AS 2001 1128
Ordinanza sull'esame del tipo dei natanti
Ordinanza sull’esame del tipo dei natanti
Modifica del 9 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 gennaio 19851 sull’esame del tipo dei natanti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può dichiarare obbligatorio l’esame per singoli pezzi staccati e oggetti dell’equipaggiamento.
Art. 2 Mancato superamento dell’esame I natanti che non hanno superato l’esame non possono essere immatricolati in Sviz- zera fintanto che le parti o le qualità contestate non siano state sanate. Il risultato dell’esame, con la motivazione, è comunicato per scritto al richiedente (art. 4).
Art. 3 cpv. 2-4 2 L'organo dell'associazione incaricato dell'esame è denominato «Servizio d'omolo- gazione». 3 L’organizzazione del Servizio d'omologazione e la procedura d’esame sono disci- plinate dal regolamento dell’associazione. Questo deve essere approvato dall’Ufficio federale dei trasporti. 4 Il Servizio d'omologazione prende tutte le decisioni relative alla costruzione e al- l’equipaggiamento; in particolare, stabilisce gli oneri. Le decisioni vincolano le au- torità cantonali competenti in materia d’ammissione.
Art. 4 Richiesta L’esame può essere chiesto dal fabbricante, dal rappresentante o dall'importatore. Il richiedente utilizza a questo scopo l’apposito modulo allegandovi tutti i documenti richiesti dal Servizio d'omologazione. Se richiestone, dovrà fornire ragguagli sup- plementari.
1 RS 747.201.5
1128 2000-1606
Esame del tipo dei natanti RU 2001
Art. 5 cpv. 1 1 L’esame si svolge nel luogo designato dal Servizio d'omologazione. Potrà svolger- si presso il richiedente se questi dispone di installazioni appropriate per un esame ineccepibile.
Art. 10 Abrogato
Art. 11 cpv. 1 1 Per l’esame e altre operazioni ufficiali il Servizio d’omologazione riscuote tasse. La tariffa è fissata dal DATEC.
Art. 12 Verifica Il Servizio d'omologazione può, di sua iniziativa o a richiesta di un’autorità canto- nale competente in materia d’ammissione, procedere a controlli per verificare se i natanti sono conformi ai certificati tipo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001.
9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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