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AS 2002 3682

Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE

Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della CSCE (con Protocollo)

RS 0.193.235; RU 1995 4392

I

Campo di applicazione del Protocollo il 3 settembre 2001, complemento1

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 10 giugno 1996 10 agosto 1996 Austria* 14 novembre 1995 14 gennaio 1996 Bielorussia 7 febbraio 2000 A 7 aprile 2000 Bosnia ed Erzegovina 14 novembre 2000 14 gennaio 2001 Grecia* 22 agosto 1995 22 ottobre 1995 Lettonia 25 luglio 1997 25 settembre 1997 Lituania* 19 dicembre 1997 A 19 febbraio 1998 Macedonia* 21 aprile 1998 A 21 giugno 1998 Malta* 6 aprile 2001 6 giugno 2001 Moldavia 1° febbraio 1999 1° aprile 1999 Norvegia 8 settembre 1998 8 novembre 1998 Portogallo 9 agosto 2000 9 ottobre 2000 Romania* 22 maggio 1996 22 luglio 1996 Ucraina 12 dicembre 1995 12 febbraio 1996 Uzbekistan 24 gennaio 1996 A 24 marzo 1996 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

II

Riserve e dichiarazioni Austria Conformemente all’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione, la Repubblica d’Au- stria dichiara che, tenuto conto della competenza della Corte internazionale di Giu- stizia fondata sull’Accordo che modifica l’articolo 27 lettera a della Convenzione europea per la composizione pacifica delle controversie, l’articolo 19 paragrafo 1 lettera b, prima ipotesi, della presente Convenzione non è applicabile nei rapporti tra l’Austria e l’Italia.

1 Completa la precedente pubblicazione in RU 1995 4412

3682 2001-1723

Conciliazione e arbitrato nel quadro della CSCE RU 2002

Grecia Conformemente all’articolo 26 paragrafo 2 della Convenzione, la Repubblica Elle- nica riconosce obbligatoria per legge e senza accordo speciale la competenza di un tribunale arbitrale, con riserva di reciprocità. Questa dichiarazione è fatta per una durata di cinque anni per tutte le controversie, eccetto quelle concernenti la difesa nazionale.

Lituania In applicazione dell’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione relativa alla concilia- zione e all’arbitrato nel quadro dell’OSCE2, la Repubblica di Lituania riserva le pro- cedure di conciliazione e giurisdizionali previste nei trattati bilaterali e multilaterali ch’essa ha concluso o concluderà, per quanto queste procedure possano essere av- viate unilateralmente. La Repubblica di Lituania si riserva parimenti il diritto di sot- toporre una controversia particolare o una serie di controversie particolari a proce- dure di composizione convenute o da convenirsi ad hoc.

Macedonia In applicazione dell’articolo 26 paragrafo 2 della Convenzione, la Repubblica di Macedonia dichiara con la presente di riconoscere obbligatoria per legge e senza accordo speciale la competenza di un tribunale arbitrale istituito in virtù della Con- venzione, con riserva di reciprocità. Questa dichiarazione è fatta per una durata di cinque anni a decorrere dal giorno del suo deposito presso il Depositario della Convenzione – il Governo del Regno di Svezia – e non si applica alle controversie vertenti sull’integrità territoriale e la dife- sa nazionale del Paese.

Malta In applicazione dell’articolo 26 paragrafo 2 della Convenzione, Malta dichiara di riconoscere obbligatoria per legge e senza accordo speciale la competenza di un tri- bunale arbitrale istituito in virtù della Convenzione, con riserva di reciprocità. Questa dichiarazione è fatta per una durata di dieci anni a decorrere dal giorno del deposito dello strumento di ratifica. In applicazione dell’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione, Malta si riserva il diritto di ricorrere alle procedure di conciliazione e giurisdizionali previste nei trat- tati bilaterali e multilaterali ch’essa ha concluso o concluderà, per quanto queste procedure possano essere avviate unilateralmente. Malta si riserva parimenti il dirit- to di ricorrere alle procedure di conciliazione e giurisdizionali convenute o da con- venirsi ad hoc per una controversia particolare o una serie di controversie partico- lari.

2 Nuova designazione della CSCE in vigore dal 1° gennaio 1995 «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»

Conciliazione e arbitrato nel quadro della CSCE RU 2002

Romania In applicazione dell’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione, la Romania si riser- va il diritto di ricorrere alle procedure di conciliazione e d’arbitrato previste nei trattati bilaterali e multilaterali ch’essa ha concluso o concluderà.