AS 2002 892
Ordinanza del DDPS sul reclutamento
Ordinanza del DDPS sul reclutamento (OREC-DDPS)
del 16 aprile 2002
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 2, 11 capoverso 3, 13 capoverso 4, 28 capoverso 2, 29 capoverso 2 e 31 dell’ordinanza del 10 aprile 20021 sul reclutamento, ordina:
Sezione 1: Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
Art. 1 Comando del reclutamento 1 Nel quadro dei compiti della Confederazione, il Comando del reclutamento è com- petente per il reclutamento sotto il profilo organizzativo, finanziario e del personale. 2 Gli incombono tutte le decisioni in relazione con il reclutamento che non sono as- segnate a un altro organo. 3 È subordinato al Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale.
Art. 2 Centri di reclutamento
2 Ogni centro è diretto da un comandante.
Art. 3 Gestione della prima istruzione nell’esercito 1 Il Gruppo del personale dell’esercito stabilisce annualmente nel registro dei con- tingenti il fabbisogno di reclute da istruire per ciascuna funzione. 2 Gli organi responsabili dell’istruzione stabiliscono per tali funzioni la data e il luo- go dell’istruzione. 3 Il Comando del reclutamento assegna i reclutati a tali funzioni tenendo conto delle possibilità d’istruzione a disposizione.
RS 511.110 1 RS 511.11; RU 2002 723
892 2001-0419
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Art. 4 Cantoni 1 La competenza cantonale si fonda sul luogo di domicilio delle persone soggette al- l’obbligo di leva; il Comando del reclutamento può autorizzare eccezioni. 2 I comandanti di circondario sono gli interlocutori della Confederazione, delle per- sone soggette all’obbligo di leva e dei militari per quanto riguarda le questioni ine- renti al reclutamento che rientrano nella sfera di responsabilità dei Cantoni.
Sezione 2: Informazione preliminare e giornata informativa
Art. 5 Oggetto dell’informazione preliminare 1 Mediante l’informazione preliminare scritta i destinatari sono informati in merito a:
a. i compiti dell’esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Ser- vizio della Croce Rossa; b. gli obblighi e le possibilità degli Svizzeri di prestare servizio; c. la possibilità per le Svizzere di prestare servizio su base volontaria; d. le possibilità d’istruzione premilitare; e. lo svolgimento del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva; f. gli organi della Confederazione e dei Cantoni in grado di fornire ulteriori informazioni. 2 Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con gli organi compe- tenti della Confederazione e dei Cantoni, il contenuto dettagliato dell’informazione preliminare.
Art. 6 Chiamata o invito alla giornata informativa 1 La chiamata (per le persone soggette all’obbligo di leva) o l’invito (per i volontari) alla giornata informativa ha luogo mediante una lettera del comando di circondario, nella quale si informa brevemente sullo scopo, sull’obbligo o sulla possibilità di par- tecipare nonché sullo svolgimento della giornata informativa.
2 Unitamente alla chiamata o all’invito alla giornata informativa sono inviati:
a. il programma della giornata informativa; b. il questionario medico per il reclutamento; c. alle persone soggette all’obbligo di leva: un ordine di marcia per l’utiliz- zazione gratuita dei mezzi di trasporto pubblici.
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Art. 7 Contenuto della giornata informativa
1 Il Comando del reclutamento, in collaborazione con gli organi competenti della
Confederazione e dei Cantoni, stabilisce: a. il programma di massima della giornata informativa; b. la forma e il contenuto delle informazioni da fornire; c. i dati da rilevare. 2 Nel quadro di queste opzioni, i Cantoni sono liberi di organizzare autonomamente la giornata informativa.
Sezione 3: Giornate di reclutamento
Art. 8 Chiamata 1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono chiamate al centro di reclutamento competente per il loro Cantone di domicilio. In casi giustificati, il Comando del re- clutamento può autorizzare eccezioni. 2 Il Comando del reclutamento stabilisce i periodi nei quali i Cantoni possono chia- mare le persone soggette all’obbligo di leva. Al riguardo, presta attenzione affinché i periodi siano ripartiti in maniera equilibrata sull’intero anno. 3 I Cantoni provvedono affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano ripar- tite in maniera equilibrata tra i periodi a disposizione. Nel limite del possibile, pre- stano attenzione affinché le persone soggette all’obbligo di leva assolvano le gior- nate di reclutamento al più presto dodici mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio desiderato della scuola reclute. 4 La chiamata è inviata alle persone soggette all’obbligo di leva il più presto pos- sibile, ma al più tardi sei settimane prima dell’inizio delle giornate di reclutamento. Un termine più breve è ammesso soltanto su domanda della persona interessata. 5 Alla chiamata è allegata la lettera informativa del comandante del centro di reclu- tamento competente relativa allo svolgimento delle giornate di reclutamento.
