AS 2000 2858
Ordinanza sulla posizione giuridica degli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione a titolo princiale e del capo dell'armamento (Ordinanza sulla posizione giuridica)
Ordinanza sulla posizione giuridica degli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione a titolo principale e del capo dell’armamento (Ordinanza sulla posizione giuridica)
Modifica del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulla posizione giuridica degli alti ufficiali supe- riori che esercitano la loro funzione a titolo principale e del capo dell’armamento è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla posizione giuridica degli alti ufficiali superiori che esercitano la lo- ro funzione a titolo principale
Art. 1 cpv. 1 lett. a, c ed e, nonché cpv. 3
1 Le persone seguenti sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza:
a. il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle Forze terrestri, i coman- danti dei corpi d’armata da campagna e del corpo d’armata da montagna, nonché il comandante delle Forze aeree; c. i direttori degli uffici federali delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto, delle truppe della logistica e dell’istruzione delle Forze aeree, il sostituto del capo dello Stato maggiore generale, i sottocapi di stato maggio- re dello Stato maggiore generale, il sostituto del capo delle Forze terrestri, i sottocapi di stato maggiore delle Forze terrestri, il comandante del Centro d’istruzione dell’esercito di Lucerna e il capo del Gruppo operazioni delle Forze aeree; e. il direttore della Scuola militare superiore e il comandante della Scuola di stato maggiore generale. 3 Nell’ambito di misure di ristrutturazione e di progetti di riforma, il Consiglio fede- rale può parimenti assumere le persone menzionate nel capoverso 1 conformemente al regolamento degli impiegati del 10 novembre 19592 oppure all’ordinanza del
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Ordinanza sulla posizione giuridica RU 2000
9 dicembre 19963 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell’Ammini- strazione generale della Confederazione.
Art. 5 cpv. 2 2 Essi sono in servizio militare permanente; i loro diritti e obblighi si fondano sulle pertinenti disposizioni.
Art. 6 Applicazione dell’ordinamento dei funzionari, del 30 giugno 1927 4 Le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 non sono sottoposte alle disposizioni dell’ordinamento dei funzionari, fatto salvo l’articolo 9 capoverso 2. Sono invece applicabili, per analogia, gli articoli 14-16, 21, 22, 24-28, 45-50, 56, 57 capoverso 1bis e 58-60 dell’ordinamento dei funzionari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 172.221.104.6 4 RS 172.221.10