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AS 2002 3505

Decisione n. 1/2001 della commissione mista CE-EFTA «transito comune» recante modifica della convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 1/2001 della commissione mista CE-EFTA «transito comune» recante modifica della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Accettata il 7 giugno 2001 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2001

La Commissione mista, vista la convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) Occorre continuare a sviluppare, integrare e, all’occorrenza, aggiornare il qua- dro giuridico del sistema informatizzato di transito, per garantire il funzionamento omogeneo e affidabile dell’intera procedura informatizzata. (2) Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli uffici di partenza e degli uffici di passaggio mediante il ricorso a tecnologie dell’informazione e reti informatiche consentirà un controllo più efficace delle operazioni di transito, ri- sparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare l’avviso di pas- saggio a ciascun ufficio di passaggio. (3) Per verificare l’impiego della garanzia globale e della dispensa di garanzia, oc- corre fissare un importo presunto dei dazi doganali ed altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non siano disponibili i dati necessari per proce- dere a tale calcolo. Le autorità competenti possono tuttavia stabilire un importo di- verso sulla base di eventuali altre informazioni loro note. (4) Qualora le garanzie vengano verificate attraverso il sistema informatizzato di transito, è possibile non presentare all’ufficio di partenza documenti di garanzia su carta.

1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerne- va originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubbli- ca d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Re- pubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica euro- pea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repub- blica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996.

2001-2207 3505

Regime comune di transito RU 2002

(5) Per il controllo informatizzato della garanzia isolata basata sull’utilizzazione di certificati, è opportuno obbligare il fideiussore a fornire all’ufficio di garanzia tutte le informazioni necessarie in merito ai certificati rilasciati. (6) Affinché le autorità competenti e gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio dal sistema informatizzato di transito, è opportuno estendere anche al de- stinatario autorizzato l’obbligo di procedere a uno scambio di informazioni con l’ufficio di destinazione per via elettronica. (7) L’impiego di un sistema informatizzato consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di avvio della procedura di ricerca (8) L’accesso ai dati elettronici in materia di transito verrà agevolato dalla stampa sul documento d’accompagnamento transito, sotto forma di codice a barre standard, del numero di riferimento dell’operazione (MRN), il che renderà la procedura più rapida ed efficiente, decide:

Art. 1 L’appendice I è modificata ai sensi dell’allegato A della presente decisione.

Art. 2 L’appendice III è modificata ai sensi dell’allegato B della presente decisione.

Art. 3

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

3. Le autorizzazioni che concedono lo status di destinatario autorizzato devono

conformarsi all’articolo 74bis dell’appendice I entro una data decisa dalle autorità competenti e comunque entro il 31 marzo 2004.

Entro il 1° gennaio 2004 il comitato congiunto valuta, in base ad un rapporto redatto dalla Commissione tenuto conto delle contribuzioni dei Paesi, l’applicazione dell’ar- ticolo 74bis in relazione con il capitolo VII del titolo II dell’appendice I. Il comitato congiunto può decidere su questa base se e a quali condizioni é necessario un rinvio della data prevista al primo comma.

Fatto a Senohraby, addì 7 giugno 2001.

Per il comitato congiunto: Il presidente, Vendulka Holà

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Allegato A Appendice 1

Transito comune

L’appendice I è modificata nel modo seguente:

1. all’articolo 13, paragrafo 1, è inserito il terzo comma seguente:

«Qualora, tuttavia, l’ufficio di garanzia e l’ufficio di partenza procedano allo scam- bio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, l’ufficio di garanzia trattiene l’originale dell’atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all’ufficio di partenza.»;

2. all’articolo 14, è inserito il paragrafo seguente:

«3bis. Qualora l’ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all’ufficio di garanzia tutte le informazioni det- tagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità competenti.»;

3. all’articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell’appendice III. Qualora, tuttavia, l’ufficio di partenza e l’ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio.»;

4. all’articolo 39, è inserito il paragrafo seguente:

«1bis. Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II e le autorità competenti del paese di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previ- sto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destina- zione, esse informano l’obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime.»;

5. all’articolo 40, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ove si applichino le disposizioni del capitolo VII del titolo II, le autorità compe- tenti avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non ab- biano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la pre- sentazione delle merci all’ufficio di destinazione o il messaggio «risultati del con- trollo» entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto.»;

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6. Dopo articolo 44 è inserito l’articolo seguente:

«Art. 44 bis Garanzia Qualora l’ufficio di garanzia e l’ufficio di partenza siano situati in paesi diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

7. l’articolo 45 è sostituito dal testo seguente:

«Art. 45 Messaggio di arrivo previsto e messaggio di transito previsto Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza notifica l’operazione di transito comune all’ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

8. Dopo articolo 45 è inserito l’articolo seguente:

«Art. 45bis Notifica di attraversamento della frontiera L’ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito pre- visto inviato dall’ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effet- tuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all’ufficio di partenza attraverso il messaggio «notifica di attraversamento della frontiera». Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle parti contraenti.»;

9. all’articolo 56, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione del primo comma, si calcola l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l’importo sia pari a 7000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità competenti, venga fissato un im- porto diverso.»;

10. all’articolo 60, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora, tuttavia, l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia procedano allo scam- bio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all’ufficio di partenza.»;

11. all’articolo 74, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) ad inviare senza indugio all’ufficio di destinazione gli esemplari numeri 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segna- landone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via infor- matica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti.»;

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12. Dopo articolo 74 è inserito l’articolo seguente:

«Art. 74bis Destinatari autorizzati in caso di applicazione delle disposizioni del capitolo VII del titolo II 1. Qualora l’ufficio di destinazione applichi le disposizioni del capitolo VII del ti- tolo II, è possibile accordare a una persona lo status di destinatario autorizzato se, oltre a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 49, essa comunica con le autorità competenti mediante procedimenti informatici. 2. Il destinatario autorizzato informa l’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci prima dello scarico. 3. L’autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall’ufficio di destina- zione ai fini dell’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 47.»; 13. all’allegato IV, punto 3, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «– ad eccezione dei casi in cui l’ufficio di garanzia e l’ufficio di partenza pro- cedono allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l’uso di tecnolo- gie dell’informazione e di reti informatiche, tale garanzia isolata può essere utilizzata soltanto presso l’ufficio di partenza identificato nell’atto costituti- vo della garanzia;»

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Allegato B L’appendice III è modificata nel modo seguente: 1. all’allegato A9, casella 52, nella colonna «altre indicazioni necessarie», per il codice 2 è aggiunto il testo seguente: «– riferimento all’atto costitutivo della garanzia – ufficio di garanzia»; 2. all’allegato D1, titolo II, punto B, al termine della nota esplicativa relativa al gruppo di dati «riferimento della garanzia», all’attributo «GRN», è aggiunto il testo seguente: «Il «numero di riferimento della garanzia» (GRN) è attribuito dall’ufficio di garanzia per identificare ogni singola garanzia ed è strutturato nel modo seguente:

Campo Contenuto Tipo di campo Esempi

1 Ultime due cifre dell’anno 2 numerici 97

in cui è stata accettata la garan- zia (YY)

2 Identificatore del paese nel 2 alfabetici IT

quale è stata costituita la garan- zia (codice del paese in codice ISO alfa 2)

3 Identificatore unico per 12 alfanumerici 1234AB788966

l’accettazione da parte dell’ufficio di garanzia per anno e paese

4 Cifra di controllo 1 alfanumerico 8

5 Identificatore della garanzia 7 alfanumerici A001017

isolata basata sull’utilizza- zione di certificati (1 lettera + 6 cifre) o NULL per altri tipi di garanzia

Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un codice unico per anno e per Paese che identifichi l’ac- cettazione della garanzia da parte dell’ufficio di garanzia. Le amministrazioni nazio- nali che desiderano includere nel GRN il numero di riferimento dell’ufficio di ga- ranzia, possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri del codice. Nel campo 4 deve figurare una cifra di controllo per i campi 1-3 del GRN. Questo campo consente di individuare eventuali errori nell’acquisizione dei primi quattro campi del GRN.

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Il campo 5 viene utilizzato soltanto quando il GRN rinvia a una garanzia isolata ba- sata sull’utilizzazione di certificati registrata nel sistema informatizzato di transito. In tal caso, questo campo dev’essere completato con l’identificatore del certificato»; 3. all’allegato D1, Titolo II, punto B, la nota esplicativa del gruppo di dati «Riferi- mento della garanzia» è sostituita dal testo seguente: «Numero: 99 Questo gruppo di dati dev’essere utilizzato se l’attributo ‹tipo di garanzia› contiene il codice ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› oppure ‹9›.»; 4. all’allegato D1, Titolo II, punto B, la nota esplicativa dell’attributo ‹GRN› è so- stituita dal testo seguente: Questo attributo dev’essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della ga- ranzia (GRN) se l’attributo ‹tipo di garanzia› contiene il codice ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› op- pure ‹9›. In questo caso, l’attributo ‹altro riferimento della garanzia› non può essere utilizzato.»; 5. all’allegato D1, Titolo II, punto B, la nota esplicativa dell’attributo «altro riferi- mento della garanzia» è sostituita dal testo seguente: Questo attributo dev’essere utilizzato se l’attributo ‹tipo di garanzia› contiene codici diversi da ‹0›, ‹1›, ‹2›, ‹4› oppure ‹9›. In questo caso, l’attributo ‹GRN› non può essere utilizzato.»; 6. all’allegato D1, Titolo II, punto B, nel gruppo di dati «riferimento della garan- zia», la nota esplicativa riguardante l’attributo «codice di accesso» è sostituita dal testo seguente: Questo attributo va utilizzato quando viene impiegato l’attributo «GRN»; in caso contrario, il suo impiego è a discrezione dei paesi. A seconda del tipo di garanzia, l’attributo viene assegnato dall’ufficio di garanzia, dal fideiussore o dall’obbligato principale e viene utilizzato per identificare una garanzia specifica.»; 7. all’allegato D4, dopo il primo comma del punto A è aggiunta la seguente ultima frase: «L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codi- ce 128» standard, set di caratteri ‹B›.».

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