AS 2002 3731
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c 1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici: c. materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l’alimen- tazione di animali da reddito.
Art. 18 cpv. 4 4 Finché un ingrediente di origine agricola non è stato autorizzato dal Dipartimento, l’Ufficio federale può, su domanda, autorizzarne temporaneamente l’utilizzazione in quantità limitata. Nella domanda, il richiedente deve motivare e provare la penuria e l’impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito. In tale ambito deve indicare la durata prevedibile della penuria e i provvedimenti adottati per risolvere la situazione. L’autorizzazione è concessa soltanto se l’ingrediente adempie le prescri- zioni del diritto sulle derrate alimentari. L’Ufficio federale consulta l’Ufficio fede- rale della sanità pubblica.
Art. 39d periodo introduttivo e cpv. 2 1 D’intesa con l’ente di certificazione, i bovini, i caprini e i cavalli da lavoro posso- no essere tenuti attaccati, fino al 31 dicembre 2010, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:
2 Abrogato
1 RS 910.18
2002-2186 3731
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz