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AS 2001 3539

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3–5 3 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se: a. nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del ca- pitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto; b. gestiscono l’azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svol- gono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell’azienda; c. nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e d. il valore contabile della sostanza dell’affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde al- meno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l. 4 Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gesti- scono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in af- fitto tale azienda: a. da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contri- buti sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale per- sona o il suo rappresentante:

1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure

2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.; b. da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone:

1. svolge una funzione dirigenziale, oppure

2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale so-

ciale oppure ai diritti di voto.

1 RS 910.13

2001-1973 3539

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2001

5 Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l’azienda da una persona giuridica e che:

1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure

2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.

Art. 30 cpv. 1 lett. g Abrogata

Art. 73 cpv. 9 9 I bilanci delle sostanze nutritive allestiti sulla base del modulo delle centrali di consulenza di Lindau (LBL-KIP) e Losanna (SRVA-PIOCH) «Stima dell’equilibrio della concimazione» nella versione del 1998 o mediante metodi di calcolo equiva- lenti sono riconosciuti fino 31 dicembre 2003 al massimo.

II L’allegato è modificato come segue:

1 La concimazione azotata e fosforica è valutata mediante un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l’apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di consulenza di Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» dedotto dalle «Direttive di concimazione in cam- picoltura e foraggicoltura, versione 2001» delle Stazioni di ricerche agronomiche o mediante metodi di calcolo equivalenti. 1bis In caso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che compor- tano un aumento dell’effettivo di animali, deve essere provato che, con il nuovo effetti- vo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi azien- dali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

III La presente modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2001

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