AS 2002 3961
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 6a Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 7 Disposizioni penali
1 Chiunque viola l’articolo 2 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Abrogati
Art. 12 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore