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AS 2003 229

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 4 ottobre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l’istituzione di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione. 2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 2 Beneficiari

1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

a. alle strutture di custodia collettiva diurna; b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scola- rità obbligatoria; e c. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. 2 Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

RS 861

2002-0609 229

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2003

Art. 3 Condizioni 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica: a. che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche; b. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al mini- mo; e c. che rispondono a esigenze qualitative cantonali. 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custo- dia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

Art. 4 Mezzi a disposizione 1 L’Assemblea federale vota sotto forma di un credito d’impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari. 2 Il personale e le spese necessarie all’attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale

dell’interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripar- tirli equamente tra le regioni.

Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d’investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

2 Sono accordati per tre anni al massimo.

Sezione 3: Procedura e protezione giuridica

Art. 6 Domanda di aiuti finanziari e decisione 1 Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio). 2 Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all’Ufficio prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta.

3 L’Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l’autorità competente del

Cantone.

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. LF RU 2003

Art. 7 Protezione giuridica 1 La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l’organizza- zione giudiziaria.

2 È escluso il ricorso al Consiglio federale.

Sezione 4: Valutazione

Art. 8 Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le orga- nizzazioni specializzate competenti.

Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 La sua durata di validità è di otto anni.

3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 23 gennaio 20034, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.

9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003 (Cancelleria federale), FF 2002 5786.

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