AS 2001 3068
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 24 ottobre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° giugno 19531 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 17a 1a. Ufficio 1 L’Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autono- federale dello stato civile mamente i seguenti affari:
1. emanazione d’istruzioni concernenti la documentazione dello
stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustifica- tivi;
2. ispezione degli uffici di stato civile, delle autorità cantonali di
vigilanza e degli archivi cantonali dello stato civile;
4. adempimento degli altri compiti menzionati nella presente or-
dinanza.
2 Ai fini dello scambio e dell’ottenimento degli atti di stato civile, es-
so è autorizzato a corrispondere direttamente con le ambasciate e i consolati svizzeri nonché con autorità e uffici esteri.
Art. 52 n. 1 Oltre alle rettificazioni, ai complementi e alle cancellazioni, nei mar- gini dei registri particolari e dei loro secondi esemplari sono annotati:
1. nel registro delle nascite: il riconoscimento e l’adozione non-
ché il loro annullamento, l’accertamento della paternità, il matrimonio successivo dei genitori e l’annullamento del rap- porto di filiazione nei confronti del marito della madre nonché il cambiamento del nome e il cambiamento di sesso;
1 RS 211.112.1
3068 2001-1764
Ordinanza sullo stato civile RU 2001
Art. 94 n. 10 Il registro dei matrimoni deve contenere:
10. le firme (art. 159 cpv. 4).
Art. 115 cpv. 2bis 2bis In caso di cambiamento di sesso, alla persona interessata è inte- stato un nuovo foglio purché disponesse già di un foglio proprio.
Art. 117 cpv. 2 n. 18
18. in caso di cambiamento di sesso:
tra parentesi, la data alla quale la sentenza è passata in giudi- cato ed eventualmente il rinvio al foglio successivo.
Art. 130 cpv. 1 n. 9a
1 L’autorità giudiziaria comunica:
9a. la sentenza di cambiamento di sesso all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede;
Art. 188m 12. Annotazione 1 I cambiamenti di sesso avvenuti prima del 1° gennaio 2002 sono an- del cambiamento di sesso nel regi- notati, su richiesta, a margine del registro delle nascite. stro delle nascite 2 L’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile in cui è tenuto il registro delle nascite è competente per ricevere la richiesta.
Art. 188n 13. Tenuta 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con elettronica dei registri dello i Cantoni, prepara la tenuta completamente elettronica a livello nazio- stato civile nale dei registri dello stato civile mediante una banca dati centrale.
2 La direzione del progetto spetta all’Ufficio federale di giustizia, cui
competono segnatamente i seguenti compiti:
1. elabora le concezioni per l’informatica, l’organizzazione, la
gestione, il finanziamento e il rilevamento elettronico dei dati dello stato civile conservati in forma cartacea (rilevamento retroattivo);
2. dirige la realizzazione delle parti centrali del sistema;
3069
Ordinanza sullo stato civile RU 2001
3. attua i progetti pilota e designa le autorità dello stato civile
partecipanti;
3 Nel corso dei progetti pilota, lo stato civile è inoltre iscritto nei regi-
stri esistenti secondo le attuali regole. Unicamente tale iscrizione rimane vincolante ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del Codice ci- vile2.
4 Con l’introduzione del nuovo sistema, i dati iscritti elettronicamente
divengono vincolanti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del Codice civile. Se tutti i dati di una persona sono ripresi dai registri delle fami- glie esistenti, l’iscrizione che la concerne va chiusa formalmente e de- ve rinviare al nuovo sistema. Nel nuovo sistema si rinvia ai riferimenti nei registri delle famiglie esistenti.
5 L’Ufficio federale dello stato civile emana le istruzioni per la regi-
strazione tecnica necessarie ai progetti pilota nonché all’introduzione e alla diffusione del nuovo sistema.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
24 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3014
2 RS 210
3070