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AS 2001 1079

Legge militare

Legge militare

Modifica del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 19991, decreta:

I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...

Art. 82 Durata dell’obbligo di prestare servizio militare Nel servizio di difesa nazionale il Consiglio federale può differire l’età del proscio- glimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Tiene conto delle esigenze della difesa integrata.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

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