AS 2001 1387
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
Modifica dell’11 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e vei- coli è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 lett. h
3 Autorizza a condurre:
h. veicoli agricoli speciali e trattori agricoli la cui velocità massima non supera
40 km/h, la licenza di condurre della categoria G, nella misura in cui il tito-
lare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’Ufficio federale.
Art. 16 cpv. 6 secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 23 cpv. 1 1 Il candidato che non ha superato l’esame pratico può di norma ripeterlo dopo che sia trascorso almeno un mese.
Art. 25 cpv. 2 Abrogato
Art. 26 cpv. 2 lett. d 2 Nella licenza di condurre o in un suo allegato devono essere iscritte le restrizioni e le condizioni speciali seguenti che la polizia stradale ha il compito di controllare: d. l’autorizzazione di far uso di veicoli a motore muniti di dispositivi che age- volano il cambio di velocità, di veicoli della categoria A2 o F anche con il permesso della categoria D1 o di veicoli azionati da energia elettrica fornita da una batteria;
1 RS 741.51
2001-0087 1387
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2001
Art. 26b Autorizzazione speciale I titolari di un’autorizzazione speciale su presentazione dell’autorizzazione devono annunciare all’autorità entro 14 giorni ogni circostanza che esige la modifica o la sostituzione dell’autorizzazione.
Art. 33 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Se è ordinata per una ragione medica di esclusione, l’interessato può chiedere il rilascio della licenza appena l’inidoneità scompare. ...
Art. 40 cpv. 3 primo periodo e 4 primo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 41 cpv. 6 primo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 46 cpv. 3 secondo periodo 3 ... I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.
Art. 49 cpv. 3 3 I periti che desiderano conseguire la licenza per maestro conducente devono com- pletare la loro formazione e superare l’esame nelle materie su cui non verteva l’e- same di perito.
Art. 54 cpv. 1 1 I Cantoni istituiscono le commissioni d’esame cantonali o intercantonali. Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.
Art. 63 cpv. 1 e 4 primo periodo 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), osservando le condizioni richieste per il rilascio della licenza canto- nale, può procedere alla formazione dei suoi maestri conducenti. Gli esami dei mae- stri conducenti sono affidati alle commissioni d’esame previste dall’articolo 54. Il DDPS può delegare un rappresentante all’esame. 4 La licenza federale per maestro conducente è revocata se il titolare non esercita più la funzione di maestro conducente al servizio della Confederazione. ...
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Art. 72 cpv. 1 lett. i e j
1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
i. i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimor- chio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un’assicurazione giusta l’articolo 27 capoverso 1 OAV; j. i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un’area interna all’azienda, purché sia stata stipulata un’assicurazione giusta l’articolo 27 capoverso 1 OAV.
Art. 74 cpv. 2 2 Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest’ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.
Art. 80 cpv. 2, 4 e 5 2 Nella licenza di circolazione è iscritto l’utilizzo di un veicolo per il trasporto pro- fessionale di persone di cui all’articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l’artico- lo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2. 4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all’autorità d’immatricolazione, mediante formulario uffi- ciale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un’altra persona menzionata nel formulario. L’autorità d’immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione. 5 L’autorità d’immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in altro modo fintanto che esiste l’iscrizione.
Art. 81 Annullamento 1 Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall’autorità la licenza di circolazione e l’eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore. 2 Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un’iscrizione giusta l’articolo 80 capoverso 4, l’autorità d’immatricolazione rifiuta: a. l’annullamento della licenza di circolazione; b. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore; c. la cancellazione dell’iscrizione. 3 Il rifiuto è nullo se è data l’approvazione scritta della persona o delle persone men- zionate nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.
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4 Se l’autorità deve revocare una licenza di circolazione che contiene l’iscrizione giusta l’articolo 80 capoverso 4, lo comunica alle persone menzionate nel formula- rio.
Art. 82 cpv. 2 lett. b Abrogata
Art. 87 cpv. 2
2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore
all’autorità la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL.
Art. 88 cpv. 2 primo periodo e 3 2 Per qualunque categoria di licenza di condurre, l’esame può essere sostenuto su un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica, per la categoria D1, inoltre, sui veicoli delle catego- rie A2 o F. ...
3 Abrogato
Art. 91 cpv. 3 secondo periodo
3 Abrogato
Art. 105 cpv. 4 secondo periodo 4 ... Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi comprovano che sono autorizzati a procedere essi stessi all’esame dal Cantone di stanza.
Art. 145 n. 4 e 5 4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l’assicurazione pre- scritta sulla responsabilità civile, chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l’assicu- razione prescritta sulla responsabilità civile, è punito con la multa. 5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo, il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestiva- mente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo docu- mento, è punito con la multa.
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Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell’11 aprile 2001 1 I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione. 2 Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell’iscrizione «veicolo da noleggio».
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.
11 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz