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AS 2000 85

Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)

Modifica del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 novembre 19941 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 4, 17, 19, 20, 32, 33, 35 e 44, l’espressione «effettivo di controllo» è sostituita con «effettivo necessario».

Art. 11 lett. c I militari donne sono attribuiti alle Armi e ai servizi ausiliari giusta l’articolo 4 dell’OEs. Sono applicabili i seguenti principi: c. l’incorporazione in una funzione che comporti l’impiego personale di armi è ammessa soltanto quando il previsto impiego di armi serve per l’autodifesa o per lo svolgimento di compiti di polizia;

Art. 12 cpv. 3 3 Un passaggio dal Servizio della Croce Rossa nell’esercito è possibile soltanto at- traverso il reclutamento ordinario previsto per i futuri militari donne.

Art. 16a Ufficiali specialisti 1 Ai soldati, agli appuntati e ai sottufficiali possono essere conferite funzioni d’ufficiale: a. nello stato maggiore dell’esercito; b. negli stati maggiori delle Grandi Unità e nelle loro formazioni di stato mag- giore; c. negli stati maggiori dei gruppi d’esercizio delle Forze aeree; d. negli stati maggiori d’ingegneri delle truppe del genio; e. nella brigata Telecom;

1 RS 513.11

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f. nei gruppi delle trasmissioni e delle onde dirette; g. nel reggimento sanitario e nei reggimenti d’ospedale; h. nel servizio di sicurezza della polizia militare; i. nel distaccamento di protezione del Consiglio federale; j. nel servizio dell’informazione alla truppa; k. negli stati maggiori del Consiglio federale; l. nella riserva di personale. 2 Le singole funzioni d’ufficiale disponibili per gli ufficiali specialisti sono stabilite nelle tabelle degli effettivi regolamentari dello stato maggiore dell’esercito, degli stati maggiori del Consiglio federale e della riserva di personale.

Art. 20 cpv. 2 lett. k Abrogata

Art. 22 cpv. 2 2 Il personale di servizio può comprendere al massimo 30’000 membri della riserva di personale.

Art. 23 Competenze per il trattamento dei dati 1 Conformemente alle disposizioni concernenti i controlli militari, per il trattamento dei dati dei membri della riserva di personale fungono da: a. organo incaricato dell’amministrazione: il Gruppo del personale dell’esercito (Grpes), per tutti i membri della riserva di personale; b. tenitori del controllo di corpo:

1. il Gruppo della sanità, la Direzione della posta da campo, il Comando

delle scuole di stato maggiore e per comandanti nonché le regioni d’istruzione: per unità organizzative della riserva di personale che sono loro asse- gnate dal Grpes,

2. i comandi delle Grandi Unità:

per le loro unità organizzative della riserva di personale,

3. il Grpes:

per tutte le unità organizzative della riserva di personale non contem- plate dai numeri 1 e 2 nonché per tutti i membri della riserva di perso- nale secondo l’articolo 21 lettera b; c. Cantone: il Cantone di Berna. 2 In caso di divergenze sull’attribuzione di militari all’interno della riserva di perso- nale, decide il Grpes d’intesa con gli organi interessati.

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Art. 25 Abrogato

Art. 28 cpv. 3 e 4 3 Nell’esercito, di regola, non possono rivestire alcun grado, non possono assumere alcun comando, non possono essere nominati ufficiali specialisti e non ricevono al- cuna uniforme. Gli organi competenti secondo l’articolo 29 capoversi 2 e 3 decido- no in merito alle eccezioni.

4 Abrogato

Art. 31 cpv. 3 3 Per gli attribuiti e gli assegnati, i Cantoni non tengono alcun controllo di corpo né alcun controllo sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Art. 38 cpv. 2 lett. a 2 Per gli scopi previsti nel capoverso 1, invece dei dati anonimi possono essere trat- tati dati personali dal PISA se questi contengono unicamente le indicazioni s eguenti: a. numero AVS e lingua materna;

Art. 39 cpv. 2 lett. b 2 I dati personali da tali collezioni di dati possono essere acqu isiti unicamente se:

b. si tratta soltanto di dati riguardanti numeri AVS, lingua materna e indicazio- ni sul conseguimento di un titolo professionale o di studio di una pe rsona;

Art. 51 cpv. 2 2 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza; la Cancelleria fede- rale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia sono competenti per l’esecuzio- ne nell’ambito degli stati maggiori del Consiglio federale.

Art. 53-55 Abrogati

Art. 56a Passaggio dal Servizio della Croce Rossa nell’esercito 1 I membri del Servizio della Croce Rossa che prima dell’entrata in vigore dell’ar- ticolo 12 capoverso 3 hanno già prestato servizio militare, possono, entro un anno al massimo dall’entrata in vigore, presentare una domanda per il passaggio nell’eser- cito. 2 Un passaggio è possibile soltanto in casi giustificati e, per principio, unicamente quando i membri del Servizio della Croce Rossa hanno prestato, prima del passag- gio, tutti i servizi richiesti a un militare donna per la sua funzione o il suo grado.

