AS 2000 2433
Ordinanza concernente le esigenze technice per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 6 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 lett. f
3 Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
f. OPEBT per l'ordinanza del 9 aprile 1997 2 sui prodotti elettrici a bassa tensione;
Art. 3a Validità degli atti normativi internazionali contrastanti Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti.
Art. 7 cpv. 2 2 Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico del dispositivo d’appoggio e il carico della sella d’appoggio di un rimorchio agganciato.
Art. 8 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 secondo periodo Abrogati
Art. 9 cpv. 1- 3
1 Concerne soltanto il testo francese.
2 Concerne soltanto il testo francese.
3 I «veicoli cingolati» sono veicoli che si muovono mediante cingoli.
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Art. 18 lett. a Sono «ciclomotori»: a. i veicoli ad un posto aventi una velocità massima per la loro costruzione di
30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilindrata massima di
50 cm3 per motori a combustione interna:
Art. 20 cpv. 2 lett. c
2 I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi:
c. i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d’abitazione;
Art. 24 cpv. 2 2 I velocipedi per bambini e le carrozzelle senza motore per invalidi, spinte da un accompagnatore o spostate dall’invalido stesso, non sono considerati velocipedi.
Capitolo 5: Veicoli speciali
Art. 25 Definizione 1 I «veicoli speciali» sono veicoli che, per l’uso speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimen- sioni, il peso o le condizioni del percorso circolare. 2 I veicoli speciali vengono ammessi soltanto nella misura in cui una deroga dalle prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non viene pregiudicata. 3 Il rilascio di permessi per l’impiego di veicoli speciali si fonda sugli articoli 78-85 ONC.
Art. 26 Veicoli cingolati
1 I veicoli cingolati sono considerati veicoli speciali.
2 Sono eccettuati i carri a mano provvisti di motore e i monoassi con cingoli che so- no guidati da una persona a piedi e non trainano rimorchi.
Art. 27 Veicoli agricoli con larghezza eccessiva 1 I veicoli agricoli con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli speciali se figurano nell’allegato 3. 2 I seguenti veicoli agricoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permes- so e non sono considerati veicoli speciali: a. i veicoli a motore agricoli con accessori indispensabili montati temporanea- mente fino a una larghezza di 3,50 m;
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b. i veicoli a motore agricoli con le indispensabili ruote gemellate o ruote a gabbia montate temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m; c. i rimorchi agricoli con le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli accessori montati temporaneamente fino alla larghezza del veicolo tratto- re.
Art. 28 Altri veicoli con larghezza eccessiva I seguenti veicoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli speciali: a. i veicoli con i necessari accessori montati temporaneamente di una larghezza fino a 3,50 m o con i necessari dispositivi sgombraneve montati tempora- neamente; b. i trattori industriali immatricolati con una velocità massima fino a 40 km/h e carri con motore che per le corse in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (art. 87 ONC) hanno montato temporaneamente le indispensabili ruote gemellate o ruote a gabbia fino a una larghezza di 3,00 m; c. i rimorchi industriali immatricolati che per le corse in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (art. 87 ONC) hanno montato tempora- neamente le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli accessori fino alla larghezza del veicolo trattore.
Art. 32 cpv. 2 2 Questa delega può estendersi ad autoveicoli leggeri, rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.
Art. 34 cpv. 2 periodo introduttivo, lett. i- k e 2bis 2 Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L'esame concerne segnatamente: i. la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, ten- ditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal co- struttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; j. il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); k. tutte le altre modifiche importanti. 2bis Sono esonerati dall’obbligo di notifica e dall’obbligo d’esame i veicoli giusta gli articoli 27 capoverso 2 e 28 come anche i veicoli che temporaneamente presentano la medesima attrezzatura senza superare la larghezza ammessa.
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Art. 38 cpv. 1 lett. m e cpv. 1bis lett. f 1 La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: m. piattaforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non supera- no 0,20 m in stato di marcia, nella misura in cui la capacità di carico non sia aumentata; 1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: f. piatteforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non supe- rano 1 cm da ciascun lato in stato di funzionamento per i veicoli delle cate- gorie N2 e N3;
Art. 41 cpv. 4 e 5 primo periodo L’espressione «DATEC» è sostituita con «USTRA».
Art. 42 cpv. 3 L’espressione «DATEC» è sostituita con «USTRA».
Art. 44 cpv. 3 3 Per i veicoli che non dispongono di un’approvazione del tipo CE è sufficiente una targhetta recante il nome del costruttore o il marchio di fabbrica, il numero del telaio e, per gli autoveicoli e i loro rimorchi, il peso garantito e la portata dei singoli assi.
Art. 50 cpv. 3 Abrogato
Art. 52 cpv. 5
5 I motori a propulsione e i loro dispositivi di scappamento devono adempiere le
prescrizioni concernenti il fumo, i gas di scarico e la riconduzione dei gas prove- nienti dal carter giusta l'allegato 5. Il numero 211a di detto allegato si applica anche ai motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e rimorchi di la- voro che non servono alla propulsione del veicolo.
Art. 58 cpv. 6 6 La capacità di carico degli pneumatici, l’indice di velocità, le combinazioni cer- chioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni dei regolamenti ECE n. 30 (veicoli a motore e loro rimorchi) e ECE n. 54 (veicoli utilitari e loro ri- morchi), del capitolo 1 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a
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motore a due o a tre ruote, come anche nelle norme dell’ETRTO. Il costruttore, la capacità di carico e l’indice di velocità devono essere marcati in modo indelebile sugli pneumatici. Per gli pneumatici fuori norma, per pneumatici o combinazioni cerchioni-pneumatici deroganti alle norme e per gli pneumatici il cui impiego non corrisponde all’identificazione, è necessaria la garanzia del costruttore dello pneu- matico. In siffatto caso, gli pneumatici (marca, tipo, dimensione, eventuale identifi- cazione derogante e le necessarie esigenze) devono essere iscritti nella licenza di circolazione.
Art. 62 cpv. 1 1 Gli pneumatici spikes possono essere usati soltanto su autoveicoli leggeri, moto- veicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché sui rimorchi da essi trainati e soltanto nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile.
