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AS 2002 3729

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 24 rimando nella rubrica e cpv. 3 (art. 34a LPP)

3 I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.

Art. 25 rimando nella rubrica (art. 34a LPP)

Art. 26 rimando nella rubrica (art. 34a cpv. 1 LPP)

Art. 27 rimando nella rubrica (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.441.1

2001-2694 3729

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2002

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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