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AS 2003 1858

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 16 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 3 parte A punti 9.1 e 18 e nell’allegato 4 parte A sezione I punti 1.1–1.5, 7, 12 e 38.2, l’espressione «Stati Uniti» è sostituita con «Stati Uniti d’America».

Art. 4

1 È vietato importare:

a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A; b. le merci menzionate nell’allegato 3, parte A.

2 Se le merci menzionate nel capoverso 1 lettera b sono oggetto, nella Comunità

europea, di una deroga temporanea al divieto di importazione, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può accordare deroghe temporanee per le merci considerate sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa.

Art. 6 cpv. 1 1 L’ufficio competente può, sempreché la diffusione di organismi nocivi particolar- mente pericolosi sia esclusa, autorizzare l’importazione di organismi nocivi partico- larmente pericolosi e di merci di cui all’articolo 4 capoverso 1, o di merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, qualora tali organismi o merci: a. siano destinati alla ricerca, alla selezione, alla moltiplicazione o alla diagnosi; b. siano oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea alle regole di importazione.

1 RS 916.20

1858 2003-0672

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Art. 41 cpv. 6 6 L’ufficio competente può prescrivere l’adozione di misure preventive come quelle previste negli articoli 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati 1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l’importa- zione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per la Svizzera intera o per una parte della Svizzera. Una proposta di adeguamento degli allegati interessati è sottoposta il più presto possibile al dipartimento compe- tente.

II

1 Gli allegati 1–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 6 e 7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

16 giugno 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1859

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Allegato 1 (art. 1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo …

4. Anoplophora chinnensis (Thompson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anaplophora malasiaca (Forster)

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

16.2 Popillia japonica Newman

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui si nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo … 4.–6.2 Abrogati …

1860

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Allegato 2 (art. 1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera …

c. Funghi

Specie Oggetto della contaminazione

… 1.1 Anisogramma anomala (Peck) Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, E. Müller ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d’America ...

1861

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui si nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie Oggetto della contaminazione

8. Liriomyza huidobrensis Fiori recisi, ortaggi fogliacei d’Apium graveolens

(Blanchard) L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia Gramineae, – i rizomi, – le sementi. 9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d’Apium graveolens L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia Gramineae, – i rizomi, – le sementi.

1862

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Allegato 3 (art. 4 e 40)

Parte A Merci di cui è vietata l’importazione

Descrizione Paese d’origine

… 14. Terra e terreno di coltura costituiti integral- Turchia, Bielorussia, Estonia, mente o parzialmente di terra o di sostanze Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, solide organiche, quali parti di vegetali, humus Ucraina e Paesi che non appartengono (comprese torba o corteccia), ad eccezione all’Europa continentale, ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba di Cipro, dell’Egitto, di Israele, della Libia, di Malta, del Marocco e della Tunisia. ...

1863

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Allegato 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)

Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci

Sezione I Merci di origine estera Merci Esigenze particolari

… 11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus Ferme restando le disposizioni applicabili ai L., destinati alla piantagione, ad vegetali di cui ai punti 2 parte A allegato 3 e eccezione delle sementi 11.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 11.3 Vegetali di Corylus L., destinati alla Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati piantagione, ad eccezione delle coltivati in vivaio e: sementi, originari del Canada e degli a) sono originari di una zona che il servizio Stati Uniti d’America competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza nella rubrica «Dichiarazione supplementa- re», oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogrammaano- mala (Peck) E. Müller all’atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, confor- memente alle pertinenti norme internazio- nali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’artico- lo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. …

1864

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili

destinati alla piantagione ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produ- zione notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens, e a) che i tuberi sono originari di zone notoria- mente indenni da Pseudomonas solanacea- rum (Smith) Smith, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell’applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura inteso a eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e b) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popo- lazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Kars- sen in base a un’indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispe- zione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure – che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati con- trollati per accertare l’eventuale manife- stazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispe- zione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popola- zioni) e di Meloidogyne fallax Karssen. ...

