AS 2003 157
Protocollo aggiuntivo n. 1 che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929
Traduzione1
Protocollo aggiuntivo n. 1 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929
Concluso a Montreal il 25 settembre 1975 Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19872 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987 Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996
I Governi sottoscritti, considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di alcu- ne norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 19293, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Emendamenti alla Convenzione
Art. I La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzio- ne di Varsavia del 1929.
Art. II L’articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Art. 22 1. In occasione del trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei con- fronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 8300 Diritti speciali di Prelie- vo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennità possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare tale limite. Tut- tavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. 2. In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore sarà limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilo- grammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al
RS 0.748.410.3
1 Dal testo originale francese (RO 2003 157).
2 RU 2003 156 3 RS 0.748.410
2002-0119 157
Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 1 RU 2003
momento della rimessa dei colli al trasportatore e con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla con- correnza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna. 3. Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilità del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero. 4. Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo così come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuerà la con- versione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore dei Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un’Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazio- nale di un’alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario interna- zionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente. Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’arti- colo 22, al momento della ratifica o dell’adesione o in qualsiasi altro momento suc- cessivo, possono dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore nei pro- cedimenti giudiziari sul proprio territorio è fissato nel valore di 125 000 unità mo- netarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell’articolo 22; in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell’articolo 22 e in 5000 unità monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell’articolo 22. Tale unità mo- netaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettue- rà in conformità della legislazione dello Stato in questione.»
Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata
Art. III La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto interna- zionale definito dall’articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Proto- collo, se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Transport aérien international. Protocollo aggiuntivo n. 1 RU 2003
Capitolo III Disposizioni protocollari
Art. IV La Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti al pre- sente Protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Con- venzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975.
Art. V II presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore, in conformità delle disposizioni dell’articolo VII.
Art. VI 1. II presente Protocollo sarà oggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. 2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata del presente Proto- collo. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VII 1. Quando il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato. 2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VIII
1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto
all’adesione di ogni Stato non firmatario. 2. L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata dal presente Proto- collo.
3. L’adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione
presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.
Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 1 RU 2003
Art. IX 1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inol- trata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia. 2. La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Gover- no della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia. 3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell’articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Art. X Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.
Art. XI II Governo della Repubblica Popolare di Varsavia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, a tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo, non- ché all’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, data di firma, data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, data di entrata in vigore del pre- sente Protocollo, nonché ogni altra informazione utile.
Art. XII Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione, com- plementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore con- trattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 19614 (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») qualsiasi riferimento alla «Convenzione di Varsa- via» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) del- l’articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Proto- collo.
Art. XIII Sino al 1o gennaio 1976, il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile; successivamente e sino alla sua entrata in vigore in virtù dell’articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. Durante il periodo in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione in- ternazionale dell’Aviazione civile, questa comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa.
