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AS 2000 61

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna

del 1° dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le prestazioni finanziarie ai Cantoni e alle città di Berna e Zurigo2 conformemente all’articolo 28 LMSI.

Art. 2 Indennità per il trattamento delle informazioni 1 L’indennità per le prestazioni dei Cantoni riguardanti il trattamento delle informa- zioni è calcolato in funzione del numero dei posti necessari e della media svizzera dei costi salariali corrispondenti.

2 Il numero dei posti è determinato in base alla somma delle quote d’occupazione

delle persone per le quali l’espletamento dei compiti definiti nella sezione 3 della LMSI rappresenta una parte importante della loro regolare attività. 3 Fanno parte dei costi salariali anche i contributi del datore di lavoro per la previ- denza professionale, i premi assicurativi previsti dalla legge e le indennità per in- convenienti. In tal modo, e non con un rimborso successivo, risultano coperti anche ulteriori costi salariali accessori, costi relativi al posto di lavoro, alla formazione o all’infrastruttura o altri costi. 4 L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) controlla che i compiti dei Cantoni siano adempiuti e verifica che essi corrispondano ai dati e ai documenti giustificativi che i Cantoni devono sottoporgli in merito al numero dei posti, delle persone occu- pate e dei costi salariali che ne risultano. Esso stabilisce inoltre ogni due anni il di- ritto all’indennità. Il salario medio determinante a questo scopo è stabilito, parimenti ogni due anni, dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento).

5 Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo

dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

RS 120.6 1 RS 120

2 Cfr. art. 6 cpv. 2 LMSI

1999-5691 61

Prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2000

Art. 3 Indennità per i compiti di protezione 1 La Confederazione versa l’indennità se, su incarico dell’Ufficio federale, un Can- tone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a piú di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi sala- riali annuali del corpo di polizia interessato. 2 Le modalità d’indennizzo di prestazioni elevate e permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confe- derazione non supera l’80 per cento del costo globale. 3 Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 4 Indennità in caso di eventi straordinari 1 Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un’indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

2 Per il calcolo dell’indennità valgono in particolare i seguenti criteri:

a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia; b. spese del Cantone che ha effettuato l’intervento; c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall’avveni- mento; d. quota parte d’indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione in- tercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione. 3 L’indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. Il compenso dei Cantoni che hanno prestato aiuti è a carico del Cantone richiedente. 4 Se l’indennità concerne determinati costi, il Cantone invia all’Ufficio federale le indicazioni necessarie dopo l’adempimento del mandato. Qualora l’Ufficio federale e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il Dipartimento decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 5 Sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia 1 Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all’Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggior- namento vertenti su questioni relative alla sicurezza interna e organizzati anche in favore della Confederazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell’ISP. 2 Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l’ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell’esecuzione, scelta dei conferenzieri e della cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confe- derazione nell’ambito della LMSI.

Prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2000

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin