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AS 2000 2966

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Modifica del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 13 Sezione 2: Partecipanti, quadri, organizzatori, coach G+S e monitori

Art. 14 Quadri 1 La formazione dei monitori e dei coach G+S è garantita dai quadri. Sono conside- rati quadri i periti, gli istruttori e i consulenti. 2 Il Dipartimento determina i compiti e disciplina la formazione e il perfezionamento dei quadri, come pure la revoca e la perdita del riconoscimento. Disciplina inoltre la responsabilità disciplinare dei quadri dell’UFSPO che non sono sottoposti all’ordi- namento dei funzionari del 30 giugno 1927 2.

Art. 14a Organizzatori 1 Gli organizzatori di attività G+S nell’ambito del sistema dei contributi forfettari sono le federazioni sportive, le società sportive nonché le associazioni giovanili e le società loro affiliate. Per l’organizzazione dei corsi annuali e semestrali possono es- sere designati in qualità di organizzatori anche fornitori commerciali, per quella dei campi anche i Comuni e gli uffici cantonali dello sport.

2 L’organizzatore offre corsi o campi diretti da monitori G+S.

Art. 14b Coach G+S 1 Nell’ambito del sistema dei contributi forfettari, il coach G+S è il rappresentante dell’organizzatore e l’interlocutore dei servizi amministrativi. È reclutato dall’orga- nizzatore, che ne informa l’autorità G+S competente.

2966 2000-1673

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport RU 2000

2 Il coach G+S assume gli obblighi seguenti:

a. provvedere a una pianificazione a lungo termine allo scopo di mantenere un’offerta adeguata di attività G+S; b. allestire il programma annuale o semestrale in collaborazione con il monito- re G+S; c. notificare all’autorità G+S competente le mutazioni successive, quali la so- spensione di un’attività G+S o l’avvio di una nuova attività G+S nonché ogni modifica riguardante i suoi dati personali; d. fornire consulenza, assistere e sorvegliare i monitori G+S durante lo svolgi- mento delle attività G+S; e. controllare i lavori amministrativi dei monitori G+S; f. allestire il conteggio delle attività svolte; g. tenere un diario di coach G+S; h. assicurare all’autorità G+S competente la possibilità di esaminare il suo la- voro; i. seguire un pertinente corso di formazione al più tardi durante il suo primo anno d’attività. 3 D’intesa con l’organizzatore, notifica le attività di quest’ultimo all’autorità G+S competente mediante una domanda di concessione di contributi forfettari. Il pro- gramma delle discipline sportive che comportano particolari disposizioni di sicurez- za secondo gli articoli 7 e 8 dell’ordinanza del 10 novembre 19803 concernente Gioventù e Sport deve essere controllato e approvato da un perito G+S prima della notificazione.

Art. 14c Monitore G+S 1 Sono considerati monitori gli Svizzeri, come pure gli stranieri in possesso di un permesso di domicilio o di soggiorno che vantano una formazione appropriata e una buona reputazione.

2 Ogni monitore G+S può dirigere, nella propria disciplina sportiva, corsi G+S o

campi G+S offerti da un organizzatore.

3 Il monitore G+S assume gli obblighi seguenti:

a. tenere un giornale d’allenamento G+S o un giornale di campo G+S; b. assicurare all’autorità G+S competente e al coach G+S la possibilità di esa- minare il suo lavoro. 4 Il Dipartimento determina i compiti e disciplina la formazione e il perfezionamento dei monitori, come pure la revoca e la perdita del riconoscimento delle funzioni di monitore.

3 RS 415.31

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Titolo prima dell’art. 15 Sezione 3: Prestazioni della Confederazione nel sistema dei contributi non forfettari Sezione 4: Prestazioni della Confederazione nel sistema dei contributi forfettari

Art. 23a Principio 1 I contributi forfettari sono versati, su richiesta, nel limite dei crediti stanziati.

2 Per quanto riguarda le attività G+S nell’ambito del sistema dei contributi forfettari, si distinguono quattro gruppi d’utenti e il promovimento delle nuove leve in deter- minate discipline sportive: a. gruppo d’utenti 1: corsi annuali e semestrali di società sportive che dispon- gono d’infrastrutture fisse e impartiscono un insegnamento sportivo regolare agli stessi gruppi di partecipanti nella disciplina sportiva del calcio; b. gruppo d’utenti 2: corsi annuali e semestrali di società sportive che non di- spongono d’infrastrutture fisse e impartiscono un insegnamento sportivo re- golare agli stessi gruppi di partecipanti nelle discipline sportive seguenti: canoismo, sci, sci di fondo, salto con gli sci e snowboard; c. gruppo d’utenti 3: campi di associazioni giovanili nella disciplina sportiva dello sport di campo/trekking; d. gruppo d’utenti 4: campi di Comuni, di federazioni e di uffici cantonali dello sport nelle discipline sportive seguenti: calcio, canoismo, sci, sci di fondo, salto con gli sci e snowboard; e. promovimento delle nuove leve: corsi annuali delle federazioni sportive nelle discipline sportive dei gruppi d’utenti 1 e 2.

