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AS 2001 1821

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)

Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e vei- coli è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis

1 L’età minima è di:

d. 21 anni per i conducenti di veicoli a motore della categoria C quando effet- tuano trasporti internazionali di merci, nonché per i conducenti di veicoli a motore della categoria D. 2bis In deroga al capoverso 1 lettera d, i titolari della licenza di condurre della cate- goria C che non hanno ancora compiuto i 21 anni possono effettuare trasporti inter- nazionali di merci per mezzo di veicoli a motore di questa categoria se hanno: a. ottenuto il certificato federale di capacità al termine dell’apprendistato di conducente di autocarri; o b. concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 1.

Art. 11 cpv. 4 e 5 4 L’obbligo di aver condotto un autocarro o un filobus secondo il capoverso 3 non concerne il candidato alla licenza della categoria D che comprovi di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2 e che, prima del deposito della sua domanda, abbia condotto regolarmente durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus o durante due anni almeno veicoli a motore delle categorie B, C1 o D2.

5 Abrogato

Art. 26 cpv. 2 lett. c Abrogata

1 RS 741.51

2001-0104 1821

Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2001

Art. 26a Obbligo di portare seco la licenza 1 I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a portare seco la licen- za di condurre se circolano tra la fattoria, i campi e la foresta. 2 Le persone che frequentano l’apprendistato di conducente di autocarri o che hanno concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 1 devono portare seco il loro certificato di capacità o l’attestato loro rilasciato quando effettuano trasporti internazionali di merci.

Art. 89 cpv. 2 2 I veicoli per la scuola guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (art. 88). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere muniti, per le categorie B, C e D, di un secondo pedale del freno e della frizione, come anche di uno specchio retrovisore supplementare ad uso del maestro conducente.

Art. 111 cpv. 1

1 La licenza di circolazione è ritirata sul posto se:

a. la prescritta assicurazione per il veicolo manca; b. all’atto di un controllo di trasporti di merci pericolose su strada, si constata che una o parecchie violazioni delle prescrizioni determinanti in materia mi- nacciano direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada.

Art. 151c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 1 La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato. 2 La limitazione è soppressa se il titolare comprova, in occasione di una corsa di controllo con un veicolo corrispondente alle esigenze dell’articolo 88 capoverso 1 lettera g, che è in grado di condurre torpedoni senza limitazione. Il richiedente è ammesso a questa corsa di controllo se ha condotto un veicolo siffatto durante un anno nel traffico regionale di linea o se comprova di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2.

II L’allegato 10 è modificato secondo la versione qui annessa.

Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2001

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2001

Allegato10 (art. 5 e 11)

Formazione minima per conducenti di autocarri e torpedoni2

1 Formazione minima per conducenti di autocarri

11 Competenze

Il conducente di autocarri è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di cose in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assicurare il trasporto delle merci nelle migliori condizioni possibili.

12 Attività

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di pre- venzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio, nonché, eventualmente, delle condizioni per vei- coli e trasporti speciali, egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso: a. prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di fun- zionamento; b. prendere conoscenza dell’ordine di trasporto e/o stabilire l’itine- rario; c. sorvegliare le operazioni di carico e collaborare alle medesime, se- gnatamente in vista di garantire la sicurezza delle merci trasportate come pure l’osservanza dei limiti di carico del veicolo; d. procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i titoli di trasporto e i documenti doganali come pu- re gli altri documenti del caso; e. guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffi- co; f. rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo; g. assicurare in maniera competente il trasporto e la sicurezza del ca- rico, come pure, in caso di guasto o d’incidente, prestare assistenza e prendere le misure di sicurezza secondo la procedura prestabilita; h. consegnare le merci e i documenti di accompagnamento e prendere in consegna le quietanze;

2 Descrizione delle esigenze professionali pratiche conformemente alla Direttiva del Consiglio 76/914/CEE del 16 dicembre1976, modificata con decisione del Consiglio 85/368/CEE del 16 luglio 1985, nella GU n. C338 del 21.12.1992, pagg. 15 e 23.

Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2001

i. individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pu- re riparare i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità; j. collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazio- ne siano completi e in condizione di funzionare; k. fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall’ordinario e re- digere i rapporti usuali.

2 Formazione minima per conducenti di torpedoni

21 Competenze

Il conducente di torpedoni è in grado di guidare autoveicoli pesanti per il trasporto di persone in maniera autonoma, responsabile e sicura e di assi- curare il trasporto dei passeggeri nelle migliori condizioni possibili.

22 Attività

In osservanza delle disposizioni vigenti, in particolare in materia di pre- venzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e sicurezza della circolazione, come pure dei principi della redditività e delle prescrizioni di servizio, egli svolge segnatamente, in base alle istruzioni generali, le attività qui appresso: a. prendere in consegna il veicolo e controllare la sicurezza di fun- zionamento; b. prendere conoscenza degli ordini di servizio e dell’orario come pu- re stabilire l’itinerario; c. sorvegliare la salita e la discesa dei passeggeri, gestire la cassa e/o calcolare la tariffa della corsa; d. procurare o tenere a disposizione ed eventualmente controllare le autorizzazioni, i documenti personali e doganali come pure gli altri documenti del caso; e. guidare il veicolo in maniera competente e sicura, tenendo conto delle condizioni stradali, meteorologiche, del trasporto e del traffico; f. rispettare i tempi prescritti di guida e di riposo; g. assicurare il trasporto e la sicurezza dei passeggeri, come pure, in caso di guasto o d’incidente, prestare assistenza e prendere le mi- sure di sicurezza secondo la procedura prestabilita; h. individuare tempestivamente e localizzare i guasti tecnici come pu- re riparare i guasti tecnici e i danni di lieve entità, nonché prendere i provvedimenti in vista della riparazione di guasti tecnici di più grave entità;

Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2001

i. collaborare alla manutenzione del veicolo come pure controllare che gli attrezzi, gli strumenti di cabina ed i mezzi di comunicazio- ne siano completi e in condizione di funzionare; j. fare il resoconto scritto o orale di eventi fuori dall’ordinario e re- digere i rapporti usuali.