Art. 69 cpv. 2 2 Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli delle classi M1 fino a 3,50 t e O1 possono recare strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi per evidenziare i propri profili conformemente al regolamento ECE n. 104.
Art. 76 cpv. 2 terzo periodo 2 ... Se il faro fendinebbia di coda è unico, deve essere fissato sulla metà sinistra o al centro della parte posteriore del veicolo.
Art. 78 cpv. 2 2 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l'identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso o porte posteriori aperte valgono le luci lampeggianti fissate stabilmente alle medesime. Esse devono potere essere attivate mediante dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante giu- sta il capoverso 1 oppure indipendentemente dal medesimo. Una lampadina-spia deve segnalare al conducente che il dispositivo è in funzione. Il dispositivo deve emanare luce gialla lampeggiante, con una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Non sono applicabili i numeri 21, 312 e 322 dell’allegato 10.
Art. 91 cpv. 4 lett. a Concerne soltanto il testo francese.
Art. 101 cpv. 2 2 Alla costruzione e all’installazione del registratore di fine percorso si applica per analogia il regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Collaudo, esame suc- cessivo e riparazione di registratori di fine percorso si fondano sull'articolo 102.
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Art. 106 cpv. 1 secondo periodo
1 … Per i veicoli della classe M
1 con destinazione specifica, i disciplinamenti spe-
ciali sono contenuti nell’allegato XI della direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Art. 109 cpv. 4 4 Gli autoveicoli larghi più di 2,10 m devono essere muniti di almeno due luci di ingombro anteriori e posteriori.
Art. 110 cpv. 1 lett. b, c e h, cpv. 2 lett. f come anche cpv. 3 lett. a
1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d'illuminazione supplementari:
b. dietro:
1. due luci d’ingombro,
2. una o due luci di retromarcia,
3. uno o due fari fendinebbia di coda
4. una luce supplementare di fermata (art. 75 cpv. 4) o due luci supple-
mentari di fermata disposte in alto (non si applica l’allegato 10 n. 322),
5. due indicatori di direzione lampeggianti supplementari disposti in alto
(non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);
6. due luci supplementari di coda disposte in alto, se non sono disponibili
luci di ingombro corrispondenti (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322); c. catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; queste possono lampeggiare insieme con gli indicatori di direzione lampeg- gianti per i veicoli lunghi fino a 6 m, se corrispondono allo schema V del numero 51 dell’allegato 10; h. luci di avvertimento lampeggianti per l'identificazione di piattaforme eleva- trici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2);
2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:
f. sui veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 , oltre alle luci di retromarcia uno o due fari fendinebbia rivolti verso dietro se questi sono inseriti come le luci di retromarcia e possono essere azionati con un interruttore separato. 3 Con il permesso dell'autorità d'immatricolazione, iscritto nella licenza di circola- zione, sono inoltre ammessi: a. Concerne soltanto il testo francese.
Art. 118a cpv. 1 1 Ai trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h si applicano, oltre alle agevolazioni dell’articolo 118, anche quelle dell’articolo 119 lettere a, d-g, i, k e p.
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Art. 119 lett. q Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massi- ma non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: q. non sono necessarie le pareti trasversali (art. 125 cpv. 1).
Art. 121 cpv. 1 1 I furgoncini e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, da- vanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l'allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari.
Art. 122 cpv. 1 secondo e terzo periodo 1 … Nei veicoli con posti in piedi, al conducente deve sempre essere garantita, du- rante il viaggio, la visuale libera in un angolo di 90° verso destra e verso sinistra. Se necessario per motivi d’esercizio vanno montate separazioni o dispositivi analoghi.
Art. 139 cpv. 2 2 Non si applicano le esigenze poste nell’articolo 66 capoverso 2 secondo periodo alla carrozzeria e ai parafanghi.
Art. 144 cpv. 6 primo e terzo periodo 6 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le age- volazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120. … Terzo periodo: concerne soltanto il testo francese.
Art. 159 terzo periodo … Possono essere montate una o due luci di retromarcia.
Art. 161 cpv. 1bis secondo periodo 1bis … È ammessa una tolleranza di 3 km/h.
Art. 163 cpv. 4 e 5 lett. b 4 I veicoli trattori con un carico rimorchiabile autorizzato di oltre 6,00 t devono es- sere muniti di un raccordo per il sistema del freno continuo del rimorchio dipen- dente dal freno di servizio del veicolo trattore (art. 208).
5 Per i freni di rimorchio idraulici vigono le seguenti esigenze:
b. per una frenata del 30 per cento, al raccordo la pressione deve raggiungere
100 bar ± 15 bar (10 000 kPa ± 1500 kPa). La pressione massima deve esse-
re compresa tra 130 bar (13 000 kPa) e 150 bar (15 000 kPa).
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Art. 164 cpv. 3 3 Il capoverso 2 non si applica ai veicoli trasformati (ad es. automobili e autocarri ecc.) con cabina d'origine nonché ai veicoli piccoli con un peso a vuoto massimo di 0,60 t senza attrezzi suppletivi e conducente.
Art. 165 cpv. 2 2 Sui veicoli a motore agricoli, predisposti davanti per il trasporto di attrezzi supple- tivi, sono ammessi due fari a luce anabbagliante supplementari ad un'altezza massi- ma di 3,00 m, nella misura in cui contemporaneamente è possibile accendere sol- tanto un paio di fari a luce anabbagliante.
Art. 166 cpv. 4 primo periodo 4 I dispositivi d'agganciamento a perno (ganci a campana) su veicoli trattori agricoli con un carico rimorchiato autorizzato di oltre 6,00 t devono potere girare per almeno 90° da ciascun lato dell'asse longitudinale. …
Art. 175 cpv. 1bis e 2 1bis Per i ciclomotori con dispositivo di propulsione elettrica, una potenza continua massima di 0,50 kW e una velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h in esercizio puramente elettrico vigono le seguenti agevolazioni: a. è ammesso un cambio multiplo (art. 177 cpv. 1). La sua taratura deve essere tale che la velocità massima possa essere raggiunta soltanto con la marcia più alta; b. sono ammesse più di due ruote (art. 177 cpv. 4); c. non sono necessari: azionamento a pedali (art. 177 cpv. 3), parafanghi (art. 178 cpv. 1), sedile per il conducente (art. 178 cpv. 3), cavalletto (art. 179 cpv. 2) e specchio retrovisore (art. 181 cpv. 1); d. non si applicano le disposizioni sul diametro minimo della ruota motrice (art. 177 cpv. 5) e sull’altezza del manubrio (art. 178 cpv. 2); e. è sufficiente un dispositivo d’illuminazione per velocipedi fissato stabil- mente giusta l’articolo 216 capoversi 1 e 2. Non è necessario un catarifran- gente davanti. 2 Le carrozzelle per invalidi possono avere più di due ruote (art. 177 cpv. 4); si ap- plicano per analogia le rimanenti prescrizioni concernenti gli altri ciclomotori.
Art. 176 cpv. 1 terzo periodo 1 … Per i veicoli con motore elettrico la potenza continua può raggiungere al mas- simo 0,90 kW; si applicano inoltre le esigenze dell’articolo 51.
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Art. 177 cpv. 2 e 4
2 Abrogato
4 I ciclomotori devono essere muniti di due ruote. Queste possono essere munite di molle di sospensione.
Art. 179 cpv. 2 primo periodo
2 I ciclomotori devono essere muniti di un cavalletto centrale. …
Art. 180 cpv. 4 primo periodo 4 Per i velocipedi sui quali è applicato successivamente un motore ausiliario senza una dinamo è sufficiente un dispositivo d'illuminazione fissato stabilmente giusta l'articolo 216 capoversi 1 e 2. …
Art. 181 cpv. 1 1 I ciclomotori devono essere muniti esternamente a sinistra di uno specchio retrovi- sore con una superficie minima di 50 cm2.
Art. 183 cpv. 1 lett. a Abrogata
Art. 184 cpv. 2 secondo periodo
2 … In tal caso il carico d'appoggio massimo autorizzato può raggiungere fino al
40 per cento del peso totale del rimorchio, per i rimorchi agricoli però al massimo fino a 3,00 t.
Art. 192 cpv. 1 lett. a e 2 1 Sui rimorchi devono essere applicati stabilmente le luci e i catarifrangenti seguenti:
a. visibili davanti: due catarifrangenti sulla parte anteriore del veicolo e, se la larghezza del veicolo supera 1,60 m, due luci di posizione; 2 I rimorchi la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di in- gombro visibili anteriormente e posteriormente.
Art. 193 cpv. 1 lett. a, k e n-q
1 Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:
a. due luci di fermata e due luci di posizione, se non sono prescritte, come an- che due luci di ingombro visibili davanti e due visibili dietro nonché luci di ingombro laterali; k. luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2);
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n. una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4) o due luci di fermata sup- plementari collocate in alto (l’allegato 10 n. 322 non è applicabile); o. due indicatori supplementari di direzione lampeggianti collocati in alto (l’allegato 10 n. 21 e 322 non è applicabile); p. due luci di coda supplementari collocate in alto, se non sono montate le luci di ingombro corrispondenti (i n. 21 e 322 dell’allegato 10 non sono applica- bili); q per i veicoli delle classi O2, O3 e O4, oltre alle luci di retromarcia, una o due luci fendinebbia visibili posteriormente, se sono accese e possono essere accese separatamente come le luci di retromarcia.
Art. 195 cpv. 5 primo periodo 5 Per i rimorchi con velocità massima limitata e per i rimorchi che possono essere trainati soltanto da veicoli trattori con velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120. …
Art. 197 cpv. 4 primo periodo 4 Il freno di stazionamento, il sostegno, le luci di posizione e i catarifrangenti ante- riori non sono necessari. ...
Art. 198 cpv. 2 2 I rimorchi trainati da motoleggere e quadricicli leggeri a motore non necessitano di luce per illuminare la targa.
Art. 206 cpv. 2 secondo periodo
2 ... È fatto salvo l’articolo 207 capoverso 5.
Art. 207 cpv. 2 e 5 2 Sulla targhetta del costruttore (art. 44 cpv. 3), oltre alle altre indicazioni deve esse- re iscritto anche l'anno di costruzione. 5 I rimorchi che adempiono tutte le prescrizioni per i rimorchi agricoli possono esse- re ammessi, con la pertinente velocità massima limitata e la pertinente identificazio- ne, anche come rimorchi industriali a condizione che vengano trainati soltanto da veicoli trattori con una velocità massima di 45 km/h.
Art. 209 Titolo e cpv. 6 Illuminazione, timone del rimorchio, dispositivo di agganciamento e altre esigenze 6 Ai rimorchi agricoli con una velocità massima di 40 km/h si applicano inoltre le agevolazioni dell’articolo 119 lettere d, g e q.
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Art. 216 cpv. 1 primo periodo 1 Se è necessario un dispositivo d’illuminazione giusta l’articolo 30 capoverso 1 ONC, i velocipedi devono essere muniti di una luce illuminante non abbagliante, davanti bianca e dietro rossa. ...
Art. 222b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 settembre 2000 1 La direttiva n. 71/320/CEE relativa alla frenatura di cui agli articoli 103 e 189 nonché nell’allegato 7 si applica, nel tenore della direttiva n. 98/12/CE ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001. 2 Le disposizioni dell’articolo 44 capoverso 3 riguardante la targhetta del costrutto- re, dell’articolo 109 capoverso 4 e dell’articolo 192 capoverso 2 sul collocamento delle luci di ingombro, si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° gennaio 2002. 3 Le disposizioni dell’articolo 118a capoverso 1 concernente le luci di fermata sui trattori agricoli e del numero 51 dello schema I dell’allegato 10 (fari, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti) sull’angolo di visibilità degli indicatori di direzione lampeggianti si applicano ai veicoli importati o costruiti a contare dal 1° gennaio 2001. 4 Le disposizioni dell’articolo 161 capoverso 1bis sulla tolleranza della velocità mas- sima si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2004 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti a contare dal 1° ottobre 2005. 5 Per l’applicazione dei disciplinamenti internazionali di cui nell’allegato 2 vigono – nella misura in cui nelle presenti disposizioni transitorie non siano previsti altri ter- mini – le disposizioni transitorie contenute nei rispettivi disciplinamenti, dove per l’immatricolazione fa stato il momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera. 6 I veicoli a motore agricoli già in circolazione che superano la larghezza di 2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati, devono essere ammessi come vei- coli speciali fino al 30 settembre 2001 (allegato 3 n. 311). 7 Il numero 211a dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) si applica a motori usati nei o sui veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.
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II Gli allegati 2-5, 7, 10 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2000.
6 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 2 Titolo, N. 11 (Direttive della CE n. 70/156/CEE, 70/157/CEE, 70/220/CEE, 70/221/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 71/320/CEE, 74/60/CEE, 74/483/CEE, 76/757/CEE, 76/759/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 80/1268/CEE, 80/1269/CEE, 88/77/CEE, 92/114/CEE, 96/79/CE, 98/61/CE e 2000/40/CE) N. 12 (Normativa CE n. 3821/85/EWG) N. 13 (Regolamenti ECE n. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 43, 44, 48, 49, 51, 54, 67, 69, 70, 79, 80, 83, 90, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 N. 21 (Direttive della CE n. 74/150/CEE, 74/152/CEE, 75/322/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/536/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/533/CEE, 79/622/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE e 89/173/CEE) N. 22 (Regolamenti ECE n. 4, 6, 10, 19, 43, 69, 96 e 106) N. 31 (Direttive della CE n. 92/61/CEE, 93/32/CEE, 93/33/CEE, 93/34/CEE, 93/94/CEE, 97/24/CE capitolo 8 e 9 come anche 2000/7/CE) N. 32 (Regolamenti ECE n. 10, 16, 19, 22, 30, 37, 38, 39, 41, 53, 54, 75, 88 e 92) N. 412 (Regolamenti ECE n. 22 e 74) N. 42
Elenco delle prescrizioni estere e internazionali riconosciute
11 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
70/156/CEE Direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: … … 98/14/CE (GU n. L 91 del 25.3.1998, pag. 1) corretta da (GU n. L 59 del 4.3.2000, pag. 22) 98/91/CE (GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25) 2000/40/CE (GU n. L 203 del 10.8.2000, pag. 9) 70/157/CEE Direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, con- ECE-R 51 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ECE-R 59 membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;
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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16, modificata dalle diretti- ve: ... ... 1999/101/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 41) 70/220/CEE Direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, con- ECE-R 83 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: … … 98/69/CE (GU n. L 350 del 28.12.1998, pag. 1) corretta da (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 31) corretta da (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 32/ Concerne soltanto il testo francese ) 98/77/CE (GU n. L 286 del 23.10.1998, pag. 34) 1999/102/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 43) 70/221/CEE Direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, con- ECE-R 58 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispo- sitivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23, modificata dalle direttive: … … 2000/8/CE (GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 7) 70/311/CEE Direttiva n. 70/311 del Consiglio, dell’8 giugno 1970, con- ECE-R 79 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10, corretta da GU n. L 196 del 3.9.1970, pag. 14, modificata dalle direttive: … … 1999/7/CE (GU n. L 40 del 13.2.1999, pag. 36) 70/387/CEE Direttiva n. 70/387 del Consiglio, del 27 luglio 1970, con- ECE-R 11 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro ri- morchi; GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5, modificata dalla diretti- va: 98/90/CE (GU n. L 337 del 12.12.1998, pag. 29) 71/320/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. 74/60/CEE Direttiva n. 74/60 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, con- ECE-R 21 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore; GU n. L 38 del 11.2.1974, pag. 2, modificata dalla direttiva: … … 74/483/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. ECE-R 26 76/757/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. ECE-R 3
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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
76/759/CEE Direttiva n. 76/759 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ECE-R 6 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/15/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 14) 76/761/CEE Direttiva n. 76/761 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ECE-R 1 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ECE-R 5 ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di proiettori ECE-R 8 abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle ECE-R 20 lampade ad incandescenza per tali proiettori ECE-R 31 GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96, modificata dalle diretti- ECE-R 37 ve: ECE-R 98 … … ECE-R 99 1999/17/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 45) 76/762/CEE Direttiva n. 76/762 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ECE-R 19 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore non- ché alle lampade per tali proiettori; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122, modificata dalle diret- tive: … … 1999/18/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 82) 77/538/CEE Direttiva n. 77/538 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 38 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60, corretta da GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata dalle diret- tive: … … 1999/14/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 1) 77/540/CEE Direttiva n. 77/540 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 77 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore: GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83, corretta da GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata dalle diret- tive: … … 1999/16/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 33) 77/541/CEE Direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 16 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ECE-R 44 alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95, modificata dalle diretti- ve: … … 2000/3/CE (GU n. L 53 del 25.2.2000, pag. 1) 80/1268/CEE Direttiva n. 80/1268 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore;
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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/100/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 36) 80/1269/CEE Direttiva n. 80/1269 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, ECE-R 85 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli: GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/99/CE (Gu n. L 334 del 28.12.1999, pag. 32) 88/77/CEE Direttiva n. 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, con- ECE-R 49 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad acce n- sione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli: GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33, modificata dalle direttive: … … 1999/96/CE (GU n. L 44 del 6.2.2000, pag. 1) 92/114/CEE Concerne soltanto il testo francese. 96/79/CE Direttiva n. 96/79 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 94 del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale; GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 7, corretta da GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23, modificata dalla diretti- va: 1999/98/CE (GU n. L 9 del 13.1.2000, pag. 14) 98/91/CE Direttiva n. 98/91 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore ei i loro ri- morchi destinati al trasporte di merci pericolose su strada; GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25 2000/40/CE Direttiva n. 2000/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 93 del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antin- castro anteriori die veicoli a motore; GU n° L 203 del 10.8.2000, pag. 9
12 EG Normativa CE concernente l’apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada Regolamento Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: … … … Regolamento 2135/98/CEE (GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1)
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13 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 76/760/CEE uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (motoveicoli esclu- si); modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 8 13.01.2000 … ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizio- 76/759/CEE ni uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 8 24.07.2000 …
ECE-R 8 Regolamento ECE n. 8 del 15 novembre 1967 sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 04 / Compl. 10 04.02.1999 …
ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 72/245/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radio- elettriche provocate dai veicoli motore; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Corr. 1 11.03.1999 Emend. 02 / Compl. 1 04.02.1999 Emend. 02 / Corr. 2 10.11.1999 … ECE-R 12 Regolamento ECE n. 12 del 1° giugno 1969 sulle condi- 74/297/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del conducente del veicolo dallo sterzo in caso di urti per incidente; modificato da: in vigore dal: … Emend. 03 / Compl. 3 23.03.2000 …
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 13 Regolamento ECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle condi- 71/320/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: … Emend. 09 / Compl. 4 04.02.1999 Emend. 09 / Compl. 2 / Corr. 2 11.11.1998 … ECE-R 13-H Regolamento ECE n. 13-H dell’11 maggio 1998 sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli speciali per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Corr. 1 23.06.1999 ECE-R 14 Regolamento ECE n. 14 del 1° aprile 1970 sulle condizioni 76/115/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza;
modificato da: in vigore dal: … Emend. 05 04.02.1999 …
ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condi- 77/541/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore;
modificato da: in vigore dal: … Emend. 04 / Compl. 8 04.02.1999 Emend. 04 / Compl. 9 23.03.2000 … ECE-R 17 Regolamento ECE n. 17 del 1° dicembre 1970 sulle condi- 74/408/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto 78/932/CEE concerne la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio come anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; modificato da: in vigore dal: … Emend. 06 / Corr. 1 10.03.1999 Emend. 07 / Compl. 1 17.11.1999 Emend. 07 / Compl. 2 13.01.2000 … ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizio- 76/762/CEE ni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 …
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 26 Regolamento ECE n. 26 del 1° luglio 1972 sulle condizioni 74/483/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto con- cerne le loro sporgenze esterne; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 27 Regolamento ECE n. 27 del 15 settembre 1972 sulle con- 74/483/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli d’avvertimento; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 11.09.1973 Emend. 02 1) 01.07.1977 Emend. 031) 03.03.1985 Emend. 03 / Corr. 11) 11.09.1992 Emend. 03 / Compl. 1 1) 18.01.1998 1)Rev. 1 del 18.1.1998
ECE-R 29 Regolamento ECE n. 29 del 15 giugno 1974 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori della cabina di guida dei veicoli industriali; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 27.02.1999 ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 9 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 10 13.01.2000 … ECE-R 33 Regolamento ECE n. 33 del 1° luglio 1975 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concer- ne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione frontale; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 1 17.11.1999 …
ECE-R 36 Regolamento ECE n. 36 del 1° marzo 1976 sulle condizio- ni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto con- cerne la costruzione di autobus; modificato da: in vigore dal: … Emend. 03 / Compl. 1 / Corr. 1 12.11.1998 Rev. 1 / Corr. 3 10.03.1999 Emend. 03 / Compl. 3 06.07.2000 …
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro ri- morchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 16 17.05.1999 Emend. 03 / Compl. 17 17.11.1999 Emend. 03 / Compl. 18 13.01.2000 … ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 92/22/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali d’invetriatura; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 4 13.01.2000 Emend. 00 / Compl. 5 06.07.2000 … ECE-R 44 Regolamento ECE n. 44 del 1° febbraio 1981 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 4 1) 26.01.1994 Emend. 031) 12.09.1995 Emend. 03 / Corr. 1 1) 10.03.1995 Emend. 03 / Corr. 2 1) 12.03.1997 Emend. 03 / Compl. 1 1) 18.01.1998 Emend. 03 / Corr. 3 1) 05.11.1997 Emend. 03 / Compl. 2 18.11.1999 1)Rev. 1 del 5.6.1998
ECE-R 48 Regolamento ECE n. 48 del 1° gennaio 1982 sulle condi- 76/756/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 27.02.1999 Emend. 02 / Compl. 1 18.11.1999 Emend. 02 / Compl. 2 06.07.2000 … ECE-R 49 Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizio- ni uniformi per l’omologazione di motori diesel e dei vei- coli equipaggiati con motore diesel per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti prodotti dal motore;
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 1 / Corr. 2 12.11.1998 Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 12.11.1998 … ECE-R 51 Regolamento ECE n. 51 del 15 luglio 1982 sulle condizio- 70/157/CEE ni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con al- meno quattro ruote per quanto concerne il loro livello so- noro; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Corr. 2 11.03.1998 Emend. 02 / Compl. 2 07.02.1999 Emend. 02 / Compl. 3 17.11.1999 …
ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizio- 92/23/CEE ni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per vei- coli utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 11 07.02.1999 … ECE-R 67 Regolamento ECE n. 67 del 1° giugno 1987 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di equipaggiamenti spe- ciali di veicoli a motore che impiegano gas liquidi nel loro sistema di propulsione; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 / Corr. 1 10.11.1999 Emend. 01 13.11.1999 ECE-R 69 Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per costruzio- ne) e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 1 07.02.1999 ECE-R 70 Regolamento ECE n. 70 del 15 maggio 1987 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 2 07.02.1999 ECE-R 79 Regolamento ECE n. 79 del 1° dicembre 1988 sulle condi- 70/311/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo;
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 1 07.02.1999 … ECE-R 80 Regolamento ECE n. 80 del 23 febbraio 1989 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resi- stenza dei sedili e dei loro ancoraggi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 1 06.02.1999 …
ECE-R 83 Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle condi- 70/220/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti corrispondente- mente alle esigenze del motore in quanto a carburante; modificato da: in vigore dal: … Emend. 03 / Compl. 1 /Corr. 1 23.06.1999 Emend. 04 13.11.1999 Emend. 04 / Corr. 1 10.11.1999 … ECE-R 90 Regolamento ECE n. 90 del 1° novembre 1992 sulle con- 71/320/CEE dizioni uniformi per l’omologazione delle guarnizioni dei freni accoppiabili di ricambio per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 2 11.03.1998 Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 3 10.03.1999 Emend. 01 / Compl. 3 13.11.1999 ECE-R 93 Regolamento ECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle con- 2000/40/CE dizioni uniformi per l’omologazione di: … ECE-R 95 Regolamento ECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizio- 96/27/CE ni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl.1 14.11.1999 ECE-R 97 Regolamento ECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle condi- 74/61/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 13.01.2000
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2000
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 100 Regolamento ECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Corr. 1 28.06.1996 ECE-R 101 Regolamento ECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1 per quanto concerne la misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto concerne la misura del consumo di energia elettrica e dell’autonomia; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 3 05.02.2000 ECE-R 103 Regolamento ECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle con- dizioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di so- stituzione per i veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 104 Regolamento ECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione delle demarcazioni re- troriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 13.01.2000 ECE-R 105 Regolamento ECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al tra- sporto di merci pericolose per quanto concerne le loro ca- ratteristiche particolari di costruzione; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 13.01.2000 ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per vei- coli agricoli e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 13.01.2000 ECE-R 107 Regolamento ECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli a due piani adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le lo- ro caratteristiche generali di costruzione; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Corr. 1 12.11.1998
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 108 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimor- chi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Corr. 1 10.03.1999 ECE-R 109 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimor- chi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 10.03.1999
21 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
70/150/CEE Direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10, modificata dalle diretti- ve: … … 2000/2/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 74/152/CEE Direttiva n. 74/152 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piatta- forme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33, modificata dalle diretti- ve: … … 98/89/CE (GU n. L 322 del 1.12.1998, pag. 40) 75/322/CEE Direttiva n. 75/322 del Consiglio, del 20 maggio 1975, con- ECE-R 10 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28, modificata dalle diretti- ve: … … 2000/2/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 76/763/CEE Direttiva n. 76/763 del Consiglio, del 27 luglio 1976, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote;
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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135, modificata dalle diret- tive: … … 1999/86/CE (GU n. L 297 del 18.11.1999, pag. 22) 77/311/CEE Direttiva n. 77/311 del Consiglio, del 29 marzo 1977, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 96/627/CE (GU n. L 282 del 1.11.1996, pag. 72) corretta da (GU n. L 22 del 27.1.2000, pag. 66) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 77/536/CEE Direttiva n. 77/536 del Consiglio, del 28 giugno 1977, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem- bri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgi- mento dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/55/CE (GU n. L 146 del 11.6.1999, pag. 28) 78/764/CEE Direttiva n. 78/764 del Consiglio, del 25 luglio 1978, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/57/CE (GU n. L 148 del 15.6.1999, pag. 35) 78/933/CEE Direttiva n. 78/933 del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ECE-R 86 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala- zione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16, modificata dalle diret- tive: … … 1999/56/CE (GU n. L 146 del 11.6.1999, pag. 31) 79/533/CEE Direttiva n. 79/533 del Consiglio, del 17 maggio 1979, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/58/CE (GU n. L 148 del 15.6.1999, pag. 37)
79/622/CEE Direttiva n. 79/622 del Consiglio, del 25 giugno 1979, con- cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote;
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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: … … 1999/40/CE (GU n. L 124 del 18.5.1999, pag. 11) 86/297/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. 86/298/CEE Direttiva n. 86/298 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due mon- tanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; GU n. L 186 dell’8.7.1986, pag. 26, modificata dalle diretti- ve: … … 2000/19/CE (GU n. L 94 del 14.4.2000, pag. 31) 87/402/CEE Direttiva n. 87/402 del Consiglio, del 25 giugno 1987, re- lativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgi- mento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, montati anteriormente; GU n. L 220 dell’8.8.1987, pag. 1, modificata dalle diret- tive: … … 2000/22/CE (GU n. L 207 del 4.5.2000, pag. 26) 89/173/CEE Direttiva n. 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, ECE-R 43 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agri- coli o forestali a ruote; GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1, modificata dalle diretti- ve: … … 2000/1/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 16)
22 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 79/532/CEE uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (motoveicoli esclu- si); modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 8 13.01.2000 … ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizio- 75/322/CEE ni uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 8 24.07.2000 … ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 75/322/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radio- elettriche provocate dai veicoli motore; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Corr. 1 11.03.1999 Emend. 02 / Compl. 1 04.02.1999 Emend. 02 / Corr. 2 10.11.1999 … ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizio- 79/532/CEE ni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 … ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 89/173/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e Allegato III dei materiali d’invetriatura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 14.10.1982 1) Emend. 00 / Compl. 3 04.04.1986 Emend. 00 / Compl. 4 13.01.2000 Emend. 00 / Compl. 5 06.07.2000 1) Rev. 1 del 24.2.1988 ECE-R 69 Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per costruzio- ne) e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 / Compl. 1 07.02.1999
ECE-R 96 Regolamento ECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori ad ac- censione per compressione destinati ai trattori agricoli e forestali per quanto concerne le emissioni di agenti inqui- nanti provenienti dal motore; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 2 05.02.2000
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per vei- coli agricoli e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 1 13.01.2000
31 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
92/61/CEE Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, rela- tiva all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruo- te; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72, corretta da GU n. L 151 del 18.6.1999, pag. 40, modificata dalla diretti- va: 2000/7/CE (GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 1) 93/32/CEE Direttiva n. 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relati- va al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a moto- re a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 28, modificata dalla diretti- va: 1999/24/CE (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 16) 93/33/CEE Direttiva n. 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- ECE-R 62 tiva al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 32, modificata dalla diretti- va: 1999/23/CE (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 13) 93/34/CEE Direttiva n. 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- tiva alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 38, modificata dalla diretti- va: 1999/25/CE (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 19) 93/94/CEE Direttiva n. 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, rela- tiva al posto di collocamento della targa d’immatrico- lazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 83, modificata dalla diret- tiva: 1999/26/CE (GU n. L 118 del 6.5.1999, pag. 32) 97/24/CE Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o ca- ratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1, corretta da GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35 …
