AS 2002 3729
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 24 rimando nella rubrica e cpv. 3 (art. 34a LPP)
3 I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.
Art. 25 rimando nella rubrica (art. 34a LPP)
Art. 26 rimando nella rubrica (art. 34a cpv. 1 LPP)
Art. 27 rimando nella rubrica (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
2001-2694 3729
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2002
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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