AS 2001 2974
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003
del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2–4 della legge federale del 19 giugno 19591 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni, ordina:
Art. 1 Coefficienti La capacità finanziaria dei Cantoni si determina secondo una chiave di calcolo com- posta dei quattro coefficienti seguenti: I. Reddito cantonale: Reddito cantonale per abitante. II. Fiscalità: I gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone. III. Onere fiscale: L’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell’onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali, tenuto conto delle imposte accessorie (imposte sugli immobili, imposte sulle successioni e donazioni, tasse di mutazione) e delle variazioni dei redditi dovute al rincaro. IV. Regione di montagna: La media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all’insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi; per quanto concerne la densità demografica, gli indici che superano la media nazionale sono stabiliti a 100.
RS 613.11 1 RS 613.1
2974 2001-2354
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003 RU 2001
Art. 2 Statistiche I singoli coefficienti sono calcolati sul fondamento delle statistiche seguenti: a. i redditi cantonali degli anni 1998 e 1999 secondo i conti nazionali; b. i gettiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni nella media degli anni 1998 e 1999 secondo la statistica «Finanze pubbliche in Svizzera», tenuto conto dell’im- posizione dei frontalieri; c. l’onere fiscale medio degli anni 1997–2000 secondo la statistica dell’onere fiscale; d. la superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi, se- condo la statistica della superficie della Svizzera; e. la superficie coltivabile nelle regioni di montagna secondo il censimento agricolo del 1999; f. i dati relativi alla popolazione residente media dei Cantoni dell’anno in que- stione.
Art. 3 Metodo di calcolo 1 Ciascun coefficiente è convertito in una serie di indici la cui media nazionale è stabilita a 100. 2 Le serie di indici sono convertite in modo che la cifra minima ammonti a 70. La formula applicata è la seguente: (indice – 100) × ––––––––––––––– + 100.
100 – cifra minima
3 In base alle quattro serie di indici è calcolata una media ponderata. I coefficienti 1 e 2 sono ponderati con il fattore 1,5 e i coefficienti 3 e 4 con il fattore 1.
4 La media ponderata è convertita con un fattore d’estensione di 2,7 mediante la
formula seguente: 5 Il fattore d’estensione 2,7 rimane costante durante i periodi successivi di perequa- zione finanziaria fintanto che non si proceda a una modifica dei coefficienti e della loro ponderazione.
6 L’indice minimo della capacità finanziaria è 30.
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003 RU 2001
Art. 4 Indici generali In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:
Zugo 216 Ticino 82 Basilea Città 173 San Gallo 80 Zurigo 160 Grigioni 77 Ginevra 141 Lucerna 67 Nidvaldo 129 Uri 64 Basilea Campagna 120 Appenzello Esterno 63 Svitto 112 Appenzello Interno 62 Sciaffusa 107 Berna 57 Argovia 97 Neuchâtel 55 Vaud 94 Friburgo 51 Turgovia 83 Obvaldo 35 Soletta 82 Giura 34 Glarona 82 Vallese 30
Art. 5 Raggruppamento dei Cantoni In applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 19732 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, questi ultimi sono raggruppati, secondo la loro capacità finanziaria, nei tre gruppi seguenti: Cantoni finanziariamente forti: Zugo, Basilea Città, Zurigo, Ginevra, Nidvaldo, Basilea Campagna (6) Cantoni di capacità finanziaria media: Svitto, Sciaffusa, Argovia, Vaud, Turgovia, Soletta, Glarona, Ticino, San Gallo, Grigioni, Lucerna, Uri, Appenzello Esterno, Appenzello Interno (14) Cantoni finanziariamente deboli: Berna, Neuchâtel, Friburgo, Obvaldo, Giura, Vallese (6)
Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Per quanto concerne la capacità finanziaria da applicare nel caso di aiuti finanziari e indennità sono determinanti le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 19903 sugli aiuti finanziari e le indennità nonché quelle della legislazione speciale. 2 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta alla ripar- tizione delle quote spettanti ai Cantoni sugli introiti federali dell’anno 2002.
2 RS 613.12 3 RS 616.1
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003 RU 2001
3 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta al calcolo dei contributi cantonali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assi- curazione per l’invalidità, per l’anno 2002.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003 RU 2001
Allegato Determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002/2003 (art. 4)
Cantoni Coefficiente 1 Coefficiente 2 Coefficiente 3 Coefficiente 4 Media ponderata Indice generale Reddito cantonale 1998/99 Fiscalità 1998/99 Onere fiscale 1997–00 Regione di montagna previa conversione della Cifra minima 70 Cifra minima 70 Cifra minima 70 Cifra minima 70 media ponderata per mezzo Fattore 1,5 Fattore 1,5 Fattore 1 Fattore 1 del fattore d’estensione 2,7
Zurigo 126.85 128.71 119.12 108.95 122.28 160 Berna 84.02 81.49 78.26 94.05 84.12 57 Lucerna 83.95 82.66 85.96 102.12 87.60 67 Uri 87.41 76.55 113.04 73.55 86.51 64 Svitto 107.18 101.06 124.28 85.67 104.46 112 Obvaldo 70.00 70.00 92.67 76.83 75.90 35 Nidvaldo 117.67 106.73 132.39 84.12 110.62 129 Glarona 112.94 81.96 97.77 77.16 93.46 82 Zugo 153.67 161.80 145.36 96.70 143.05 216 Friburgo 80.70 77.51 75.34 97.09 81.95 51 Soletta 88.13 85.53 102.96 103.42 93.37 82 Basilea Città 160.63 128.80 89.37 111.03 126.91 173 Basilea Campagna 107.15 107.77 109.17 105.37 107.39 120 Sciaffusa 104.85 92.65 105.25 111.03 102.51 107 Appenzello Esterno 85.57 84.55 94.09 82.03 86.26 63 Appenzello Interno 85.74 79.34 111.06 71.33 86.00 62 San Gallo 86.10 90.21 99.38 98.73 92.52 80 Grigioni 90.19 96.80 106.54 70.00 91.40 77 Argovia 96.92 88.16 106.96 110.43 99.00 97 Turgovia 85.51 86.97 99.22 110.40 93.67 83 Ticino 84.40 102.48 99.78 86.06 93.23 82 Vaud 98.93 98.96 86.12 106.22 97.83 94 Vallese 75.03 70.35 70.00 81.40 73.90 30 Neuchâtel 86.06 83.39 74.29 88.56 83.40 55 Ginevra 115.57 135.68 87.46 111.08 115.08 141 Giura 71.36 75.83 72.22 84.98 75.60 34 Svizzera 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
Capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003 RU 2001
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.