AS 2000 2485
Ordinanza che modifica la tariffa d'imposta sulle sigarette e sulla carta da sigarette
Ordinanza che modifica la tariffa d’imposta sulle sigarette e sulla carta da sigarette
del 2 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull’imposizione del tabacco, ordina:
Art. 1 La tariffa d’imposta sulle sigarette e sulla carta da sigarette secondo l’allegato IV della legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Allegato IV primo comma L’imposta ammonta: – per le sigarette a 6,317 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 11,367 centesimi il pezzo; – per la carta da sigarette a 0,9 centesimi il pezzo.
Art. 2 1 Fino al 31 dicembre 2000 i fabbricanti e gli importatori possono dichiarare alle vecchie aliquote d’imposta la quantità di sigarette al vecchio prezzo, maggiorata del 10 per cento rispetto a quella venduta nello stesso periodo dell’anno precedente. 2 Fino al 31 dicembre 2000, le sigarette destinate all’esportazione sono assoggettate alle vecchie aliquote d’imposta.
Art. 3 L’ordinanza del 28 settembre 19982 che modifica la tariffa d’imposta sulle sigarette e la carta da sigarette è abrogata.
1 RS 641.31 2 RU 1998 2350
2000-1746 2485
Imposta sulle sigarette. O RU 2000
Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.
2 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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