AS 2000 2903
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 1991 1 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 55 Collaborazione con i collocatori privati (art. 35a cpv. 2 LC)
I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 33a capoverso 2 LC non posso- no essere comunicati ai collocatori privati.
Art. 57 Comunicazione di dati (art. 34a LC)
Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l’espresso con- senso di questi ultimi.
Art. 57a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati (art. 34a LC) 1 Nei casi di cui all’articolo 34a capoverso 4 LC, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche par- ticolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 34a capoverso 3 LC, è riscosso un emolu- mento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assogget- tato o per altri gravi motivi.
Art. 58 Diritto della persona interessata a essere informata (art. 34a, 34b e 35 LC) 1 Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:
2000-2254 2903
Ordinanza sul collocamento RU 2000
a. lo scopo dei sistemi d’informazione, b. i dati trattati e i loro destinatari regolari, c. i loro diritti.
2 La persona interessata può esigere dai servizi che trattano i dati che:
a. le comunichino gratuitamente le informazioni che la riguardano, per scritto e in una forma comprensibile a tutti, b. correggano o completino i dati inesatti o incompleti, c. distruggano i dati di cui non hanno più bisogno. 3 Se il servizio non è in grado di provare l’esattezza o l’inesattezza di dati, vi appone un commento adeguato. 4 Qualsiasi correzione, aggiunta o distruzione di dati deve essere annunciata ai ser- vizi ai quali questi dati sono stati comunicati, nonché ad altri servizi se la persona interessata lo desidera.
Art. 59a Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate (art. 35b LC)
Ad eccezione dei dati di cui all’articolo 35b capoverso 2 LC, l’elenco può essere reso accessibile al pubblico su Internet o in forma stampata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz