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AS 2000 2795

Legge federale sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti dei veicoli)

Legge federale sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti di veicoli)

Modifica del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta:

I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 2 e 3

2 Gli organi di polizia comunicano all’Ufficio federale di statistica, in

forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della circolazione stradale che hanno registrato. L’Ufficio federale di stati- stica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la legge del 9 ottobre 1992 3 sulla statistica federale.

3 Abrogato

Registro dei 1 La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un regi- veicoli e dei detentori di stro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS). veicoli Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti: a. controllo dell’ammissione alla circolazione, dell’assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell’imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione de- gli autoveicoli; b. allestimento della statistica dei veicoli; c. identificazione del detentore e ricerca; d. requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.

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