dogane ri- fiuta il proseguimento del viaggio. Essa può sequestrare il veicolo sempre che le cir- costanze lo giustifichino.

14 RS 281.1

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Sezione 2: Revisione e condono

Art. 51 Revisione La revisione di decisioni e di decisioni su ricorso è retta dagli articoli 66-68 della legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.

Art. 52 Condono della tassa

1 Con la domanda di condono devono essere presentati alle competenti autorità

d’esecuzione tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.

2 Le domande di condono sono di competenza:

a. delle autorità d’esecuzione cantonali per i veicoli da esse tassati; b. della Direzione generale delle dogane per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati; c. delle direzioni di circondario delle dogane per gli altri veicoli esteri. 3 Possono essere condonati unicamente gli importi passati in giudicato fissati in modo giuridicamente vincolante. 4 Se insieme a una procedura di ricorso contro la determinazione della tassa viene formulata una domanda di condono, la procedura di ricorso è sospesa fino a decisio- ne definitiva in merito alla domanda di condono.

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 53 Raccolta di dati 1 L’Amministrazione delle dogane raccoglie i dati concernenti l’identità e gli indi- rizzi delle persone assoggettate alla tassa nonché le loro relazioni finanziarie. 2 Il trattamento dei dati trasmessi dalle autorità d’esecuzione cantonali e dagli uffici doganali è centralizzato presso l’Amministrazione delle dogane.

Art. 54 Sicurezza dei dati Le autorità d’esecuzione proteggono efficacemente i dati dalla perdita, dalle modifi- cazioni e dall’accesso di terzi non autorizzati.

Art. 55 Trasmissione di dati Le autorità d’esecuzione possono trasmettere dati che permettono di trarre conclu- sioni in merito a determinate persone solamente: a. agli uffici della Confederazione e dei Cantoni per l’adempimento di compiti legali;

15 RS 172.021

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b. a uffici esteri, nell’ambito di accordi internazionali; c. agli istituti di ricerca, nell’ambito di progetti di ricerca statali chiaramente definiti.

Art. 56 Obbligo di custodia Le autorità d’esecuzione provvedono affinché i dati raccolti non vengano modificati e siano leggibili durante l’anno in corso e i successivi cinque anni. Trascorso tale termine, i dati sono distrutti o sono custoditi dall’archivio federale.

Art. 57 Accesso ai dati Il detentore ha accesso ai dati registrati dall’apparecchio di rilevazione, eccettuati quelli che servono alle autorità esecutive per la lotta contro la violazione della legi- slazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Sezione 4: Abrogazione e modifica del diritto previgente

Art. 58 Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate: a. l’ordinanza del 23 dicembre 199916 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l’esecuzione della legge sul traffico pesante; b. l’ordinanza del 25 giugno 199717 concernente le stazioni di trasbordo nel traffico combinato.

Art. 59 Modifica del diritto previgente

1. L’ordinanza del 13 novembre 196218 sulle norme della circolazione stradale è

modificata come segue:

Art. 83 Trasporto di 1 Nel traffico combinato non accompagnato possono essere autorizzati, carri ferroviari e di unità di carico fino a un peso totale del convoglio di 44 t, il trasporto di unità di carico nel traffico com- (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o binato non ac- compagnato verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

2 Sono fatti salvi disciplinamenti speciali per corse da e verso i porti

svizzeri, per corse nella zona vicina al confine (art. 80 cpv. 4) e per sta- zioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine.

16 RU 2000 341 937 17 RU 1997 1633, 1998 1648 2051 18 RS 741.11

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3 Il trasporto su strada di carri ferroviari mediante carrelli stradali può

essere autorizzato da e verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo.

4 Nel permesso devono sempre essere indicati il luogo di destinazione

(destinatario) e l’itinerario preciso.

2. L’ordinanza del 22 agosto 198419 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane è modificata come segue:

Allegato numero 93

93 Per la stesura immediata, all’atto dell’uscita dal territorio

nazionale svizzero, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: fr. 10.– per prova

I numeri da 93 a 983 diventano numeri da 94 a 993.

3. L’ordinanza del 27 ottobre 197620 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 115 cpv. 1 lett. d 1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se: d. servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);

Art. 150 cpv. 8 8 In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 115 capoverso 1 lette- ra d, l’Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.

Sezione 5: Disposizioni transitorie

Art. 60 Enclave doganale di Samnaun I veicoli esteri e svizzeri assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nonché i veicoli esteri assoggettati alla tassa forfettaria sul traffico pe- sante che si recano direttamente dall’estero nelle valli di Samnaun e Sampuoir, sono esentati dalla tassa sul traffico pesante sino all’apertura di un ufficio doganale in tali valli.

19 RS 631.152.1 20 RS 741.51

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Art. 61 Consegna gratuita temporanea dell’apparecchio di rilevazione

1 Per il primo equipaggiamento, la Direzione generale delle dogane consegna gra-

tuitamente ai detentori, sino alla fine del 2004, un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all’obbligo del montaggio. 2 Gli apparecchi di rilevazione che non vengono montati entro un termine di sei mesi o che non sono più utilizzati devono essere restituiti alla Direzione generale delle dogane. 3 Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. 4 Le spese per il montaggio dell’apparecchio di rilevazione sono a carico del deten- tore.

Art. 62 Disposizioni derogatorie Rimangono salvi gli ordinamenti speciali previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporto e dalle relative disposizioni esecutive sui contingenti di trasporti di 40 tonnellate nonché le corse a vuoto e i trasporti di merci leggere.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 63 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art. 14)

Categorie di tassa

a. Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t) Categoria di tassa 1 (EURO 0 o precedenti)21 La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non soddisfano i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2 (EURO 1)

Secondo le prescrizioni svizzere Secondo le prescrizioni internazionali

Norma A (OEA 222 a partire dal 1.10.1991) CE-88/77 23-91/542A particelle ≤ 0,68 g/kWh per motori ≤ 0,7l/cyl. CE-70/220 a partire dal reg. 93/59

21 Classi secondo l’accordo bilaterale (art 40 cpv. 2).

22 OEA 2 = Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico degli autoveicoli pesanti; RS 741.435.2 23 Direttiva n. 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emis- sione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propu l- sione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata dalle direttive: – 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1) – 96/1/CE (GU n. L 40 del 17.2.1996, pag. 1). 24 Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di motori diesel e dei veicoli equipaggiati con motore diesel per quanto concerne l’emis- sione di gas inquinanti prodotti dal motore (Rev. 2 del 12.10.1993). 25 Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle condizioni uniformi per l’omologa- zione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante (Mod. 02, 03 e 04).

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Categoria di tassa 3 (EURO 2, 3 o successivi) 21

Secondo le prescrizioni svizzere Secondo le prescrizioni internazionali

Norma A (OEA 2 a partire dal 1.10.1993) CE-88/77-91/542B-96/1 con i valori limite sottoelencati CE-70/220 a partire dal reg. 96/69 CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / No x ≤ 7,0 g/kWh ECE-49R-02B particelle ≤ 0,15 / particelle ≤ 0,25 g/kWh ECE-83R-04 per motori ≤ 0,7l/cyl. e > 3000 /min motori a gas senza certificato CE-70/220 26 a partire dal 96/69 ECE-49R-02B motori a gas senza certificato

26 Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquina- mento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1), modificata dalle direttive: – 93/59/CEE (GU n. L 186 del 28.6.1993, pag. 21) = versione consolidata; – 94/12/CE (GU n. L 100 del 23.3.1994, pag. 42); – 96/44/CE (GU n. L 210 del 20.8.1996, pag. 25); – 96/69/CE (GU n. L 282 dell’1.11.1996, pag. 64 rettificato in GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23); – 98/69/CE (GU n. L 350 del 28.12.1998, pag. 1; corretta da GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 31) – 98/77/CE (GU n. L 286 del 23.10.1998, pag. 34).

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b. Autoveicoli leggeri (peso totale ≤ 3,5 t) Categoria di tassa 1 La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non soddisfano i criteri delle catego- rie di tassa 2 e 3.

Categoria di tassa 2

Secondo le prescrizioni svizzere Secondo le prescrizioni internazionali

Norma B (US 8327) CE-70/220 a partire dal reg. 91/441 Norma F (OEA 128) CE-88/77-91/542A Norma G (OEA 1) ECE-83R-02/03 Norma H (OEA 1) ECE-49R-02A Norma J (OEA 1) Norma K (OEA 1) CE-70/220 a partire dal reg. 91/441 ECE-49R-02A

Categoria di tassa 3

Secondo le prescrizioni svizzere e internazionali

CE-70/220 a partire dal reg. 96/69 ECE-49R-02B

27 US 83 = Prescrizioni americane (49 Stati) per i veicoli leggeri a partire dall’anno del modello 1983.

28 OEA 1 = Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico degli

autoveicoli leggeri; RS 741.435.1

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Allegato 2 (art. 39 cpv. 3)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Modello di calcolo per la quota preliminare (20%)

Regioni di montagna e regioni periferiche Quota preliminare (20%)

Media ponderata in 1000 fr. in fr./abitante

ZH 0,0% – BE 18,4% 3 680 4 LU 4,2% 840 2 UR 1,7% 340 10 SZ 2,6% 520 4 OW 0,2% 40 1 NW 0,4% 80 2 GL 0,4% 80 2 ZG 0,0% – – FR 2,1% 420 2 SO 0,6% 120 1 BS 0,0% – – BL 0,0% – – SH 0,0% – – AR 1,2% 240 4 AI 0,5% 100 7 SG 2,9% 580 1 GR 26,2% 5 240 28 AG 0,0% – – TG 0,0% – – TI 5,6% 1 120 4 VD 4,2% 840 1 VS 25,0% 5 000 19 NE 0,9% 180 1 GE 0,0% – – JU 2,9% 580 9

Totale 100,0% 20 000 3

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Per determinare le ripercussioni particolari sulla popolazione e l’economia delle re- gioni montane e periferiche (art. 39) fanno stato i tre seguenti indicatori collettivi, stabiliti per ogni regione: I. Indicatore collettivo somma degli indicatori parziali carburanti e olio da popolazione: riscaldamento. Gli indicatori parziali regionali sono calcolati moltiplicando le distanze di trasporto spe- cifiche per il grado di difficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la quota del budget familiare e il numero di abitanti. II. Indicatore collettivo somma degli indicatori parziali pietre e terra, edilizia economia: e genio civile, lavorazione del legno, produzione e lavorazione della carta. Gli indicatori parziali regio- nali sono calcolati moltiplicando le distanze di tra- sporto specifiche per il grado di difficoltà di rag- giungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate, la dipendenza diretta dai trasporti e il numero di posti di lavoro nel settore corrispondente. III. Indicatore collettivo l’indicatore è calcolato moltiplicando il grado di dif- trasporto merci su strada: ficoltà di raggiungimento dei luoghi da parte degli autocarri di 40 tonnellate per il numero di posti di lavoro nel settore dei trasporti di merci su strada.

Per determinare i punteggi cantonali relativi ai tre indicatori collettivi vengono presi in considerazione solo i punteggi delle regioni che rientrano nella categoria di re- gioni montane e periferiche, conformemente all’articolo 38 capoverso 2. Questi va- lori servono a calcolare la quota percentuale dei singoli Cantoni rispetto al totale di ogni indicatore collettivo. La chiave di ripartizione è data dalla media delle percen- tuali. Gli indicatori sono ponderati tutti alla stessa stregua.

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Allegato 3 (art. 40 cpv. 1)

Quote cantonali della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni Modello di calcolo per la quota rimanente (80%)

Lunghezza Oneri stradali (15%) Popolazione (60%) Imposizione degli autoveicoli (5%) Quota cantonale delle strade totale secondo il (20%) coefficiente (80%)

Strade Quota Strade Quota Quota Spese stradali Quota Popola- Quota Quantità Imp. Coefficiente Quota nazionali canto- cantonali canto- cantonale nette canto- zione canto- di veicoli autov. Quantità canto- e princi- nale in e comu- nale in totale in (1992-1994) nale in residente nale in e rimorchi Indice × imposizione nale in in in pali 1000 fr. nali 1000 fr. 1000 fr. in 1000 fr. 1000 fr. media 1000 fr. 1996 d’imposi- 1000 fr. 1000 fr. fr./abit. km km 1996 zione 1994

ZH 199 384 7 020 839 1 222 1 685 236 1 676 1 194,1 8 067 711 448 100,4 71 429 379 646 11 611 10 BE 525 1 012 11 259 1 345 2 357 1 447 331 1 439 950,7 6 422 560 320 130,9 73 345 888 664 10 882 11 LU 130 251 3 100 370 621 451 766 449 340,9 2 303 203 691 98,2 20 002 456 181 3 554 10 UR 165 318 203 24 342 75 015 75 35,0 236 18 352 80,5 1 477 336 13 667 19 SZ 123 237 766 92 329 165 540 165 122,6 828 84 470 90,4 7 636 088 69 1 391 11 OW 42 81 475 57 138 62 546 62 31,4 212 19 289 77,2 1 489 111 13 425 14 NW 37 71 201 24 95 41 594 41 35,8 242 22 248 85,2 1 895 530 17 396 11 GL 55 106 358 43 149 65 235 65 39,0 263 21 657 110,4 2 390 933 22 499 13 ZG 31 60 530 63 123 163 778 163 93,2 630 61 745 86,4 5 334 768 48 964 10 FR 141 272 3 272 391 663 335 359 333 228,8 1 546 150 695 107,9 16 259 991 147 2 689 12 SO 68 131 2 428 290 421 336 137 334 238,6 1 612 150 060 92,5 13 880 550 126 2 493 10 BS 13 25 362 43 68 370 298 368 198,8 1 343 82 460 85,4 7 042 084 64 1 843 9 BL 75 145 1 977 236 381 412 434 410 251,5 1 699 149 532 112,3 16 792 444 152 2 642 11 SH 36 69 1 577 188 258 135 141 134 73,6 497 48 388 66,5 3 217 802 29 918 12 AR 42 81 392 47 128 112 725 112 53,8 363 30 013 107,0 3 211 391 29 632 12 AI 14 27 125 15 42 17 435 17 14,4 97 8 133 103,1 838 512 8 164 11 SG 273 526 2 640 315 842 698 254 694 443,4 2 995 262 011 109,7 28 742 607 260 4 791 11 GR 624 1 203 3 053 365 1 568 694 925 691 189,3 1 279 121 075 132,2 16 006 115 145 3 682 19 AG 206 397 5 379 643 1 040 689 317 685 528,9 3 573 349 541 78,3 27 369 060 248 5 546 10 TG 144 278 3 032 362 640 357 066 355 224,3 1 515 151 303 73,3 11 090 510 100 2 610 12

Ordinanza sul traffico pesante RU 2000

Lunghezza Oneri stradali (15%) Popolazione (60%) Imposizione degli autoveicoli (5%) Quota cantonale delle strade totale secondo il (20%) coefficiente (80%)

Strade Quota Strade Quota Quota Spese stradali Quota Popola- Quota Quantità Imp. Coefficiente Quota nazionali canto- cantonali canto- cantonale nette canto- zione canto- di veicoli autov. Quantità canto- e princi- nale in e comu- nale in totale in (1992-1994) nale in residente nale in e rimorchi Indice × imposizione nale in in in pali 1000 fr. nali 1000 fr. 1000 fr. in 1000 fr. 1000 fr. media 1000 fr. 1996 d’imposi- 1000 fr. 1000 fr. fr./abit. km km 1996 zione 1994

TI 257 495 2 883 344 840 679 435 676 301,4 2 036 221 571 92,1 20 406 689 185 3 736 12 VD 334 644 7 350 878 1 522 1 117 865 1 111 616,8 4 167 386 391 123,9 47 873 845 433 7 233 12 VS 353 680 4 026 481 1 161 731 659 727 269,4 1 820 187 692 56,0 10 510 752 95 3 804 14 NE 117 226 1 724 206 431 401 964 400 166,1 1 122 103 749 97,8 10 146 652 92 2 045 12 GE 58 112 1 297 155 267 685 770 682 396,0 2 675 253 221 71,7 18 155 946 164 3 788 10 JU 88 170 1 538 184 353 135 633 135 67,6 457 44 591 124,9 5 569 416 50 995 15

Totale 4 150 8 000 66 967 8 000 16 000 12 069 457 12 000 7 105,4 48 000 4 403 646 100,0 442 115 854 4 000 80 000 11

Ordinanza sul traffico pesante RU 2000

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