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3 Il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale decide sulle domande e sul computo dei servizi prestati nel Servizio della Croce Rossa.

Art. 58 e 59 Abrogati

II Le appendici 1 e 22 sono sostituite dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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2 Non pubblicate nella RU.

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Appendice 1 (art. 2)

Definizioni

Aiuti di comando: ufficiali di stato maggiore generale incorporati in stati maggiori e altri ufficiali incaricati di trattare un determinato settore tecnico (capiservizio) nonché ufficiali addetti. Arma: elemento organizzativo che organizza scuole reclute. Corpo di truppa reggimento, piazza di mobilitazione, battaglione, (tipo di formazione): gruppo, squadra, servizio di manutenzione delle For- ze aeree, gruppo d’esercizio delle Forze aeree. Effettivo di controllo: effettivo regolamentare più riserva di mobilitazione. Effettivo regolamentare effettivo di persone soggette all’obbligo di prestare dell’esercito: servizio militare incorporate in formazioni dell’esercito, necessario all’esercito per l’assolvimento dei suoi compiti; la riserva di perso- nale e gli stati maggiori del Consiglio federale non sono considerati nell’effettivo regolamentare dell’esercito. Elementi dell’esercito: Armi, servizi ausiliari e Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale. Formazione cantonale: formazione costituita da truppe del Cantone, desi- gnata esplicitamente come formazione cantonale. Formazione d’allarme: formazione delle truppe d’armata che, entro poche ore, può essere chiamata e impiegata in compiti di protezione e guardia nonché per l’aiuto in caso di catastrofe. Formazione di professionisti: formazione costituita da agenti della Confederazione; Corpo della guardia delle fortificazioni e Squadra di vigilanza. Formazione federale: formazione messa a disposizione dalla Confedera- zione. Formazioni: stati maggiori e unità di truppa. Grande Unità corpo d’armata, divisione e brigata. (tipo di formazione): Ordinamento del comando: disciplinamento della subordinazione. Organo incaricato il Gruppo del personale dell’esercito o un’autorità dell’amministrazione: civile con compiti militari a cui, secondo la legge militare, l'organizzazione dell’esercito o l’orga- nizzazione dell’amministrazione, è assegnata

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un’Arma, un servizio ausiliario, lo Stato maggiore generale, il Servizio della Croce Rossa, la riserva di personale oppure una funzione secondo l’orga- nizzazione dei corpi di truppa e delle formazioni per la chiamata delle formazioni federali. Persona assegnata o attribuita: persona che, giusta l’articolo 6 LM, assume volonta- riamente determinati compiti nell’esercito, occupan- do o non occupando un posto dell’effettivo regol a- mentare. Persona soggetta all’obbligo cittadini svizzeri a partire dal momento in cui hanno di prestare servizio militare: superato il reclutamento, nonché cittadine svizzere, che sono abili al servizio e sono disposte ad assume- re la funzione prevista per loro, fino al prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare. Riserva di mobilitazione: riserva per equilibrare un’eventuale mancanza d’effettivo in occasione di una chiamata all’impiego dell’esercito. Riserva di personale: totale dei militari che non sono incorporati né in una formazione dell’esercito, né in uno stato maggiore del Consiglio federale. Servizio attivo: comprende il servizio di difesa nazionale e il servizio d’ordine. Servizio ausiliario: elemento organizzativo che, di principio, non orga- nizza alcuna scuola reclute. Servizio d’appoggio: rappresenta un tipo d’impiego dell’esercito e com- prende l’impiego di truppe nell’ambito degli articoli 67-75 LM. Servizio di difesa nazionale: parte del servizio attivo per la difesa della Svizzera e della sua popolazione. Servizio d’ordine: forma del servizio attivo che assiste le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna. Stati maggiori del Consiglio stati maggiori direttamente subordinati al Consiglio federale: federale per l’assolvimento dei suoi compiti nell’ambito della difesa integrata. Stato maggiore dell’esercito: lo stato maggiore subordinato al generale. Stato maggiore di comando: stato maggiore di una Grande Unità o di un corpo di truppa, composto di militari di truppe combattenti di diverse Armi. Tenitore del controllo unità amministrativa federale o cantonale cui, giusta di corpo: l’organizzazione dell’esercito, è assegnata una forma- zione, una riserva di personale o uno stato maggiore del Consiglio federale per la tenuta del controllo.

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Tenitore del controllo comandante di truppa. di corpo del comando: Truppe d’armata: truppe direttamente subordinate al comando dell’esercito. Truppe di corpo: formazioni o truppe direttamente subordinate al co- mandante di un corpo. Ufficiale di stato maggiore membro del Corpo degli ufficiali di stato maggiore generale: generale. Ufficiale specialista: soldato, appuntato o sottufficiale a cui, giusta l’articolo 104 LM, è conferita una funzione d’ufficiale. Unità di truppa: frazione dello stato maggiore dell’esercito, compa- gnia, batteria, colonna, squadriglia.

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