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AS 2002 3348

Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 20 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capo- verso 1 lettera a LPC sono aumentati come segue: a. per le persone sole, a 15 700 franchi al minimo e a 17 300 franchi al massi- mo; b. per i coniugi, a 23 550 franchi al minimo e a 25 950 franchi al massimo; c. per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8260 franchi al minimo e a 9060 franchi al massimo.

Art. 2 Adeguamento dei sussidi alle istituzioni di utilità pubblica Il sussidio accordato annualmente all’Associazione svizzera Pro Infirmis conforme- mente all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC è aumentato a 14,5 milioni di fran- chi.

Art. 3 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza 93 del 31 agosto 19922 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI Art. 3 lett. b Abrogata

RS 831.308

3348 2002-1711

Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI RU 2002

2. Ordinanza 01 del 18 settembre 20003 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI Art. 1 Abrogato

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 831.307

3349