4 RS 0.748.410.2
Transport aérien international. Protocollo aggiuntivo n. 1 RU 2003
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Montreal, il 25 settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. Nel caso di divergenze farà fede il teste in fran- cese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Seguono le firme
Trasporto aereo internazionale. Protocollo aggiuntivo n. 1 RU 2003
I Campo di applicazione del Protocollo il 22 aprile 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Argentina 14 marzo 1990 15 febbraio 1996 Azerbaigian 24 gennaio 2000 A 23 aprile 2000 Bahrein 12 marzo 1998 A 10 giugno 1998 Bosnia e Erzegovina 3 marzo 1995 S 15 febbraio 1996 Brasile 27 luglio 1979 15 febbraio 1996 Canada 17 novembre 1995 15 febbraio 1996 Cile 19 maggio 1987 15 febbraio 1996 Cipro 10 novembre 1992 15 febbraio 1996 Colombia 20 maggio 1982 15 febbraio 1996 Croazia 14 luglio 1993 S 15 febbraio 1996 Cuba* 21 aprile 1998 A 20 luglio 1998 Danimarca 29 giugno 1983 15 febbraio 1996 Egitto 17 novembre 1978 15 febbraio 1996 Estonia 16 marzo 1998 A 14 giugno 1998 Etiopia 14 luglio 1987 15 febbraio 1996 Finlandia 17 giugno 1980 15 febbraio 1996 Francia 11 febbraio 1982 15 febbraio 1996 Ghana 11 agosto 1997 9 novembre 1997 Giordania 2 settembre 1999 A 1o dicembre 1999 Grecia 12 novembre 1988 15 febbraio 1996 Guatemala 3 febbraio 1997 4 maggio 1997 Guinea 12 febbraio 1999 A 12 maggio 1999 Honduras 15 febbraio 1996 A 15 maggio 1996 Irlanda 27 giugno 1989 15 febbraio 1996 Israele 16 febbraio 1979 15 febbraio 1996 Italia 2 aprile 1985 15 febbraio 1996 Jugoslavia 18 luglio 2001 S 15 febbraio 1996 Kenya 6 luglio 1999 A 4 ottobre 1999 Kuwait 8 novembre 1996 6 febbraio 1997 Libano 4 agosto 2000 A 2 novembre 2000 Macedonia 1° settembre 1994 S 15 febbraio 1996 Messico 18 maggio 1984 15 febbraio 1996 Niger 15 febbraio 1996 A 15 maggio 1996 Norvegia 4 agosto 1983 15 febbraio 1996 Nuova Zelanda* 3 dicembre 1999 A 2 marzo 2000 Paesi Bassi* 7 gennaio 1983 15 febbraio 1996 Perù 4 luglio 1997 A 2 ottobre 1997 Portogallo 7 aprile 1982 15 febbraio 1996 Regno Unito* 5 luglio 1984 15 febbraio 1996 Slovenia 7 agosto 1998 S 15 febbraio 1996
Transport aérien international. Protocollo aggiuntivo n. 1 RU 2003
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Spagna 8 gennaio 1985 15 febbraio 1996 Svezia 28 giugno 1978 15 febbraio 1996 Svizzera 9 dicembre 1987 15 febbraio 1996 Togo 5 maggio 1987 15 febbraio 1996 Tunisia 28 maggio 1985 15 febbraio 1996 Uzbekistan 27 febbraio 1997 A 28 maggio 1997 Venezuela 14 luglio 1978 15 febbraio 1996 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
II Riserve e dichiarazioni Cuba Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, conformemente al paragrafo 4 del nuovo articolo 22 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, che non essendo questo paese membro del Fondo monetario internazionale, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non saranno applicate ai procedimenti giudiziari attuati sul suo territorio e che in loro vece un limite di responsabilità del vettore sarà fissato a 125 000 unità moneta- rie per passeggero in rapporto al paragrafo 1 dell’articolo 22; 250 unità monetarie per chilogrammo in rapporto al paragrafo 2 dell’articolo 22 e 5000 unità monetarie per passeggero in rapporto al paragrafo 3. L’ultimo paragrafo del numero 4 dell’articolo II del Protocollo aggiuntivo n. 1 sarà applicato a questa unità moneta- ria.
Nuova Zelanda Lo strumento di adesione concerne la Nuova Zelanda e il Takelau.
Paesi Bassi Il Protocollo è ratificato per il Regno in Europa e per le Antille olandesi.
Regno Unito Il Protocollo è ratificato in nome dei territori seguenti: Baliaggio di Jersey, Baliag- gio di Guernesey, Isola di Man, Anguilla, Isole Vergini britanniche, Bermuda, ter- ritorio antartico britannico, Territorio britannico, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Isole Camanes, Isole Falkland e Dipendenze, Gibilterra, Hong Kong, Montserat, Isole di Pitairn (Henderson, Ducie e Oeno), Sant’Elena e Dipendenze, Isole Turche e Caques, Akrotiri e Dhekelia sull’Isola di Cipro.