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AS 2002 3961

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 6a Controllo

1 Il Seco effettua i controlli.

2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 7 Disposizioni penali

1 Chiunque viola l’articolo 2 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Abrogati

Art. 12 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore

2 Abrogato

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