1865

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili, alla piantagione, diversi da: a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28 e 29 parte A sezione I – cormi, allegato 4, constatazione ufficiale che i – vegetali della famiglia Gramineae, vegetali sono stati coltivati in vivaio e: – rizomi, a) sono originari di una zona che il servizio – sementi, competente per la protezione dei vegetali – tubercoli, del Paese di esportazione ha riconosciuto originari di Paesi nei quali siano note indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e manifestazioni di Liriomyza sativae Amauromyza maculosa (Malloch) confor- Blanchard e Amauromyza maculosa memente alle pertinenti norme inter- (Malloch) nazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) immediatamente prima dell’esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo tratta- mento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui all’arti- colo 8 della presente ordinanza va specifi- cato il trattamento applicato. 32.2 Fiori recisi di Dendranthema (DC) Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila ortaggi a foglia: L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di – sono originari di un Paese indenne da Apium graveolens L. e Ocimum L. Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), oppure – immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

1866

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili, a alla piantagione, ad eccezione di: seconda dei casi, ai punti 27.1, 27.2, 28, 29 e – bulbi, 32.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione – cormi, ufficiale: – vegetali della famiglia Gramineae, a) che i vegetali sono originari di una zona – rizomi, notoriamente indenne da Liriomyza – sementi, huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza – tubercoli trifolii (Burgess), oppure b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite mensilmente almeno nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sotto- posti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess). …

34. Terra e terreno di coltura aderenti o Constatazione ufficiale:

associati ai vegetali, costituiti inte- a) il terreno di coltura, al momento della gralmente o parzialmente di terra o di piantagione: sostanze solide organiche, quali parti – non conteneva terra e materia inorgani- di vegetali, humus, compresa torba e che, oppure corteccia o costituiti in parte di – era esente da insetti e nematodi nocivi ed qualsiasi sostanza inorganica solida, era stato sottoposto a idoneo esame o destinati ad assicurare la sopravviven- trattamento termico o fumigazione atti ad za dei vegetali e originari di: assicurare che fosse esente da altri – Cipro, Malta, Turchia organismi, nocivi , oppure – Bielorussia, Estonia,Georgia, – era stato sottoposto a idoneo trattamento Lettonia, Lituania, Moldavia, atto a eliminare gli organismi nocivi, e Russia e Ucraina, che – Paesi extraeuropei ad eccezione b) dopo la piantagione: di Algeria, Egitto, Israele, Libia, – sono state prese adeguate misure per far Marocco e Tunisia sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure – nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessa- rio per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a). …

1867

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Merci Esigenze particolari

36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad Ferme restando le disposizioni applicabili ai eccezione di: vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, – bulbi, 32.1 e 32.3 parte A sezione I allegato 4, – cormi, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla – rizomi, prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: – sementi, a) sono originari di una zona che il servizio – tubercoli competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conforme- mente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo

8 della presente ordinanza alla voce

«Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di esporta- zione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c) immediatamente prima dell’esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certifi- cati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato. 36.2 Fiori recisi della famiglia Orchida- Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i ceae, frutti di Momordica L. e frutti: Solanum melongena L. – sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure – immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. … 40. Alberi e arbusti a foglia caduca, Ferme restando le disposizioni applicabili, a destinati alla piantagione, ad eccezione seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 2, delle sementi e dei vegetali in coltura 3, 9, 15, 16, 17 e 18 parte A allegato 3, al tessutale, originari di Paesi diversi dai punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 11.1, Paesi europei e mediterranei 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1 parte A sezione I allega- to 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie. …

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Merci Esigenze particolari

43. Vegetali nanizzati naturalmente o Ferme restando le disposizioni applicabili a artificialmente, destinati alla pianta- seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, gione, ad eccezione delle sementi, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, al originari di Paesi non europei punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42 parte A, sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a): – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, – sono stati sottoposti a idonei tratta- menti atti a garantire l’assenza di rug- gini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applica- zione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o tratta- mento di disinfezione», – sono stati sottoposti a ispezione uffi- ciale almeno sei volte all’anno, a intervalli opportuni, per l’accerta- mento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della pre- sente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriesco- no dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest’ultimo non comprende più di

3000 vegetali, oppure del 10 % dei

vegetali di un genere, se quest’ultimo comprende più di 3000 vegetali, – sono risultati esenti, all’atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre tratte-

1869

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

nuti per un periodo che consenta di accertare l’assenza degli organismi nocivi citati, – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un sub- strato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un sub- strato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure – sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trat- tamenti vanno indicati sul certifi- cato fitosanitario di cui all’arti- colo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o tratta- mento di disinfezione»; bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazio- ne del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «dichiarazione supplementa- re» per consentire l’identificazione della partita. ...

45. Abrogato

45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di Ferme restando le disposizioni applicabili ai Ficus L. e d’Hibiscus L., destinati alla vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, piantagione, ad eccezione di bulbi, 32.3 et 36.1 parte A sezione I allegato 4, cormi, rizomi, sementi e tuberi, origi- constatazione ufficiale che i vegetali: nari di Paesi non europei a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popola- zioni non europee) conformemente alle per-

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

tinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supple- mentare», oppure b) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popola- zioni non europee) conformemente alle per- tinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supple- mentare» e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite alme- no una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l’espor- tazione, oppure c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno rice- vuto un idoneo trattamento atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popola- zioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all’attuazione di idonee procedure per l’eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all’atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l’esporta- zione sia nell’ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, alla voce «Dichiarazione supplementare» va specificato il trattamento applicato. 45.2 Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli Gypsophila L., Hypericum L., ortaggi a foglia: Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., – sono originari di un Paese indenne da Trachelium L. e ortaggi a foglia Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non di Ocimum L., originari di Paesi non europee), oppure europei – immediatamente prima dell’esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee).

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

45.3 Vegetali di Lycopersicon lycopersicum Fermi restando i requisiti applicabili, a secon- (L.) Karsten ex Farw. destinati alla da dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 piantagione, ad eccezione delle parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6 e 25.7 sementi, originari di Paesi nei quali parte A sezione I allegato 4: siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a) dove non è nota la presenza constatazione ufficiale che nessun sintomo di di Bemisia tabaci Genn Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato b) dove è nota la presenza sui vegetali; di Bemisa tabaci Genn. constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di pro- duzione e che quest’ultimo è stato sotto- posto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn. 46. Vegetali destinati alla piantagione, ad Ferme restando le disposizioni applicabili, a eccezione delle sementi, dei bulbi, dei seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, di Paesi nei quali sono notoriamente 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3 presenti determinati organismi nocivi parte A sezione I allegato 4: particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.; a) dove non è nota la presenza di constatazione ufficiale che nessun sintomo Bemisia tabaci Genn. (popolazioni degli organismi nocivi particolarmente peri- non europee) o di altri vettori degli colosi di cui trattasi è stato osservato sui organismi nocivi particolarmente vegetali durante il completo ciclo vegetativo; pericolosi di cui trattasi b) dove è nota la presenza di Bemisia constatazione ufficiale che nessun sintomo tabaci Genn. (popolazioni non degli organismi nocivi particolarmente peri- europee) o di altri vettori degli colosi di cui trattasi è stato osservato sui organismi nocivi particolarmente vegetali durante un adeguato periodo, e pericolosi a) che i vegetali sono originari di zone noto- riamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Merci Esigenze particolari

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolar- mente pericolosi di cui trattasi all’atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare Bemisia tabaci Genn.

47. Concerne soltanto il testo tedesco

… 53. Sementi dei generi Triticum, Secalee Constatazione ufficiale che le sementi sono e X Triticosecale originarie originarie di una zona notoriamente indenne da dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, Tilletia indica Mitra. del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d’America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.

54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Constatazione ufficiale:

Triticosecale originari dell’Afgha- a) che i semi sono originari di una zona nistan, dell’India, dell’Iraq, del notoriamente indenne da Tilletia indica Messico, del Nepal, del Pakistan, del Mitra, oppure Sudafrica e degli USA, dove è nota la b) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra presenza di Tilletia indica Mitra. è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetati- vo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati indenni da Tilletia indica Mitra all’atto di tali prove.

1873

Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Allegato 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)

... Parte B Merci di origine estera che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di provenienza

Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese

le sementi di Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originarie dell’Argen- tina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uru- guay, generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, del Sudafrica, dell’India, dell’Irak, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycoper- sicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium por- rum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypso- phila L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., Solida- go L. e fiori recisi di Orchidaceae, – conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originarie dell’America settentrionale, – Prunus L. originarie di Paesi extraeuropei – fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi extraeuropei, – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

3. Frutti di:

– Momordica L. e Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei. ...

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di

sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventual- mente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

b) Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari: – di Cipro, di Malta e della Turchia, – della Bielorussia, dell’Estonia, della Georgia, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della Russia e dell’Ucraina, – di Paesi extraeuropei ad eccezione dell’Algeria, dell’Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della Tunisia.

8. Semi dei generi Triticum, Secale et X Triticosecale originari dell’Afgha-

nistan, del Sudafrica, dell’India, dell’Irak, del Messico, del Nepal, del Pakis- tan e degli Stati Uniti d’America. …

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Allegato 6 (art. 8)

Certificato fitosanitario (modello) Il certificato esiste soltanto nella versione tedesca (vedi AS 2003 1877).

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Allegato 7 (art. 8)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) Il certificato esiste soltanto nella versione tedesca (vedi AS 2003 1878).

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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