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AS 2000 2845

Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni

Correzione

Ordinanza sulla notifica e l’inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII)

del 28 giugno 2000 (RS 742.161; RU 2000 2103)

Art. 18 cpv. 1

Invece di: 1 Le misure di sicurezza e di salvataggio possono essere attuate senza restrizioni.

Leggasi: 1 Le misure conservative e di salvataggio possono essere attuate senza restrizioni.

Art. 18 cpv. 5

Invece di: 5 I dati, le conversazioni e lo stato dei dispositivi di sicurezza, che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell’evento, devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all’attenzione degli organi d’in- chiesta.

Leggasi: 5 I dati, le conversazioni e lo stato dei dispositivi conservativi, che potrebbero servi- re a chiarire le cause e le circostanze dell’evento, devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all’attenzione degli organi d’inchiesta.

2000-2550 2845

Correzione RU 2000

Art. 18 cpv. 6

Invece di:

6 L’autorità competente preposta al procedimento penale decide circa la natura e

l’estensione delle misure di sicurezza e di sorveglianza, nonché circa l’accesso al luogo dell’infortunio. Chiede dapprima il consenso dell’Ufficio d’inchiesta.

Leggasi:

6 L’autorità competente preposta al procedimento penale decide circa la natura e

l’estensione delle misure conservative e di sorveglianza, nonché circa la revoca delle misure di restrizione applicate al luogo dell’infortunio. Chiede dapprima il consenso dell’Ufficio d’inchiesta.

12 dicembre 2000 Cancelleria federale

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