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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
Capitolo 8 Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due ECE-R 10 o tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche; Capitolo 9 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei ECE-R 41 veicoli a motore a due o tre ruote; … 2000/7/CE Direttiva n. 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consi- ECE-R 39 glio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote; GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 1
32 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 97/24/EG uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per Capitolo 8 quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radio- elettriche; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 19.03.1978 Emend. 021) 03.09.1997 Emend. 02 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 02 / Compl. 1 04.02.1999 Emend. 02 / Corr. 2 10.11.1999 1) Rev. 2 del 8.12.1997
ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicu- Capitolo 11 rezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: … … Emend. 04 /Compl. 8 04.02.1999 Emend. 04 /Compl. 9 23.03.2000 …
ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- Capitolo 2 nebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: … Änd. 02 / Erg. 8 06.02.1999 Änd. 02 / Erg. 9 23.03.2000 … ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezio- ne e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di mo- tocicli e ciclomotori;
2461
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2000
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: … Änd. 04 / Erg. 2 13.01.2000 Änd. 05 30.06.2000 … ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di pneumatici per vei- Capitolo 1 coli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 02 / Compl. 9 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 10 13.01.2000 … ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle lampade utiliz- Capitolo 2 zate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei lo- ro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 16 17.05.1999 Emend. 03 / Compl. 17 17.11.1999 Emend. 03 / Compl. 18 13.01.2000 … ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- Capitolo 2 nebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 11) 14.02.1989 Emend. 00 / Compl. 2 1) 05.05.1991 Coor. 1 1) 01.07.1992 Emend. 00 / Compl. 3 1) 24.09.1992 Emend. 00 / Compl. 4 1) 11.02.1996 Emend. 00 / Compl. 5 1) 03.09.1997 1) Rev. 1 del 9.6.1998
ECE-R 39 Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle 2000/7/CE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 /Compl. 1 18.07.1988 Emend. 00 /Compl. 2 25.12.1997
ECE-R 41 Regolamento ECE n. 41 del 1° giugno 1980 sulle condi- 97/24/EG zioni uniformi per l’omologazione dei motoveicoli per Capitolo 9 quanto concerne il livello sonoro;
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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
modificato da: in vigore dal: Rev. 11) 01.04.1994 Emend. 03 05.02.2000 1) Rev. 1 del 30.5.1994
ECE-R 53 Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle con- 93/92/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della ca- tegoria L2 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione lumi- nosa; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01 07.02.1999 Emend. 01 / Compl. 1 18.11.1999 ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per Capitolo 1 veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 11 07.02.1999 …
ECE-R 75 Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per Capitolo 1 motocicli; modificato da: in vigore dal: … Emend. 00 / Compl. 9 07.02.1999 … ECE-R 88 Regolamento ECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici retro- riflettenti per veicoli a due ruote; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Corr. 1 27.08.1993
ECE-R 92 Regolamento ECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione non originale per motoveicoli, ciclomotori et veicoli a tre ruote; modificato da: in vigore dal: Emend. 00 / Compl. 1 07.02.1999
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2000
412 Regolamenti ECE
Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE
ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezio- ne e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di mo- tocicli e ciclomotori; modificato da: in vigore dal: … Emend. 04 / Compl. 2 13.01.2000 Emend. 05 30.06.2000 … ECE-R 74 Regolamento ECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle con- dizioni unitarie per l’omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illumina- zione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: … Emend. 01, soltanto se l’ordinanza 08.03.1999 OETV é rispettata! Emend. 01 / Compl. 1, soltanto se 18.11.2000 l’ordinanza OETV é rispettata!
42 Autoveicoli di lavoro e rimorchi di lavoro
421 Direttive della CE
Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione
97/68/EG Direttiva n. 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consi- glio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedi- menti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione i n- terna destinati all'installazione su macchine mobili non stra- dali; GU n. L 59 del 27.2.1998, pag. 1
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2000
Allegato 3 Titolo e n. 3
Elenco dei veicoli agricoli che superano la larghezza di 2,55 m (art. 27 cpv. 1)
3 Veicoli a motore agricoli e rimorchi con pneumatici larghi
Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici la cui larghezza è pari ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi. Del veicolo corri- spondente deve esistere una versione con una larghezza massima di 2,55 m.
31 Larghezza fino a 3,00 m
311 veicoli a motore agricoli che superano la larghezza di 2,55 m soltanto a
causa degli pneumatici larghi montati;
312 altri rimorchi agricoli non elencati nel numero 2 che superano la larghezza
di 2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati. La larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis) non deve essere superata.
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Allegato 4 N. 1, testo accanto al disco, secondo periodo come anche 7 e 10 titolo
1 … Può essere retroriflettente.
7 Segnale per trasporto di scolari
10 Tavola di demarcazione posteriore per veicoli con una velocità massi-
ma di 30 km/h come anche per trattori con una velocità massima di 40 km/h e loro rimorchi (art. 68 cpv. 4)
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Allegato 5 N. 211a, 211a.1 e 216 211a I motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e i rimor- chi di lavoro devono corrispondere alle esigenze della direttiva n. 97/68 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e parti- colato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali. 211a.1 Sono eccettuati i motori con una potenza utile fino a 18 kW e di oltre
560 kW come anche quelli che funzionano a numero di giri d’esercizio
costante e unico.
216 I numeri 211, 211a, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati
dall’approvazione del tipo.
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Allegato 6 N. 24 Concerne soltanto il testo francese
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Allegato 7 N. 34 titolo 342 e 343
34 Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da veicoli trattori con una veloci-
tà massima di 30 km/h e rimorchi agricoli 342 Per i rimorchi agricoli con freni idraulici continui deve essere ottenuta una frenata del 30 per cento con una pressione di 100 ± 15 bar (10 000 ± 1500 kPa) al raccordo del veicolo trattore. 343 La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, per il veicolo a pie- no carico, ammontare almeno al 13,5 per cento.
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Allegato 10 N. 111, 112, 113, 115, 23 secondo periodo, 231 secondo periodo, 312, 313, 314, 321, 322, 324, 325, 326, 43 quarta sezione, 5 terzo, quarto, quinto periodo, 51 schema I testo accanto alla figura e III, IV e V, n . 61 secondo, terzo e quarto pe- riodo, 62, 63 testo accanto alla figura e 66
Luci, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti
111 Dispositivi rivolti in avanti
Luci bianco o giallo chia- ro chiaro Catarifrangenti in generale bianco Catarifrangenti fissati ai pedali arancione Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi lampeggianti di avvertimento arancione
112 Dispositivi rivolti verso il retro
Luci di fermata rosso Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi lampeggianti di avvertimento rosso o arancione Catarifrangenti fissati ai pedali arancione Luci di retromarcia bianco, giallo chiaro o arancione Illuminazione della targa bianco Altre luci e catarifrangenti rosso Fari fendinebbia di coda rosso
113 Visibili lateralmente
Catarifrangenti, luci di ingombro e luci d’avverti- mento applicate alle porte rosso o arancione Indicatori di direzione lampeggianti e luci di arancione ingombro lampeggianti insieme Identificazione retroriflettente di pneumatici bianco e cerchioni di velocipedi e ciclomotori
115 Contrassegno luminoso per i taxi, luci di panne,
contrassegno di caso urgente per i veicoli dei medi- ci, luci di pericolo come anche catarifrangenti di ri- morchi per velocipedi nella misura in cui non corri- spondono ai numeri 111 e 112 arancione
23 … La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza
carrozzino, alle slitte a motore e ai veicoli delle classi M1 e N1.
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231 … La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza
carrozzino, alle slitte a motore e ai veicoli delle classi M1 e N1.
312 0,35 m dal suolo per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fer-
mata e le luci di ingombro come anche gli indicatori di direzione lampeggianti 0,25 m dal suolo per le luci di coda e le luci di fermata di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
313 per i fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda come anche i 0,25 m
catarifrangenti
314 per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli della classe 0,25 m
M1
321 per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia 1,20 m
per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia di veicoli a motore agricoli, se necessario per la forma della carrozzeria e per i fari a luce anabbagliante dei veicoli della classe N3G (veicoli per terreno vario; art. 12 cpv. 3) 1,50 m
322 per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata, le luci
di ingombro laterali come anche per gli indicatori di direzione lampeggianti 1,50 m se necessario per la forma della carrozzeria 2,10 m
322.1 per i veicoli a motore agricoli 1,90 m
se necessario per la forma della carrozzeria 2,10 m per le luci di posizione 2,30 m
322.2 per gli indicatori di direzione lampeggianti laterali 2,30 m
322.3 per le luci di posizione di veicoli delle classi O1 e O2 2,10 m
324 per i catarifrangenti 0,90 m
se necessario per la forma della carrozzeria 1,50 m
324.1 Abrogato
325 per i fari fendinebbia di coda dei veicoli 1,00 m
per i fari fendinebbia di coda dei veicoli per terreno vario 1,20 m (art. 12 cpv. 3) per i fari fendinebbia di coda dei veicoli a motore agricoli 2,10 m
326 per le luci di retromarcia, escluse quelle dei veicoli della clas- 1,20 m
se M1
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43 Luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro, luci di
parcheggio e indicatori di direzione lampeggianti
Genere di dispositivo Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico
minimo massimo
…
Luci di fermata 1 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli 40 100 a motore e tricicli a motore e loro rimorchi Altri veicoli – luci di fermata con un livello d'intensità luminosa 60 185 – luci di fermata con due livelli d'intensità luminosa di giorno 130 520 di notte 30 80 – 1 luce supplementare di fermata 25 80 – 2 luci supplementari di fermata 25 ciascuna 110 …
1 Se luci di coda e luci di fermata del medesimo colore sono riunite nello
stesso dispositivo, l’intensità luminosa della luce di fermata deve essere cinque volte maggiore di quella della luce di coda.
5 Disposizione e angolo di visibilità degli indicatori di direzione
lampeggianti … Quando l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m, è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso. Per gli indicatori di direzione lam- peggianti supplementari collocati in alto è sufficiente un angolo di visibi- lità di 5° verso l’alto, nella misura in cui l’altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Allo schema V del numero 51 per le luci di ingombro che lampeggiano insieme si applicano gli angoli di visibilità giusta i numeri 61 e 62 del presente allegato.
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51 Autoveicoli
Schema I Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 4 m, che non appartengono alle clas- si M o N.
Schema III Valido soltanto per i veicoli che non appartengo- no alle classi M o N. Distan- za tra gli indicatori di dire- zione lampeggianti e la parte frontale del veicolo: 1,80 m al massimo
Schema IV Valido per i veicoli di qualsiasi lunghezza. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al massimo
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Schema V Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 6 m. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti late- rali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al massimo. La superficie luminosa delle luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme deve essere almeno di 12,5 cm2.
61 … Per le luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro
e luci di posteggio è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso, se l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m. Per le luci di coda e di fre- nata supplementari collocate in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso l’alto, se l’altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Per le luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti, gli angoli di visibilità verticali devono essere di 10° verso il basso e verso l’alto.
62 Gli angoli di visibilità orizzontali delle luci di ingombro laterali che lam-
peggiano insieme devono corrispondere allo schema V numero 51. Per le luci di ingombro anteriori e posteriori essi devono essere soltanto di 80° verso l’esterno. Per gli altri dispositivi d’illuminazione gli angoli di visibilità orizzontali devono corrispondere agli schemi seguenti:
63 Per le luci di posizione e le luci di coda
Per i veicoli delle classi M1 e N1 gli angoli di visibilità orizzontali posso- no essere ridotti a 45° verso l’esterno, se davanti risp. dietro sono montate luci di ingombro laterali supplementari con una superficie illuminante di almeno 12,5 cm2 . Per i rimorchi l’angolo di visibilità interno deve essere pari ad almeno 5°.
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66 Per le luci di parcheggio
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Allegato 12 N. 14 Abrogato
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