AS 2002 3718
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assi- curazione per la vecchiaia è modificata come segue:
Art. 3 prima frase Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2. ...
Art. 6 cpv. 3 3 L’ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura sempli- ficata di cui all’articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte gene- rale del diritto delle assicurazioni sociali, l’ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss