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AS 2001 2438

Accordo concernente i trasporti aerei fra la Svizzera e la Malesia

Accordo del 6 settembre 1968 concernente i trasporti aerei fra la Svizzera e la Malesia Modifica dell’Accordo 1

Concluso mediante scambio di note del 7/15 marzo 1997 Entrato in vigore il 15 marzo 1997

Traduzione2

Art. IVbis Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura ille- cita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Mon- treal il 23 settembre 19715, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo re- lativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione6, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Par- te, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché

1 RS 0.748.127.195.27; RU 1970 1303

2 Dal testo originale inglese

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.0

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Traffico aereo di linea. Accordo con la Malesia RU 2001

vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta del- l’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteg- giare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro pas- seggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione ae- rea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provve- dimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Art. X Tariffe 1. Le tariffe che l’impresa designata di una Parte applica per i servizi contemplati nel presente Accordo, sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discri- minanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate. 3. Le tariffe, se possibile, sono sottoposte all’approvazione almeno sette giorni pri- ma della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche appro- vano o rifiutano le tariffe applicabili al trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel loro proprio territorio. Nel caso di un ri- fiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro sette giorni dalla ricezione delle tariffe.

4. Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire

l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il tra- sporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro non appro- vazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o al- meno entro sette giorni dal momento della ricezione delle tariffe. 6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni ta- riffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Traffico aereo di linea. Accordo con la Malesia RU 2001

7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’im- presa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

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