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AS 2000 615

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Modifica del 16 dicembre 1999

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificato come segue:

Numero 4.51

4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie in-

clusi i costi di produzione, allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione pato- logica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortoped ico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichiano un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.

16 dicembre 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

1 RS 831.135.1

2000-0007 615