Art. 23b Beneficiari dei sussidi I contributi forfettari sono concessi agli organizzatori delle attività G+S.

Art. 23c Competenza 1 Le notificazioni e i conteggi delle attività G+S dei gruppi d’utenti 1 e 2, dei campi G+S locali del gruppo d’utenti 3 nonché delle attività del gruppo d’utenti 4 organiz- zate sotto la responsabilità dei Comuni o dei Cantoni devono essere presentati al pertinente ufficio cantonale. 2 Le notificazioni e i conteggi dei campi G+S regionali, cantonali e nazionali del gruppo d’utenti 3, delle attività del gruppo d’utenti 4 organizzate sotto la responsa- bilità di una federazione sportiva e dei corsi G+S per il promovimento delle nuove leve devono essere presentati all’UFSPO.

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Art. 23d Condizioni generali Per i corsi G+S e i campi G+S svolti, la Confederazione versa contributi forfettari se: a. l’attività G+S è stata notificata all’autorità G+S competente il più tardi tre settimane prima dell’inizio del corso o del campo; b. l’organizzatore si impegna per scritto a rispettare le regolamentazioni G+S.

Art. 23e Contributi forfettari per i corsi G+S del gruppo d’utenti 1

1 I contributi forfettari sono versati per i corsi semestrali che:

a. durano almeno 15 settimane; b. sono seguiti da almeno 4 partecipanti (part.); e c. offrono come minimo un allenamento settimanale della durata di almeno 60 minuti. 2 Il contributo forfettario è composto di un contributo di base e di c ontributi speciali.

3 Il contributo di base, in funzione dell’entità del gruppo e della durata dell’insegna- mento, è stabilito come segue:

4 - 7 part. 8 - 24 part.

60 - 90 minuti max. 200 fr. max. 290 fr.

più di 90 minuti max. 260 fr. max. 350 fr.

4 I contributi speciali sono versati:

a. in funzione del numero di allenamenti settimanali, tuttavia per 5 allenamenti al massimo, secondo le aliquote seguenti:

1. un allenamento settimanale

4 - 7 part. 8 - 24 part. a partire da 25 part.

per ogni ulteriore gruppo di 12 part.

60 - 90 minuti max. 90 fr. max. 130 fr. max. 130 fr.

più di 90 minuti max. 120 fr. max. 150 fr. max. 150 fr.

2. per ogni ulteriore allenamento settimanale

4 - 7 part. 8 - 24 part. a partire da 25 part.

per ogni ulteriore gruppo di 12 part.

60 - 90 minuti max. 255 fr. max. 390 fr. max. 390 fr.

più di 90 minuti max. 345 fr. max. 500 fr. max. 500 fr.

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b. per competizioni delle categorie seguenti:

categoria 1 (5 - 9 competizioni) max. 125 fr. categoria 2 (10 - 14 competizioni) max. 250 fr. categoria 3 (a partire da 15 competizioni) max. 375 fr.

c. per i campi d’allenamento della durata di almeno cinque giorni, 450 franchi al massimo per campo, secondo il numero di partecipanti. 5 Per i corsi annuali che durano almeno 30 settimane, i contributi secondo i capover- si 3 e 4 lettere a-b sono raddoppiati.

Art. 23 f Contributi forfettari per i corsi G+S del gruppo d’utenti 2

1 I contributi forfettari sono versati per i corsi semestrali che:

a. durano almeno 40 ore; e b. sono seguiti da almeno 4 partecipanti. 2 Il contributo forfettario è composto di un contributo di base e di contributi speciali.

3 Il contributo di base ammonta a:

4 - 7 part. (tutte le discipline sportive) 8 - 12 part. (canoismo)

8 - 15 part. (sci/snowboard)

8 - 24 part. (sci di fondo/salto con gli sci)

max. 260 fr. max. 350 fr.

4 I contributi speciali sono versati in funzione del numero di ore per corso, tuttavia per 220 ore al massimo. Le competizioni e i campi d’allenamento possono essere computati. Sono applicabili le aliquote seguenti:

Ore 4 - 7 part. per ogni ulteriore gruppo di 12 part.

8 - 12 part. (canoismo) a partire da 13 part.

8 - 15 part. (sci/snowboard) a partire da 16 part.

8 - 24 part. (sci di fondo/ a partire da 25 part.

salto con gli sci)

a partire da 40 max. 220 fr. max. 270 fr. max. 270 fr. a partire da 70 max. 580 fr. max. 740 fr. max. 740 fr. a partire da 100 max. 950 fr. max. 1390 fr. max. 1390 fr. a partire da 130 max. 1340 fr. max. 1900 fr. max. 1900 fr. a partire da 160 max. 1740 fr. max. 2430 fr. max. 2430 fr. a partire da 190 max. 2150 fr. max. 2980 fr. max. 2980 fr. a partire da 220 max. 2570 fr. max. 3550 fr. max. 3550 fr.

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5 Per i corsi annuali, il numero di ore richieste e i contributi secondo i capoversi 3 e

4 sono raddoppiati. I contributi speciali sono versati per 440 ore al massimo.

Art. 23g Contributi forfettari per il promovimento delle nuove leve

1 I contributi forfettari sono versati per corsi annuali che:

a. durano almeno 50 ore; e b. sono seguiti da almeno 4 partecipanti. 2 Il contributo forfettario è composto di un contributo di base e di contributi speciali.

3 Il contributo di base ammonta a:

4 - 7 part. (tutte le discipline sportive) 8 - 12 part. (canoismo)

8 - 15 part. (sci/snowboard)

8 - 24 part. (calcio/sci di fondo/salto con gli sci)

max. 470 fr. max. 650 fr.

4 I contributi speciali sono versati in funzione del numero di ore per corso. Per quanto riguarda la durata massima del corso, non è stabilito alcun limite. Le compe- tizioni e i campi di allenamento possono essere computati. Le aliquote seguenti sono applicabili:

Ore 4 - 7 part. per ogni ulteriore gruppo di 12 part.

8 - 12 part. (canoismo) a partire da 13 part.

8 - 15 part. (sci/snowboard) a partire da 16 part.

8 - 24 part. (sci di fondo/ a partire da 25 part.

salto con gli sci)

50 max. 550 fr. max. 750 fr. max. 750 fr.

per ogni fascia sup- plementare di 10 ore max. 150 fr. max. 170 fr. max. 170 fr.

Art. 23h Contributi forfettari per i campi G+S del gruppo d’utenti 3

1 I contributi forfettari sono versati per i campi che:

a. durano almeno 5 giorni consecutivi; e b. sono seguiti da almeno 12 partecipanti, di cui almeno 6 in età G+S. 2 L’indennità è versata unicamente per 3, 5 o più giorni di campo. I campi di 4 gior- ni consecutivi sono indennizzati come i campi di 3 giorni consecutivi. 3 Il contributo forfettario ammonta a 45 franchi al massimo per giorno di campo e per ogni gruppo di 6 partecipanti.

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Art. 23i Contributi forfettari per i campi G+S del gruppo d’utenti 4

1 I contributi forfettari sono versati per i campi che:

a. durano almeno 5 giorni; e b. sono seguiti da almeno 12 partecipanti in età G+S. 2 Il contributo forfettario ammonta a 45 franchi al massimo per giorno di campo e per ogni gruppo di 6 partecipanti.

Art. 23j Contributi forfettari per il coach G+S L’indennità per il coach G+S si basa sulla somma totale dei contributi forfettari per le attività G+S svolte e ammonta al minimo al 5 per cento e al massimo all’8 per cento di tale somma. Essa è versata all’organizzatore.

Art. 23k Competenza per la decisione in merito ai sussidi

1 L’autorità G+S competente secondo l’articolo 23c capoverso 1 esamina la doman-

da, allestisce il conteggio e presenta una proposta all’UFSPO.

2 L’UFSPO esamina i conteggi e decide in merito ai contributi forfettari.

Art. 23l Sanzioni amministrative Se l’organizzatore non adempie gli obblighi stabiliti nella presente ordinanza, i con- tributi forfettari possono essere ridotti o rifiutati.

Art. 35 cpv. 3 3 Assume compiti amministrativi della CFS e designa i delegati che collaborano nei gruppi di lavoro e nei gruppi di progetto.

Art. 40 cpv. 2 secondo periodo Abrogato

Art. 42 titolo, cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 Compiti della CFS quale organo di sorveglianza della Divisione SFSM e della Scuola universitaria professionale federale dello sport

1 La CFS esercita la sorveglianza sulla Divisione SFSM, segnatamente per quanto

riguarda la Scuola universitaria professionale federale dello sport. ... 2 La CFS deve essere consultata per le questioni fondamentali riguardanti l’organiz- zazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento.

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Art. 43 cpv. 2

2 Essa nomina un delegato che fa regolarmente rapporto alla Commissione.

Art.45 cpv. 2

2 A tale scopo, la CFS può nominare un delegato che le fa regolarmente rapporto.

Art. 48 Organizzazione

1 La CFS può:

a. impiegare gruppi di lavoro composti di propri specialisti e di specialisti esterni per la preparazione delle sue pratiche; b. designare delegati e gruppi di progetto per compiti speciali. 2 Essa dirige la segreteria generale e nomina il segretario generale. Sul piano ammi- nistrativo, la segreteria generale è subordinata all’UFSPO.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz