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AS 2001 3068

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 24 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° giugno 19531 sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 17a 1a. Ufficio 1 L’Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autono- federale dello stato civile mamente i seguenti affari:

1. emanazione d’istruzioni concernenti la documentazione dello

stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustifica- tivi;

2. ispezione degli uffici di stato civile, delle autorità cantonali di

vigilanza e degli archivi cantonali dello stato civile;

4. adempimento degli altri compiti menzionati nella presente or-

dinanza.

2 Ai fini dello scambio e dell’ottenimento degli atti di stato civile, es-

so è autorizzato a corrispondere direttamente con le ambasciate e i consolati svizzeri nonché con autorità e uffici esteri.

Art. 52 n. 1 Oltre alle rettificazioni, ai complementi e alle cancellazioni, nei mar- gini dei registri particolari e dei loro secondi esemplari sono annotati:

1. nel registro delle nascite: il riconoscimento e l’adozione non-

ché il loro annullamento, l’accertamento della paternità, il matrimonio successivo dei genitori e l’annullamento del rap- porto di filiazione nei confronti del marito della madre nonché il cambiamento del nome e il cambiamento di sesso;

1 RS 211.112.1

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Ordinanza sullo stato civile RU 2001

Art. 94 n. 10 Il registro dei matrimoni deve contenere:

10. le firme (art. 159 cpv. 4).

Art. 115 cpv. 2bis 2bis In caso di cambiamento di sesso, alla persona interessata è inte- stato un nuovo foglio purché disponesse già di un foglio proprio.

Art. 117 cpv. 2 n. 18

18. in caso di cambiamento di sesso:

tra parentesi, la data alla quale la sentenza è passata in giudi- cato ed eventualmente il rinvio al foglio successivo.

Art. 130 cpv. 1 n. 9a

1 L’autorità giudiziaria comunica:

9a. la sentenza di cambiamento di sesso all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile della sua sede;

Art. 188m 12. Annotazione 1 I cambiamenti di sesso avvenuti prima del 1° gennaio 2002 sono an- del cambiamento di sesso nel regi- notati, su richiesta, a margine del registro delle nascite. stro delle nascite 2 L’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile in cui è tenuto il registro delle nascite è competente per ricevere la richiesta.

Art. 188n 13. Tenuta 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con elettronica dei registri dello i Cantoni, prepara la tenuta completamente elettronica a livello nazio- stato civile nale dei registri dello stato civile mediante una banca dati centrale.

2 La direzione del progetto spetta all’Ufficio federale di giustizia, cui

competono segnatamente i seguenti compiti:

1. elabora le concezioni per l’informatica, l’organizzazione, la

gestione, il finanziamento e il rilevamento elettronico dei dati dello stato civile conservati in forma cartacea (rilevamento retroattivo);

2. dirige la realizzazione delle parti centrali del sistema;

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Ordinanza sullo stato civile RU 2001

3. attua i progetti pilota e designa le autorità dello stato civile

partecipanti;

3 Nel corso dei progetti pilota, lo stato civile è inoltre iscritto nei regi-

stri esistenti secondo le attuali regole. Unicamente tale iscrizione rimane vincolante ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del Codice ci- vile2.

4 Con l’introduzione del nuovo sistema, i dati iscritti elettronicamente

divengono vincolanti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 del Codice civile. Se tutti i dati di una persona sono ripresi dai registri delle fami- glie esistenti, l’iscrizione che la concerne va chiusa formalmente e de- ve rinviare al nuovo sistema. Nel nuovo sistema si rinvia ai riferimenti nei registri delle famiglie esistenti.

5 L’Ufficio federale dello stato civile emana le istruzioni per la regi-

strazione tecnica necessarie ai progetti pilota nonché all’introduzione e alla diffusione del nuovo sistema.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

24 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2 RS 210

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