Art. 9 Durata 1 L’inizio e la fine delle giornate di reclutamento sono fissati in modo che la mag- gioranza delle persone soggette all’obbligo di leva possa recarsi con i mezzi di tra- sporto pubblici rispettivamente dal proprio domicilio al centro di reclutamento o dal centro di reclutamento al proprio domicilio il giorno stesso. 2 Le persone soggette all’obbligo di leva che non possono evitare di effettuare il viaggio di andata alla vigilia delle giornate di reclutamento o il viaggio di ritorno il giorno successivo alle giornate di reclutamento hanno diritto alla sussistenza e al- l’alloggio necessari.
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3 Alle persone soggette all’obbligo di leva di cui al capoverso 2 è computato un
giorno come servizio d’istruzione, servizio di protezione civile o servizio civile: a. per il viaggio di andata che deve essere intrapreso alla vigilia prima delle ore 12:00; b. per il viaggio di ritorno che può terminare il giorno successivo soltanto dopo le ore 12:00; c. se il viaggio di andata deve essere intrapreso alla vigilia dopo le ore 12:00 e il viaggio di ritorno può terminare il giorno successivo prima delle ore 12:00.
Sezione 4: Profilo attitudinale
Art. 10 Esame dello stato di salute 1 Mediante l’esame dello stato di salute si accerta lo stato di salute generale delle persone soggette all’obbligo di leva. 2 Il Comando del reclutamento stabilisce, d’intesa con il Gruppo della sanità dello Stato maggiore generale, gli esami da eseguire.
Art. 11 Esame delle attitudini fisiche 1 Mediante l’esame delle attitudini fisiche si valutano la condizione fisica, conside- rata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità e mobilità, nonché la capacità di coordinamento delle persone soggette all’obbligo di leva. 2 Il Comando del reclutamento stabilisce, d’intesa con l’Ufficio federale dello sport, le discipline d’esame e le tabelle di valutazione. 3 Le persone soggette all’obbligo di leva che ottengono la valutazione “ottimo” han- no diritto alla distinzione di sport militare.
Art. 12 Esame delle attitudini intellettuali e della personalità 1 Mediante l’esame delle attitudini intellettuali e della personalità si rilevano le atti- tudini intellettuali generali, la capacità di risolvere problemi, la capacità di concen- trazione e d’attenzione, la flessibilità, la scrupolosità e l’autoconsapevolezza, non- ché gli interessi e gli hobby delle persone soggette all’obbligo di leva. 2 Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 13 Esame della psiche 1 Mediante l’esame della psiche si rilevano lo stato di salute psichica, il grado di as- senza di disturbi ansiosi, di autoconsapevolezza e di resistenza allo stress nonché la stabilità emotiva e la capacità di socializzare delle persone soggette all’obbligo di leva.
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2 Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con il Gruppo della sa- nità dello Stato maggiore generale, gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 14 Esame della competenza sociale 1 Mediante l’esame della competenza sociale si rilevano il comportamento e la sen- sibilità di cui le persone soggette all’obbligo di leva danno prova nella società, nella comunità e nel gruppo. 2 Il Comando del reclutamento stabilisce, in collaborazione con i pertinenti servizi specializzati, gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 15 Esami attitudinali 1 Mediante gli esami attitudinali si accerta se le persone esaminate sono idonee a esercitare determinate funzioni. 2 Gli esami attitudinali hanno luogo durante le giornate di reclutamento, sempre che le condizioni locali e il tempo a disposizione lo consentano. 3 Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializ- zati e le autorità militari, stabilisce: a. le funzioni per le quali devono essere sostenuti gli esami attitudinali; b. gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 16 Esami speciali 1 Mediante gli esami speciali si accerta se le persone esaminate dispongono delle capacità specifiche necessarie per esercitare determinate funzioni. 2 Gli esami speciali hanno luogo durante le giornate di reclutamento, sempre che le condizioni locali e il tempo a disposizione lo consentano. 3 Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializ- zati, le Forze terrestri e le Forze aeree, stabilisce: a. le funzioni per le quali devono essere sostenuti gli esami speciali; b. gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Sezione 5: Assegnazione delle persone soggette all’obbligo di leva
Art. 17 Profilo delle esigenze 1 Il profilo delle esigenze delle singole funzioni militari è allestito dal Comando del reclutamento in collaborazione con le Forze terrestri, le Forze aeree e il Gruppo della sanità. 2 Il profilo delle esigenze delle singole funzioni della protezione civile è allestito dall’Ufficio federale della protezione civile in collaborazione con il Comando del re- clutamento e i Cantoni.
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3 Per la medesima funzione, agli uomini e alle donne è applicato lo stesso profilo delle esigenze.
Art. 18 Assegnazione a una funzione militare 1 L’assegnazione delle persone soggette all’obbligo di leva a una funzione militare è definitiva; sono fatti salvi i capoversi 2-4. 2 Le funzioni per le quali sono necessari ulteriori esami attitudinali ed esami speciali particolari oppure un controllo di sicurezza relativo alle persone sono assegnate provvisoriamente fino al superamento di tali esami e controlli. 3 In casi giustificati, il Comando del reclutamento può procedere a una nuova asse- gnazione: a. fino all’inizio della scuola reclute: autonomamente; b. dopo l’inizio della scuola reclute: su domanda della formazione d’addestra- mento.
