Lexipedia

AS 2000 1747

Ordinanza sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza del DPPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

del 29 giugno 2000

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 37 dell’ordinanza del 5 dicembre 1994 1 sul servizio di volo militare, ordina:

Sezione 1: Definizione e compiti

Art. 1 1 Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati i piloti di ricognitori tele- comandati e gli operatori del carico utile.

2 Essi hanno i compiti seguenti:

a. il pilota di ricognitori telecomandati pilota il ricognitore telecomandato dal lancio fino all’atterraggio; b. l’operatore del carico utile manovra la telecamera o la camera a raggi infra- rossi dal lancio fino alla fase di avvicinamento e assiste il pilota del rico- gnitore telecomandato in occasione dell’atterraggio.

Sezione 2: Ammissione e istruzione

Art. 2 Ammissione 1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati chi:

a. ha terminato con successo una scuola media inferiore o una scuola analoga e un apprendistato o una scuola media superiore; b. gode di una buona reputazione; c. è disposto a diventare ufficiale; d. è titolare di un brevetto di pilota civile (PPL) e ha un’esperienza minima di

150 ore di volo o ha superato con successo la selezione aviatoria dell’istru-

zione di pilota militare; e. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d’idoneità medico-aero- nautici effettuati dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA).

RS 512.271.4 1 RS 512.271

2000-0291 1747

Operatori di ricognitori telecomandati RU 2000

2 Chi ha compiuto un’altra scuola reclute invece di quella di pilota e ha ricevuto la proposta per l’istruzione a sottufficiale o lo è già, può parimenti annunciarsi per l’istruzione a pilota di ricognitori telecomandati.

3 Può essere ammesso all’istruzione di operatore del carico utile chi:

a. ha terminato con successo una scuola media inferiore o una scuola analoga e un apprendistato o una scuola media superiore; b. gode di una buona reputazione; c. è disposto a diventare ufficiale; d. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami d’idoneità medico- aeronautici effettuati dall’IMA. 4 Chi ha compiuto un’altra scuola reclute invece di quella di pilota e ha ricevuto la proposta per l’istruzione a sottufficiale oppure lo è già, può parimenti annunciarsi per l’istruzione a operatore del carico utile. 5 Il capo dell’istruzione dell’aviazione decide sull’ammissione alle rispettive istru- zioni tecniche.

Art. 3 Istruzione degli operatori di ricognitori telecomandati di milizia 1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono istruiti in scuole delle Forze aeree. 2 I candidati di altre Armi vengono trasferiti nel gruppo ricognitori telecomandati con il rilascio del brevetto.

Art. 4 Istruzione degli operatori di ricognitori telecomandati di professione Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione sono specialmente istruiti per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.

1748

Operatori di ricognitori telecomandati RU 2000

Sezione 3: Allenamento

Art. 5 Classificazione e servizi obbligatori La classificazione e i servizi obbligatori annuali sono disciplinati come segue:

Funzione Giorni di servizio Numero Ore di volo, di giorni al minimo d’allenamento individuale

Numero Servizi

Comandante del gruppo 17-30 Servizi di perfezio- max. 8 (30) ricognitori telecomandati, se namento/d’istruzione pilota di ricognitori telecoman- della truppa (SPT, dati/operatore del carico utile SIF, C allen, C SM)

Comandanti, 30 Servizi di perfezio- max. 8 45 piloti e operatori del carico utile 17 namento/d’istru- delle compagnie di ricognitori zione della truppa telecomandati (SPT, SIF, C allen, C SM) Piloti di ricognitori telecomandati 7 Corsi d’allenamento – 22 di professione/operatori del carico o scuole utile di professione Piloti di ricognitori telecomanda- 12 Servizi di perfezio- Secondo 22 ti/operatori del carico utile namento/d’istruzione necessità, in stati maggiori della truppa (SPT, ma al massi- SIF, C allen, C SM) mo 12 giorni Operatori del carico utile di milizia 17 Servizi di perfezio- max. 8 22, con in doppia funzione ADS / trasporto namento/d’istruzione almeno 10 aereo (Super Puma) della truppa (SPT, avvici- SIF, C allen, C SM) namenti in moda- lità ALS Operatori del carico utile di 7 Corsi d’allenamento – 12, con professione in doppia funzione o scuole almeno 10 ADS / trasporto aereo (Super avvici- Puma) namenti in moda- lità ALS

Art. 6 Competenze Le Forze aeree stabiliscono a quale categoria sono attribuiti gli operatori di ricogni- tori telecomandati.

Art. 7 Interruzione dell’allenamento 1 L’allenamento può essere interrotto per sei settimane civili al massimo. Le Forze aeree determinano, in generale o in singoli casi, l’interruzione dell’allenamento. 2 In casi particolari, le Forze aeree possono autorizzare un’interruzione più lunga.

1749

Operatori di ricognitori telecomandati RU 2000

Art. 8 Inizio del servizio di volo con ricognitori telecomandati Gli operatori di ricognitori telecomandati iniziano il loro servizio di volo con rico- gnitori telecomandati (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo avere ottenuto il brevetto.

Art. 9 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli operatori di ricognitori telecomandati devono compiere durante l’anno civile.

Art. 10 Corsi d’allenamento 1 Un corso d’allenamento dura almeno tre giorni, ma al massimo cinque. Esso è ser- vizio militare con diritto al soldo.

2 Se necessario, più corsi d’allenamento possono susseguirsi direttamente.

Art. 11 Allenamento individuale 1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia compiono un allenamento in- dividuale, effettuato a giorni singoli e computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio. 2 D’intesa con l’organo che fa la chiamata, essi pianificano il loro allenamento indi- viduale in modo tale da non superare i limiti dei periodi di interruzione. Essi ricevo- no un ordine di marcia. 3 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione non effettuano alcun alle- namento individuale. Sono tuttavia tenuti a mantenere il livello d’allenamento ne- cessario per l’adempimento dei loro compiti.

Art. 12 Accorciamento o prolungamento della durata dei servizi obbligatori

1 I corsi d’allenamento sono considerati compiuti quando i servizi d’avanzamento

coincidono con i corsi d’allenamento secondo l’articolo 10. 2 Se le esigenze militari e il livello d’istruzione lo consentono, le Forze aeree posso- no, in generale o in singoli casi: a. ridurre i giorni di servizio secondo l’articolo 5 di al massimo dieci giorni; b. ridurre le ore di volo secondo l’articolo 5 di al massimo il 30 per cento. 3 Se le esigenze militari e il livello d’istruzione lo rendono necessario, le Forze aeree possono, in generale o in singoli casi, aumentare del 25 per cento al massimo le ore di volo secondo l’articolo 5.

1750

Operatori di ricognitori telecomandati RU 2000

Art. 13 Eccezioni Per l’istruzione degli operatori di ricognitori telecomandati e per impieghi con si- stemi di ricognitori telecomandati, le Forze aeree possono eccezionalmente fare capo a operatori che non sono in possesso del brevetto militare di operatore di ricognitori telecomandati.

Sezione 4: Esame medico-aeronautico

Art. 14 Gli operatori di ricognitori telecomandati devono sottoporsi annualmente a un esame medico-aeronautico presso l’IMA.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

29 giugno 2000 Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport: Adolf Ogi

2203

1751