4 Sono considerati casi giustificati segnatamente:
a. il mancato superamento di un esame o di un controllo necessario; b. mutamenti sostanziali della situazione personale o professionale delle perso- ne soggette all’obbligo di leva, sempre che la situazione originaria fosse de- terminante per la decisione d’assegnazione; c. i bisogni dell’esercito.
Art. 19 Inizio della scuola reclute 1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono assegnate a una scuola reclute che ini- zia al più presto 3 mesi e al più tardi 12 mesi dopo le giornate di reclutamento. 2 Nell’interesse delle persone soggette all’obbligo di leva è possibile derogare a tali termini, sempre che i bisogni dell’esercito lo consentano.
Sezione 6: Reclutamento dei quadri
Art. 20 Esame del potenziale per la funzione di quadro
1 Mediante l’esame del potenziale per la funzione di quadro si accerta:
a. l’idoneità di base delle persone soggette all’obbligo di leva per un impiego come sottufficiali; b. l’idoneità di base delle persone che prestano servizio militare per un impiego come sottufficiali superiori o ufficiali; c. l’idoneità di base dei quadri alla funzione di quadro a contratto temporaneo. 2 I contenuti degli esami sono analoghi agli esami del profilo attitudinale delle per- sone soggette all’obbligo di leva e tengono conto dei requisiti specifici ai quadri.
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3 Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializ- zati, stabilisce gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Art. 21 Livelli del potenziale per la funzione di quadro Per quanto riguarda il potenziale per la funzione di quadro, si distinguono i livelli seguenti: a. livello I: potenziale come sottufficiale; b. livello II: potenziale come sottufficiale superiore o ufficiale; c. livello III: potenziale come comandante d’unità; d. livello IV: potenziale come ufficiale di stato maggiore generale o comandante di corpo di truppa; e. livello Z: potenziale come quadro a contratto temporaneo.
Art. 22 Data del rilevamento del potenziale
1 Il livello I è rilevato durante le giornate di reclutamento.
2 I livelli II, III, IV e Z sono rilevati quando i militari interessati entrano in conside- razione per la pertinente funzione di quadro.
Sezione 7: Reclutamento per il servizio di promovimento della pace
Art. 23 1 I contenuti degli esami del reclutamento per il servizio di promovimento della pace sono analoghi a quelli degli esami del profilo attitudinale delle persone soggette al- l’obbligo di leva e tengono conto dei requisiti specifici per l’impiego nel servizio di promovimento della pace. 2 Il Comando del reclutamento, in collaborazione con i pertinenti servizi specializza- ti, stabilisce gli esami da sostenere e le tabelle di valutazione.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 24 Modifica e abrogazione del diritto vigente
1 Sono abrogate:
a. l’ordinanza del DDPS del 26 agosto 19942 concernente il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva; b. l’ordinanza del DDPS del 10 novembre 19813 concernente l’esame delle at- titudini fisiche dei reclutandi;
2 RU 1994 2457, 1996 3025 3 RU 1982 64, 1983 1055, 1990 264, 1994 2738
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c. l’ordinanza del DDPS del 26 agosto 19944 concernente gli esami d’attitu- dine e gli esami speciali delle persone soggette all’obbligo di leva.
1. Ordinanza del DDPS del 12 febbraio 19915 concernente la giustizia penale
militare Art. 1 lett. a e b Quando il potere disciplinare è di competenza delle autorità militari cantonali, esso è esercitato: a. nei confronti delle persone soggette all’obbligo di leva, dal Cantone che de- ve chiamarle al reclutamento; b. abrogata
2. Ordinanza del DDPS del 19 dicembre 19946 sull’organizzazione dell’esercito
(OOE-DDPS) Art. 24 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a 2 Il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale determina an- nualmente il fabbisogno: a. di reclute che devono essere reclutate nei singoli centri di reclutamento per le funzioni dell’esercito (registro dei contingenti A);
Art. 25 Disposizione transitoria 1 Fino alla completa disponibilità operativa dei centri di reclutamento, il Comando del reclutamento disciplina mediante istruzioni il passaggio dal precedente sistema di reclutamento al nuovo iter con informazione preliminare, giornata informativa e giornate di reclutamento.
2 Conformemente all’articolo 148 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987
sui controlli militari (OCM), gli organi che si occupano del reclutamento ottengono tutti gli accessi ai dati necessari per l’introduzione del nuovo diritto in materia di re- clutamento fino al momento della pertinente revisione dell’OCM, ma al più tardi fino al 1° maggio 2003.
4 Non pubblicata nella RU.
5 RS 322.21 6 RS 513.111 7 RS 511.22
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Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.
16 aprile 2002 Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport Samuel Schmid
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